Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17484 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA

405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1786/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.G. contro il silenzio rifiuto dell’Ufficio su un’istanza di rimborso, per IRPEF relativa agli anni 1990-1992.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due formali motivi;

che, col primo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si invoca violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17 e della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, nonchè della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonchè della decisione(2015) 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione Europea, giacchè la CTR avrebbe dovuto tenere conto dell’incompatibilità con il diritto comunitario della L. n. 289 del 2002, artt. 8 e 9 e quindi dell’impossibilità del rimborso delle imposte per coloro che svolgano attività d’impresa;

che, col secondo, si assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente esteso il beneficio del rimborso a soggetti privi del relativo diritto, in forza dello svolgimento di attività d’impresa;

che l’intimato ha resistito con controricorso;

che i due motivi, che possono essere valutati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono fondati;

che nel giudizio di primo grado si è discusso di rimborso dell’IRPEF versato quale lavoratore dipendente (la CTR ha scritto “risulta chiaramente, dalla sentenza impugnata, che trattasi di rimborso di imposte da lavoro dipendente di cui sono stati a suo tempo allegati i relativi modelli 101”);

che l’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente contestato, in fase di gravame, tale qualifica e che la CTR non ha svolto alcun accertamento di fatto su di essa, limitandosi a richiamare la decisione di primo grado;

che, in tal modo, non è giustificata l’applicazione al caso di specie del principio consolidato, per il quale, in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, essa può avvenire con due modalità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (Sez. 6-5, n. 9577 del 12/06/2012);

che d’altronde, in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui alla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”) purchè abbia la qualità di lavoratore dipendente (Sez. 5, n. 17472 del 14/07/2017; Sez. 5, n. 15026 del 16/06/2017; Sez. 6-5, n. 14406 del 14/07/2016); che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinchè accerti la effettiva qualifica lavorativa del contribuente (ai fini dell’originaria richiesta di rimborso) e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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