Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17485 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 20/08/2020), n.17485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20298-2016 proposto da:

B.M., C.D., N.H.C., tutte

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A. POLLAIOLO 5, presso lo

studio dell’Avvocato YURI PICCIOTTI, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. (già Alitalia – Compagnia Aerea

Italiana spa), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso

lo studio degli Avvocati MAURIZIO MARAZZA, MARCO MARAZZA, DOMENICO

DE FEO, che la rappresentano e difendono.

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, SERGIO PREDEN.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1131/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2016 R.G.N. 5595/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito

l’Avvocato YURI PICCIOTTI;

udito l’Avvocato MARCO MARAZZA;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Civitavecchia, con la pronuncia n. 201 del 2012, ha respinto le domande, proposte da B.M., C.D., D.L., G.D. e N.H.C. nei confronti di Alitalia – Compagnia Aerea Italiana spa e dell’INPS, dirette ad ottenere: 1) l’accertamento dell’illegittimità e/o illiceità della condotta discriminatoria tenuta dalla società e dall’INPS in violazione degli artt. 25 e 27 del Codice delle Pari Opportunità, dell’art. 3 Cost. e dei criteri di selezione previsti negli Accordi Sindacali dell’1.9.2008, 31.10.2008, 24.11.2008, 11.12.2008 e 19.2.2009 sottoscritti nell’ambito della crisi dell’Alitalia che prevedevano per la predetta società la possibilità di non assumere quei lavoratori che, durante il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali (7 anni), avessero maturato il diritto ad un trattamento pensionistico; 2) l’accertamento del diritto di esse dipendenti al risarcimento di tutti i conseguenti danni patiti per la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale anche per perdita di chance; 3) la condanna dell’ALITALIA – Compagnia Aerea Italiana spa e dell’INPS al risarcimento dei danni anche per maggior trattamento pensionistico come quantificati in ricorso.

2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1131 del 2016, ha dichiarato inammissibile il gravame presentato dalle suddette lavoratrici, condannandole al pagamento delle spese del grado.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno precisato che: a) nei confronti dell’INPS l’appello era inammissibile in quanto, concesso un termine per sanare la tardività della notifica per l’udienza di discussione del 12.12.2014, le appellanti non avevano rinnovato ritualmente la notifica perchè non avevano indicato il procuratore costituito dell’INPS nel giudizio di primo grado; b) nei confronti di Alitalia – CAI, il profilo di inammissibilità andava ravvisato nel fatto che non era stato impugnato il capo della sentenza di primo grado che aveva ritenuto infondata la originaria domanda, oltre che per la mancanza di discriminazione, anche per il difetto di allegazione relativamente al possesso dei requisiti di cui agli Accordi sindacali per essere assunte; c) in ogni caso, la lamentata discriminazione non sussisteva perchè non era contestato che la società avesse rispettato quanto stabilito dagli accordi sindacali e che il criterio della possibilità di accedere al prepensionamento era applicabile a tutti i dipendenti della impresa.

4. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione B.M., C.D. ed N.H.C., affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso l’INPS e la Compagnia Aerea Italiana spa.

5. Compagnia Aerea Italiana spa ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti denunziano la violazione di norme di diritto e degli artt. 113 e 300 c.p.c., per avere errato la Corte territoriale nel ritenere che fosse necessario, nella notifica da loro eseguita, l’indicazione del nome del procuratore costituito in primo grado, oltre al domicilio eletto, e per avere, per tale mancanza, dichiarato inammissibile l’appello atteso che la inammissibilità e o improcedibilità sono ipotesi restrittive e del tutto tassative, non ravvisabili nel caso in esame.

3. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, si censura la violazione di diritto, l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione nonchè la violazione dell’art. 113 c.p.c., sulla scindibilità delle domande proposte, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla questione di detta scindibilità ritenendo implicitamente l’autonomia e l’indipendenza delle istanze formulate rispettivamente nei confronti di CAI e dell’INPS.

4. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, le ricorrenti lamentano la violazione di legge, in particolare degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., nonchè l’errata interpretazione sui punti oggetto di gravame, perchè la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto non impugnato – e quindi coperto da giudicato – il capo della sentenza di primo grado che riguardava la mancata dimostrazione del loro possesso circa i requisiti previsti dagli Accordi conclusi tra le parti sociali e la Compagnia e perchè aveva, sempre erroneamente, considerato che tale omissione avrebbe comportato una inammissibilità del gravame, sanzione che non era non estendibile in ipotesi non tassativamente previste.

5. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’errata valutazione del contenuto dell’appello e la violazione degli artt. 112,113 e 115 c.p.c., perchè i giudici del merito, non considerando il reale petitum del giudizio, non si erano pronunciati in ordine alla asserita discriminazione patita dalle ricorrenti rispetto ai colleghi maschi della medesima età.

6. Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 113 c.p.c., per avere la Corte di merito, pur ritenendo implicitamente scindibili le domande, individuato due ipotesi di inammissibilità delle domande del tutto infondate.

7. Il primo motivo è inammissibile relativamente alla parte della censura in cui non è stato riportato il testo integrale della relata di notificazione, ritenuta nulla, nonchè gli elementi fattuali connessi (specificazione completa della procura difensiva rilasciata al proprio procuratore in primo grado in relazione al domicilio eletto), ai fini, nel rispetto del principio di specificità, di consentire la verifica in concreto degli ambiti di operatività delle denunziate violazioni di legge (cfr. Cass. n. 9888 del 2016).

8. E’, invece, infondato perchè la notifica effettuata alla parte nel domicilio eletto del suo procuratore, non indicato quest’ultimo per nome e cognome, non costituisce notifica al procuratore costituito ai sensi dell’art. 170 c.p.c., non potendosi ritenere che permanga, in tale ipotesi, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest’ultimo, in modo che il procuratore possa avere conoscenza dell’atto a lui destinato (cfr. Cass. n. 5563 del 2004; Cass. n. 4313 del 2016).

9. Correttamente, poi, la Corte territoriale, in presenza di una notifica nulla a seguito della concessione del termine ex art. 291 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l’appello (Cass. n. 8125 del 2013).

10. Analogamente il secondo motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

11. E’ inammissibile il denunciato vizio di omessa pronuncia, relativamente alla questione della scindibilità delle domande cumulativamente rivolte nei confronti dell’INPS e della Compagnia Aerea Italiana spa, perchè tale tipo di vizio è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (Cass. n. 25154 del 2018; Cass. n. 10422 del 2019).

12. E’, invece, infondato, sullo stesso punto oggetto di censura, il vizio di difetto di motivazione in quanto quest’ultimo sussiste nell’ipotesi di radicale inidoneità della motivazione a esprimere la ratio decidendi (Cass. n. 319 del 1999) mentre, nella fattispecie, ciò non è ravvisabile perchè, allorquando i giudici di seconde cure hanno ritenuto che la invalidità del procedimento notificatorio nei confronti dell’INPS non costituiva legittima ragione per non valutare le domande proposte nei confronti di Alitalia – CAI, tanto è che hanno esaminato anche il gravame proposto rispetto alla posizione della società, hanno chiaramente reputato le due cause scindibili rendendo intellegibile la propria argomentazione sebbene non l’abbiano esplicitata- ed evidenziando, per ciascuna di esse, aspetti di inammissibilità degli appelli come formulati.

13. Anche il terzo motivo, infine, è in parte inammissibile e in parte infondato.

14. E’ inammissibile lì dove, censurando l’assunto dei giudici di seconde cure che avevano ritenuto che l’atto di appello non contenesse l’impugnazione di un capo della sentenza di primo grado e, segnatamente, quello che riguardava i requisiti previsti dagli Accordi conclusi tra le Parti sociali, necessari per i lavoratori ai fini della prosecuzione o meno dell’attività lavorativa, le ricorrenti si sono limitate a sostenere di avere impugnato le articolate argomentazioni del Tribunale richiamando il “punto 6 dell’appello”.

15. Invero, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconoscendo al giudice di legittimità ove sia denunziato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo sicchè, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola “tantum devolutum quantum appellatum” è necessario, ai fini del rispetto dei principi di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell’atto di appello le cui censure sono state ritenute inammissibili (cfr. Cass. n. 11738 del 2016). Ciò al fine di evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo, da parte del giudice, dell’atto introduttivo la cui responsabilità, nella redazione, fa carico esclusivamente al ricorrente (Cass. n. 9734 del 2004; Cass. n. 86 del 2012) che deve individuare quelle che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura.

16. E’, poi, infondato perchè il rilievo di tale omissione, imputabile alle ricorrenti, comporta -come correttamente affermato dalla Corte territoriale-l’inammissibilità del motivo per inadempimento dell’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in particolare per la violazione del principio di specificità (Cass. n. 15936 del 2018).

17. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna estensione, da parte dei giudici di seconde cure, oltre i limiti stabiliti dalla legge, delle ipotesi di inammissibilità del giudizio di gravame.

18. Il quarto motivo è infondato.

19. Va, innanzitutto, precisato che l’interpretazione della domanda giudiziale, consistendo in un giudizio di fatto, è incensurabile in sede di legittimità e, pertanto, la Corte di cassazione è abilitata all’espletamento di indagini dirette al riguardo soltanto allorchè il giudice di merito abbia omesso l’indagine interpretativa della domanda ma non se l’abbia compiuta ed abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine (Cass. n. 5876 del 2011; Cass. n. 17109 del 2009).

20. Inoltre, deve specificarsi che costituisce vizio di omessa pronuncia l’omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda o su un’eccezione di parte o su un’istanza che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, tale da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4079 del 2005; Cass. n. 14486 del 2004).

21. Nel caso in esame la Corte territoriale, con adeguate e congrue motivazioni, oltre ad avere in sostanza sottolineato che il riconoscimento del diritto vantato dalle ricorrenti non presupponeva solo la natura discriminatoria delle clausole contenute nell’Accordo sindacale, ma anche la ricorrenza dei requisiti prescritti dall’Accordo dell’ottobre 2008 per essere assunte, in relazione alla cui tematica i motivi di gravame erano stati ritenuti inammissibili, ha comunque valutato la problematica della denunciata discriminazione ritenendola infondata (pag. 4 della gravata sentenza).

22. Con una motivazione, poi, argomentata, sebbene svolta “ad abudantiam”, la Corte di merito ha infatti escluso qualsiasi discriminazione condividendo i criteri di scelta che “minimizzino il costo sociale della riorganizzazione produttiva, a vantaggio di lavoratori che non godono neppure della minima protezione della prossimità al trattamento pensionistico”.

23. Vi è stata, quindi, pronuncia sul punto e tanto basta per escludere la asserita violazione di legge di cui all’art. 112 c.p.c..

24. Da ultimo, va esclusa anche la dedotta violazione dell’art. 115 che non può porsi, come sostengono le ricorrenti, per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi queste non ravvisabili nel caso in esame.

25. Il quinto motivo è, infine, inammissibile perchè le argomentazioni ivi contenute, circa le ipotesi di inammissibilità rilevate dalla Corte di appello, sono state già valutate, e ritenute corrette in questa sede, in relazione al primo e al terzo motivo.

26. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

27. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

28. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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