Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17486 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 55-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

CAVA AURELIA N. 199 INT. E/2, presso lo studio dell’avvocato ORESTE

NATOLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

CINQUEMANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1679/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE

della SICILIA, depositata il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che aveva accolto l’appello di S.M.T. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Palermo. Quest’ultima aveva respinto l’impugnazione della contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l’anno 2012;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 37 e s.s., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente dall’opinione della sentenza impugnata, gli unici elementi dell’avviso di liquidazione dell’imposta, necessari e sufficienti ai fini motivazionali, sarebbero stati l’indicazione dell’atto soggetto a registrazione e l’importo della relativa imposta da assolvere; che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il motivo è infondato;

che, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Sez. 6-5, n. 29402 del 07/12/2017);

che, nello stesso ricorso dell’Agenzia, si sottolinea come “la tassazione operata dall’Ufficio in relazione al contenuto della sentenza civile è conforme a legge” e poi si passa a dettagliare gli importi, secondo le varie aliquote;

che tale necessità di integrazione costituisce la più evidente riprova della mancanza degli elementi che, invece, avrebbero dovuto essere presenti già nell’avviso di liquidazione, senza che lo stesso possa, peraltro, essere “completato” in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Sez. 6-5, n. 12400 del 21/05/2018);

che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 2.500, oltre spese forfettarie in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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