Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17484 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 23/08/2011), n.17484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PEZZULLO INDUSTRIE ZOOTECNICHE SRL (OMISSIS) in proseguo di PIZ

S.R.L. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante

Dott. P.S., elettivamente domiciliata in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE LISIO LUIGI con studio in 84025 EBOLI, VIA MADONNA

DEL SOCCORSO 12, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RDS SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 511/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/1/2008, depositata il 17/03/2008, R.G.N.

446/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato LUIGI DE LISIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Pezzullo Industrie Zootecniche s.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Modena la ditta RDS srl chiedendo: a) accertarsi che i contratti stipulati dalle parti il 26 luglio 2001, rispettivamente di licenza d’uso di un software e di manutenzione dello stesso, si erano risolti per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex art. 1256 c.c.; b) dichiararsi che, in relazione agli stessi, nulla era dovuto a RDS in riferimento alla fattura n. (OMISSIS), emessa da quest’ultima il (OMISSIS).

In via subordinata – l’attrice chiedeva determinarsi in misura equa la somma eventualmente spettante alla convenuta per il titolo dedotto in causa.

Esponeva parte attrice: che, a seguito di eventi intervenuti successivamente alla stipula di detti contratti essa attrice era stata costretta, nel maggio del 1992, a cessare l’attività produttiva svolta nello stabilimento di Eboli e per la quale erano stati stipulati i contratti in questione; che la convenuta, nel maggio 1992, non aveva ancora ultimato l’installazione del software e che, di conseguenza, non era stato possibile l’uso dello stesso.

Poichè ai sensi del contratto di licenza d’uso il prezzo stabilito per l’utilizzo del software era ricompreso nel canone di manutenzione, obbligatorio per tutto il periodo di utilizzo del programma e previsto in separato contratto, l’attrice sosteneva che la controparte non poteva pretendere nessuna somma.

La RDS si costituiva sostenendo che il software di cui al contratto di licenza d’uso era stato installato e utilizzato presso il suddetto stabilimento della ditta Pezzullo nel mese di ottobre 2001, mentre successivamente erano state eseguite altre operazioni di personalizzazione del programma per soddisfare specifiche esigenze della cliente.

RDS chiedeva pertanto il rigetto delle domande della Pezzullo e, in via riconvenzionale, ingiungersi alla stessa il pagamento della somma di Euro 22.612,14, oltre interessi.

Il Giudice rigettava le domande attrici e in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta condannava la Pezzullo Industrie Zootecniche a pagare alla controparte la somma di Euro 22.612,14, oltre accessori.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Pezzullo Industrie Zootecniche.

Resisteva al gravame la RDS. La Corte d’appello di Bologna rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione la Pezzullo Industrie Zootecniche s.r.l. con due motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la Pezzullo Industrie Zootecniche denuncia “Insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi del giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5):

insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n.ro 5 nonchè violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg. in relazione all’art. 360, n.ro 3 in punto di interpretazione e qualificazione delle note d’intervento prodotte dalla RDS srl. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Sostiene parte ricorrente che l’abbandono (da parte sua) della domanda di risoluzione del contratto per impossibilita sopravvenuta della prestazione ha determinato la delimitazione dell’oggetto del giudizio esclusivamente alla domanda riconvenzionale proposta dalla RDS che attiene ad un credito di natura contrattuale. Secondo la ricorrente la RDS risultava gravata dell’onere di fornire la prova dell’avvenuta esecuzione della prestazione dovuta ed in specie dell’installazione del programma oggetto del contratto di licenza d’uso.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione o falsa applicazione dell’art. 183, comma 5 e art. 184 c.p.c., in relazione alla mancata ammissione dei mezzi istruttori articolati all’udienza del 18.1.2005 (art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene parte ricorrente che la Corte d’Appello ha respinto l’ammissione dei mezzi istruttori richiesti perchè ha giudicato tardiva la relativa richiesta in quanto formulata per la prima volta all’udienza fissata per la discussione orale della causa. Tale decisione assunta dalla Corte, afferma la ricorrente, è smentita dai fatti. Alla prima udienza di trattazione tenutasi il 30 marzo 2004 dinanzi al Tribunale di Modena l’odierna resistente ha chiesto la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5 e tale richiesta non è stata presa in considerazione dal Tribunale in quanto la causa è stata ritenuta matura per la decisione.

Il ricorso è inammissibile.

Il presente giudizio fu instaurato nel 2003.

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna fu pubblicata il 17 marzo 2008 ed è passata in giudicato sabato 2 maggio 2009.

Il ricorso della Pezzullo s.r.l. è stato notificato il 4 maggio 2009.

Il ricorso è inammissibile perchè non può applicarsi l’art. 155 c.p.c. sul sabato, nell’ultima versione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 (che ne ha esteso l’applicazione anche ai giudizi pendenti alla data del primo marzo 2006), perchè tale legge è entrata in vigore il 4 luglio 2009.

Si applica dunque la precedente versione dell’art. 155 c.p.c., che rendeva festivo il sabato soltanto per i ricorsi promossi in data non anteriore al primo marzo 2006, mentre il presente giudizio è stato instaurato nel 2003.

Il ricorso è altresì inammissibile perchè la notifica non è avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, ma è stata effettuata dal difensore a mezzo posta a norma della L. n. 53 del 1994 e gli uffici postali sono in funzione anche il sabato.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e in mancanza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA