Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17487 del 23/08/2011
Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17487
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell’avvocato TRAICA GIULIA,
rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO PIER ANGELO giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TELECOM ITALIA SPA (d’ora innanzi “Telecom”), con sede in
(OMISSIS),
in persona dell’Avv. M.M.M., nella sua qualità di
legale rappresentante pro-tempore e procuratore speciale della
società, 00471850016, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AJACCIO
14, presso lo studio dell’avvocato LEONE ARTURO, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
Sezione 3^ Civile, emessa il 5/12/2008, depositata il 21/01/2009;
R.G.N. 720/2008. udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
udito l’Avvocato TAGLIALATELA MONICA per delga Avvocato RIZZO PIER
ANGELO;
udito l’Avvocato Leone Arturo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21/1/2009 la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Telecom Italia s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Alba 28/2/2007, riduceva l’ammontare del risarcimento liquidato, a titolo di inadempimento contrattuale, a carico e in favore dell’appellato ed originario attore sig. S.S., in ragione della tardiva installazione dei servizi di centralino e adsl all’esito di trasferimento di domicilio, sempre in Alba.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito quest’ultimo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Telecom Italia s.p.a..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ ed il 2^ motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.
L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso il motivo non reca la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258.
Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011