Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17487 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TUSCOLANA 1478, presso lo studio dell’avvocato TRAICA GIULIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO PIER ANGELO giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (d’ora innanzi “Telecom”), con sede in

(OMISSIS),

in persona dell’Avv. M.M.M., nella sua qualità di

legale rappresentante pro-tempore e procuratore speciale della

società, 00471850016, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AJACCIO

14, presso lo studio dell’avvocato LEONE ARTURO, che lo rappresenta e

difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione 3^ Civile, emessa il 5/12/2008, depositata il 21/01/2009;

R.G.N. 720/2008. udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO;

udito l’Avvocato TAGLIALATELA MONICA per delga Avvocato RIZZO PIER

ANGELO;

udito l’Avvocato Leone Arturo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21/1/2009 la Corte d’Appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Telecom Italia s.p.a. nei confronti della pronunzia Trib. Alba 28/2/2007, riduceva l’ammontare del risarcimento liquidato, a titolo di inadempimento contrattuale, a carico e in favore dell’appellato ed originario attore sig. S.S., in ragione della tardiva installazione dei servizi di centralino e adsl all’esito di trasferimento di domicilio, sempre in Alba.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito quest’ultimo propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Telecom Italia s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ ed il 2^ motivo il ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c., dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c., rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo non reca la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati – delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258.

Il motivo si palesa pertanto privo dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA