Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17487 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17802/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.A., (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 153/5/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania – sede di (OMISSIS), depositata in data

14/1/2016;

udita la relazione della causa svolta dal Dott. Angelo Napolitano

nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021, tenutasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

L’Agenzia delle Entrate di Salerno notificò due avvisi di liquidazione di imposte ipotecarie e catastali dovute in seguito alla iscrizione della ipoteca legale ex art. 2818 c.c., n. 2, sui beni oggetto di un giudizio di divisione ed assegnati per sorteggio ad Q.A. (d’ora in poi, anche “odierno intimato” o “il contribuente”), a garanzia dei conguagli da lui dovuti ai condividenti in seguito alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 2581/2009, che aveva disposto procedersi alla divisione, ed al decreto del 13/7/2011, che aveva assegnato all’intimato l’immobile corrispondente alla quota a lui spettante.

Il contribuente propose ricorso dinanzi alla CTP di Salerno, che lo rigettò.

Su appello del contribuente, la CTR riformò la sentenza di prime cure ed annullò gli avvisi impugnati, sostenendo che l’iscrizione ipotecaria fosse illegittima in quanto effettuata prima del decorso del termine di trenta giorni previsto per il pagamento dei conguagli; ed in quanto presa in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che pone una soglia quantitativa ai crediti, al di sotto della quale l’iscrizione, in quanto preordinata all’espropriazione immobiliare, è illegittima.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.

Il contribuente, ritualmente evocato in giudizio, non ha svolto attività difensiva.

Diritto

1. Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 3: falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77”, l’Ufficio si duole che il giudice di appello avrebbe indebitamente ed erroneamente equiparato l’ipoteca legale ex art. 2817 c.c., e l’ipoteca “esattoriale” prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, affermando l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria in quanto presa per un credito inferiore al limite normativo di Euro ventimila. L’ipoteca del condividente non avrebbe nulla a che fare con l’ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, che non è fondata su di un provvedimento giurisdizionale o su di un atto negoziale, bensì su di un provvedimento oggettivamente amministrativo di competenza dell’agente della riscossione.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., n. 4: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.”, l’Ufficio si duole che il contribuente, appellando la sentenza di primo grado, non abbia devoluto al giudice di appello la questione relativa all’assimilabilità dell’ipoteca legale del condividente all’ipoteca esattoriale, e che ciononostante la CTR abbia conosciuto di tale questione fondandovi la riforma della sentenza di prime cure, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato: “Art. 360 c.p.c., n. 3: Violazione degli artt. 2817 e 2834 c.c.”, l’Ufficio si duole che il giudice di appello abbia completamente frainteso la portata e la natura dell’ipoteca legale, con l’affermazione che essa non avrebbe potuto essere iscritta prima della scadenza del termine per il pagamento dei conguagli conseguenti alla divisione.

4. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati, con assorbimento del secondo.

4.1 L’ipoteca legale del condividente, di cui all’art. 2817 c.c., n. 2, non ha nulla in comune con l’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77: la prima deriva da un atto di divisione (scioglimento di comunione) e deve essere iscritta dal conservatore dei registri immobiliari d’ufficio contestualmente alla trascrizione del detto atto (“nel trascrivere un atto…di divisione”, come recita il primo periodo dell’art. 2834 c.c.); la seconda è un provvedimento di natura ibrida, coercitiva e cautelare insieme, e costituisce atto prodromico di un procedimento di espropriazione in conseguenza dell’omesso pagamento di somme il cui recupero è affidato all’agente della riscossione.

Deve inoltre rilevarsi che, presentato un atto di divisione al conservatore dei registri immobiliari, quest’ultimo deve iscrivere d’ufficio l’ipoteca legale di cui all’art. 2817 c.c., n. 2, a meno che: i) risulti da un atto pubblico, da una sottoscrizione privata autenticata o accertata giudizialmente, che gli obblighi di colui cui sia stato assegnato il bene sono stati adempiuti; ii) vi sia rinuncia all’ipoteca da parte del condividente avente diritto al conguaglio.

Tanto chiarito, è, dunque, assolutamente fuori centro l’affermazione della CTR, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’ipoteca legale a carico del condividente non potrebbe essere iscritta prima della scadenza del termine del pagamento dei conguagli.

Anzi, per ragioni di logica è vero proprio l’opposto: trattandosi di una garanzia legale contro l’inadempimento dell’obbligo di corrispondere i conguagli dipendenti da un atto o da un giudizio di divisione, l’ipoteca in parola deve essere iscritta contestualmente alla (cioè con un numero d’ordine immediatamente successivo a quello della) trascrizione dell’atto, negoziale o giurisdizionale, di divisione, a prescindere dal termine posto all’assegnatario del bene per il pagamento dei conguagli.

4.2 Il ricorso, dunque, è fondato, e dal suo accoglimento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso di primo grado proposto dal contribuente.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.

Le spese del presente giudizio, invece, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado proposto dal contribuente. Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna il contribuente Q.A. a rimborsare, in favore dell’Agenzia delle Entrate, le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro cinquecento per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile tenutasi, con modalità da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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