Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17487 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 200-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ONI – OFFICINE NAVALI ITALIANE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5372/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI
MAURO.
Fatto
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva accolto l’appello della ONI Officine Navali Italiane s.p.a. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione della società contro un avviso di accertamento IRES, IVA e IRAP, relativo all’anno 2010.
Diritto
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, invoca violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109;
che la CTR avrebbe erroneamente escluso la ripetibilità per l’Erario dei costi relativi ad un contratto di sponsorizzazione concluso dalla contribuente con una società operante nel settore delle corse sportive, attraverso l’esposizione del logo della ONI sulle auto da corsa durante le manifestazioni sportive;
che l’intimata non ha resistito;
che il motivo è fondato;
che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 2 (già art. 74, comma 2), costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale (Sez. 5, n. 12676 del 23/05/2018; Sez. 5, n. 3087 del 17/02/2016);
che l’esposizione del logo della società – operante in un settore affatto diverso da quello delle gare automobilistiche sportive nella carrozzeria delle auto non è intuitivamente collegabile alla pubblicizzazione dei beni o servizi prodotti dalla ONI, ma piuttosto appare volta ad accrescere il prestigio e l’immagine della società, tanto più che dalla sentenza impugnata non risulta la sussistenza di una prova contraria in capo alla contribuente, nè una rigorosa verifica in fatto della effettiva finalità delle spese da parte della CTR (Sez. 6-5, n. 16812 del 24/07/2014);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provveder anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019