Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17485 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3588/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 12/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di V.S.A. contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2006;

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe fondato la propria decisione esclusivamente sulla considerazione che, in altro giudizio, era stato annullato l’accertamento prodromico nei confronti della società;

che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di considerare che la sentenza pronunziata sull’accertamento nei confronti della società partecipata Esse Bi s.p.a. non era ancora passata in cosa giudicata, sicchè non avrebbe potuto fare stato fra le parti;

che, da ultimo, l’Ufficio assume omessa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio, fino all’esito definitivo di quello nei confronti della società;

che l’intimato non si è costituito;

che il primo motivo è infondato;

che sussiste il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione allorchè essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (Sez. 6-5, n. 19956 del 10/08/2017);

che tale non può dirsi la sentenza della CTR emiliana, che ha giustificato il richiamo per relationem al fatto che l’accertamento del volume di reddito della società costituiva il presupposto del maggior accertamento del reddito di partecipazione dei soci;

che il secondo motivo è fondato, giacchè la CTR ha erroneamente attribuito efficacia di giudicato ad una sentenza ancora sub judice (Sez. 5, n. 2059 del 27/01/2017); che il terzo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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