Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17486 del 01/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17486
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15591/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI,
49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITTORIO GUIDETTI
giusta procura a margine del ricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2252/3/2014 della COMMISSIONE TRIUTARIA
REGIONALE di BOLOGNA del 20/10/2014, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti del contribuente M.S., che resiste con controricorso, illustrato da successive memorie illustrative, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 2252/3/14, depositata il 15 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento relativo ad Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2007, fondato sui c.d. “studi di settore”, in quanto il previo contraddittorio tra Agenzia e contribuente doveva ritenersi incompleto.
La CTR rilevava, in particolare, che l’Ufficio aveva correttamente attivato il contraddittorio, ma dopo la prima riunione, in cui il contribuente aveva depositato memorie e documenti, e nonostante l’impegno a concordarne una successiva, non era seguito nessun ulteriore incontro.
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censura la statuizione della CTR che ha affermato l’incompletezza del contraddittorio, rilevando che dall’esame della documentazione allegata risulta il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di legge da parte dell’Ufficio.
Il motivo appare fondato.
Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale, sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
In materia di parametri o studi di settore, dunque, il consolidato indirizzo di questa Corte ritiene che la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev’essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. 27822/2013).
Orbene nel caso di specie risulta che il contraddittorio con il contribuente fu regolarmente attivato e che questi ebbe la possibilità di produrre documenti e depositare memorie.
Deve dunque ritenersi, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte come sopra richiamato, che l’illegittimità dell’avviso di accertamento non possa farsi derivare dalla mancanza di un ulteriore incontro seppur programmato, ma dalla eventuale incompletezza e genericità della motivazione dell’avviso di accertamento, in quanto privo di riferimenti alla situazione concreta del contribuente ed ai rilievi e difese da costui allegati.
A tali principi non risulta essersi conformata la CTR nell’impugnata sentenza, in quanto ha affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento non già in relazione all’incompletezza e genericità della motivazione dell’avviso di accertamento – che non risulta specificamente esaminata – ma dando unicamente rilievo alla mancata effettuazione di un ulteriore incontro seppur programmato.
PQM
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia-Romagna, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016