Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17486 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 20/08/2020), n.17486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34039/2018 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B.

TIEPOLO, 4, presso lo studio dell’Avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, che

la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati ALBERTO TEDOLDI, e

MARIANNA ELISABETTA GURRADO.

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già ALITALIA – Compagnia Aerea

Italiana S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO

DE FEO, FILIPPO DI PEIO, che la rappresentano e difendono.

– controricorrente –

contro

ALITALIA – SOCIETA’ AEREA ITALIANA S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8 presso lo

studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO DE

FEO, che la rappresentano e difendono.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1431/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2018 R.G.N. 4655/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo, assorbiti i restanti;

uditi gli Avvocati ALBERTO TEDOLDI, MARIANNA ELISABETTA GURRADO;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Civitavecchia, con la pronuncia n. 268 del 2015, per quello che interessa in questa sede, ha respinto la domanda, proposta da M.L. la quale aveva chiesto sentirsi dichiarare il suo diritto alla prosecuzione o, in subordine, alla costituzione del rapporto di lavoro con Alitalia – Compagnia Aerea Italiana spa dal gennaio 2009; aveva, altresì, chiesto condannarsi Alitalia – Compagnia Aerea Italiana spa a reintegrarla nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte in precedenza o in mansioni equivalenti o ad assumerla nonchè al pagamento in suo favore dei contributi e delle retribuzioni medio-tempore maturate (pari ad Euro 3.434,16 mensili).

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1431 del 2018, ha confermato la suddetta decisione precisando che: a) era fondata l’eccezione di inammissibilità della chiamata in causa di Alitalia – Società Aerea Italiana spa – che era un soggetto del tutto estraneo al giudizio di primo grado, essendo l’evento successorio che lo riguardava verificatosi nel corso del giudizio di primo grado; b) doveva escludersi, anche sulla base della decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 vincolante nel presente giudizio, che tra Alitalia e CAI fosse ravvisabile una continuità aziendale ovvero un fenomeno di mera cessione di azienda o di ramo di azienda senza continuazione dell’attività aziendale, non afferendo i beni ceduti all’intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri; c) del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. b bis e art. 56, comma 3 bis, non erano incompatibili con l’art. 5 della Direttiva 23/2001; d) L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, riproduce i principi espressi dall’art. 5, comma 1 della Direttiva 23/2001, mentre la L. n. 428 del 1990, art. 47 comma 4 bis, nella versione modificata dal D.L. n. 135 del 2009, art. 19 quater, convertito dalla L. n. 166 del 2009, non disciplina la fattispecie concreta della messa in amministrazione straordinaria con mancata continuazione dell’attività e raggiungimento di un accordo in sede di consultazione circa il mantenimento anche parziale dell’occupazione, per cui le dedotte violazioni della normativa Euro-unitaria andavano disattese; e) non erano fondate le censure dell’appellante sulla sussistenza di un suo diritto ad essere assunta e sulla illegittimità dei criteri di assunzione applicati da Alitalia CAI nella scelta dei dipendenti.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione M.L. affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso Alitalia – Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria e Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia – Compagnia Aerea Italiana spa.

4. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 111 c.p.c.: in particolare, per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile la chiamata in causa di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, che aveva pacificamente acquisito l’azienda da CAI pendente I. e, quindi, quale successore a titolo particolare, era legittimata ad intervenire e a essere chiamata in causa anche in grado di appello, nella causa avente ad oggetto la domanda di reintegrazione del lavoratore addetto alla azienda ceduta. Inoltre la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4, lamenta la motivazione apparente e apodittica sulla legittimazione passiva di Alitalia – SAI spa in a.s. quale pacifico successore a titolo particolare di CAI.

3. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa od omessa applicazione di norme di diritto e la mancata disapplicazione delle norme interne contrastanti con norme UE, in relazione alla Direttiva 2001/23/CE, dell’art. 2112 c.c., L. n. 428 del 1990, art. 47,D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 17 e 56: in particolare, per il contrasto delle norme speciali e degli atti posti in essere da Alitalia e CAI con le norme nazionali ed Europee poste a tutela dei lavoratori nel caso di trasferimento d’azienda. Si deduce, altresì, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., comma 2, art. 111 c.p.c., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia o, in subordine, per difetto assoluto di motivazione in relazione al dedotto, documentato e notorio trasferimento di azienda, essendo ben noto che Alitalia CAI e Alitalia SAI altro non erano che la prosecuzione della vecchia Alitalia, precisando al riguardo che: a) la decisione della Commissione UE del 12.11.2008 non generava alcun vincolo per il giudice nazionale della presente causa vertente su di un ben diverso thema decidendum (aiuti di Stato) rispetto alle tutele dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda; b) era ravvisabile, nella fattispecie in esame, chiaramente un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità, come si evinceva dal Programma di Cessione Alitalia CAI e dalla documentazione in atti.

4. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione (e per mancata disapplicazione di norme e degli atti interni in contrasto con le norme Europee) della Direttiva 2001/23/CE, in relazione al D.L. n. 270 del 1999, art. 27, lett. b bis e art. 56, comma 3 bis, nonchè la violazione e falsa od omessa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 e dell’art. 2112 c.c.; si sostiene che l’art. 5, par. 1 della Direttiva n. 2001/23/CE e la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, come modificato nel 2009 per adeguarlo alla Direttiva 23/2001 a seguito di procedura di infrazione a carico dell’Italia, prevedevano la disapplicazione dell’art. 2112 c.c., unicamente per le procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, a condizione che fossero state aperte “in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso”, mentre dello stesso art. 47, comma 4 bis Legge citata (introdotto sempre nel 2009 a seguito della procedura di infrazione a carico dell’Italia) consente di derogare alle sole “condizioni di lavoro” e non già al disposto dell’art. 2112 c.c., nei casi di prosecuzione dell’attività di impresa decotta, come avvenuto con la cessione dell’attività di trasporto aereo della vecchia Alitalia ad Alitalia CAI e poi ad Alitalia SAI ora in a.s..

5. Con il quarto motivo la ricorrente sostiene, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa od omessa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 2112 c.c. e alla L. n. 428 del 1990, art. 47, per non avere valutato la Corte di merito che i criteri di selezione del personale da passare dalla vecchia Alitalia in a.s. in Alitalia CAI erano connotati da assoluta e insolubile genericità e mancanza di trasparenza, così da attribuire alla cessionaria CAI un potere selettivo assolutamente unilaterale ed arbitrario.

6. Con il quinto motivo si eccepisce, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4, art. 115 c.p.c.: in particolare, l’omessa pronuncia o, in subordine, il difetto assolto di motivazione sulla contestazione di violazione dei criteri di selezione del personale nella comparazione tra la posizione di essa ricorrente e quella di altri lavoratori assunti in CAI e, comunque, la mancata contestazione specifica delle sue doglianze; inoltre, ex art. 360 c.p.c., n. 5, si rileva l’omesso esame circa la denunciata violazione dei criteri di selezione del personale nella comparazione tra la posizione della ricorrente e quella di altri lavoratori assunti in CAI.

7. Il primo motivo è fondato.

8. La Corte territoriale ha dichiarato l’inammissibilità della chiamata in causa di Alitalia – Società Aerea italiana spa (l’originario giudizio pendeva tra M.L. e la Compagnia Aerea Italiana spa, già Alitalia Compagnia Aerea Italiana spa), sul presupposto che la società chiamata in causa fosse un soggetto del tutto estraneo al giudizio di primo grado, lì dove la lavoratrice aveva invocato un evento successorio verificatosi prima della sentenza di primo grado. Ha, in particolare, osservato che la successione a titolo particolare invocata a fondamento della chiamata in causa di Alitalia – Società Aerea Italiana spa era intervenuta nel corso del giudizio di primo grado con la conclusione degli accordi del 24.11.2014 e del 5.12.2014.

9. Tale assunto non è giuridicamente corretto.

10. L’art. 111 c.p.c., comma 3, prescrive che “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può essere estromesso”.

11. La ratio dell’istituto della successione a titolo particolare nel diritto controverso trova il suo fondamento, esclusa la possibilità di rendere inalienabile il bene, nel rendere inefficace la successione nel processo, escludendo l’automatica estromissione dal giudizio dell’alienante che anzi prosegue il processo (Cass. 24.1.2000 n. 744).

12. Tuttavia, in considerazione dell’estensione del giudicato anche nei suoi confronti, è stato consentito che il successore a titolo particolare possa intervenire nel processo per tutelare le sue ragioni, oltre alla facoltà di impugnare la sentenza emessa nei confronti del dante causa e a resistere alla impugnazione che la parte soccombente abbia proposto contro la sentenza che abbia riconosciuto il diritto del proprio dante causa, anche se non abbia preso parte al precedente o ai precedenti gradi del giudizio, come del pari può riassumere il giudizio in cui sia stato parte il dante causa (Cass. n. 8052 del 2003; Cass. n. 10902 del 2004).

13. In sede di legittimità si è affermato che, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., comma 3, il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire o essere chiamato in causa in ogni grado o fase del processo, sicchè la chiamata non soggiace alle forme e ai termini previsti dall’art. 269 c.p.c. (Cass. n. 21690 del 2019).

14. E’ stato anche precisato che integra violazione dell’art. 111 c.p.c., l’esclusione della chiamata in causa, ancorchè per la prima volta in grado di appello, da parte della lavoratrice illegittimamente licenziata e reintegrata nel posto di lavoro dopo il trasferimento del ramo di azienda cui era stata già addetta, della società cessionaria in considerazione della qualità di questa di successore a titolo particolare della cedente nella generalità dei rapporti preesistenti e, dunque, di parte del processo, in una posizione processuale e sostanziale non distinta da quella del suo dante causa, senza i limiti di cui all’art. 344 c.p.c., nè il rispetto delle condizioni prescritte dall’art. 269 c.p.c. (Cass. n. 12436 del 2018).

15. Considerando tali principi, l’assunto della Corte territoriale non è quindi condivisibile perchè, se è vero che l’evento successorio determinatosi nel giudizio di primo grado consente che il processo continui ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con sentenza resa tra le parti originarie, ciò tuttavia non preclude che il successore a titolo particolare possa intervenire o essere chiamato in causa nel giudizio di appello.

16. L’inammissibilità – come dichiarata e precisata dai giudici di seconde cure – della chiamata in causa, avvenuta in grado di appello, di Alitalia SAI spa, prima in bonis e poi in amministrazione straordinaria, quale successore a titolo particolare, perchè l’evento successorio si sarebbe verificato prima della sentenza di primo grado e nel corso di tale giudizio, non è, pertanto, da ritenersi corretta.

17. Incidendo la questione esaminata sulla regolare instaurazione del contraddittorio, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame, restando assorbita la trattazione di tutti gli altri motivi di gravame che il giudice del rinvio dovrà rivalutare in presenza di tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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