Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17484 del 20/08/2020
Cassazione civile sez. lav., 20/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/08/2020), n.17484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23427/2014 proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI
PROFESSIONISTI – CIPAG, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE
II N. 173, presso lo studio dell’avvocato FONDERICO BONURA,
rappresentata e difesa dall’avvocato HARALD MASSIMO BONURA;
– ricorrenti –
contro
D.L.F., RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 465/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,
depositata il 04/04/2014 R.G.N. 1887/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per: estinzione;
udito l’Avvocato TRAVERSA ELISA, per delega verbale Avvocato BONURA
HARALD MASSIMO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell’opposizione proposta da D.L.F. avverso la cartella emessa su istanza della Cassa Geometri per il pagamento dei contributi relativi agli anni 2004 e 2005.
La Corte ha esposto che il D.L. era un iscritto di solidarietà avendo mantenuto l’iscrizione all’albo senza esercitare la professione e che, pertanto, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento dal gennaio 2003 era soggetto agli obblighi fissati con Delib. 23 gennaio 2003, in base alla quale coloro che erano iscritti l’anno precedente con il solo contributo di solidarietà erano tenuti a comunicare, con un autocertificazione, l’esercizio o meno dell’attività professionale fornendo la prova contraria all’esercizio della professione.
Ha osservato che il geometra non aveva avuto conoscenza della comunicazione della Cassa con cui si avvisavano gli iscritti dell’obbligo di inviare l’autocertificazione, nè era stata fornita la prova della sua ricezione e che, pertanto, la presunzione ex lege dell’esercizio della libera professione da parte dell’iscritto all’albo,fissata dall’art. 3 del regolamento, poteva operare solo per coloro i quali non avessero dato prova contraria nel termine di 90 giorni dalla comunicazione a loro inviata, la quale segnava la decorrenza del termine di 90 giorni per l’invio dell’autocertificazione.
Avverso la sentenza ricorre la Cassa con due motivi. Il D.L. è rimasto intimato.
La Cassa Geometri ha depositato, nelle more del giudizio, atto di rinuncia al giudizio sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della Cassa.
Questa Corte, visto l’art. 390 c.p.c., dato atto della regolarità della rinuncia,dichiara estinto il giudizio senza necessità di pronunciarsi sulle spese non avendo il D.L. svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020