Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17484 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 19/04/2017, dep.14/07/2017),  n. 17484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14460-2012 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GRAZIANO DUSI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VERONA UFFICIO

CONTROLLI AREA LEGALE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 60/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

VERONA, depositata il 09/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Guardia di Finanza eseguiva una verifica fiscale nei confronti della ditta individuale Autobovolone di B.R., constatando che la stessa aveva effettuato acquisti di autovetture dalla società Movimento srl ritenuta una società cartiera; rinveniva, in uno dei computer della ditta, “files” contenenti una contabilità parallela dalla quale risultavano ricavi di gran lunga superiori a quelli dichiarati. In base ai risultati della verifica l’Agenzia delle Entrate notificava a B.G., titolare della ditta individuale Autobovolone, distinti avvisi di accertamento relativi ad Iva, Irpef ed Irap dovute per gli anni di imposta dal 2002 al 2005.

Contro gli avvisi di accertamento B.G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale che li accoglieva parzialmente, annullando gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2003 e 2004 limitatamente ai costi relativi agli acquisti di autoveicoli presso la società Movimento srl ed alla detraibilità della relativa Iva.

B.G. proponeva appello e l’Agenzia delle Entrate si costituiva proponendo appello incidentale nella parte in cui la Commissione tributaria provinciale aveva deciso in senso sfavorevole all’Ufficio. La Commissione tributaria regionale con sentenza del 9.5.2011 rigettava l’appello principale e quello incidentale.

B.G. propone ricorso per cassazione per nove motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

B. deposita memoria di replica al controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Primo motivo:”violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione alla inesistenza della notifica perchè apposta in fronte agli avvisi di accertamento anzichè in calce come prescritto dall’art. 148 c.p.c.”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha erroneamente rigettato l’eccezione di inesistenza della notificazione erroneamente apposta sugli avvisi di accertamento.

Il motivo è infondato. L’irregolare apposizione della relata di notifica sul frontespizio dell’avviso di accertamento, anzichè in calce ad esso, non integra alcuna ipotesi di inesistenza della notificazione, ma corrisponde ad una fattispecie di nullità della notificazione, sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto ai sensi dell’art. 156 c.p.c., il cui effetto sanante può essere escluso soltanto se il destinatario dimostri l’incompletezza dell’atto notificatogli e quindi la non conformità all’originale (conforme Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23175 del 14/11/2016, Rv. 642020 – 01). Nel caso di specie è pacifico che il contribuente non ha eccepito alcuna incompletezza della copia degli avvisi che gli sono stati notificati.

2.Secondo motivo:”omessa motivazione, in merito all’eccepita violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, commi 7 e 9″ nella parte in cui ha ritenuto asportabile la documentazione “in nero” senza il consenso ufficiale della parte e senza la stampa dei files estratti e la pedissequa sottoscrizione dell’interessato.

Il motivo è infondato. Lo stesso ricorrente dà atto della esistenza della motivazione, nella parte in cui deduce (pag.13 ricorso) che “il Collegio ha ritenuto che le tutele previste dall’art. 52, commi 7 e 9 richiamato dovessero essere assicurate soltanto con riferimento alla documentazione ufficiale; ciò perchè soltanto con riferimento a questa vi sarebbe la esigenza di non ostacolare l’esercizio della ordinaria attività di impresa”. La motivazione del giudice di appello, oltre che sussistente, è giuridicamente corretta. In proposito si deve ribadire che il disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 7, che pone determinati limiti al sequestro della documentazione contabile, ha riguardo unicamente alla documentazione contabile ufficiale e non riguarda la anche alla documentazione extracontabile, o “in nero”, in quanto soltanto con riguardo alla prima vi è l’esigenza, alla cui tutela la disposizione in oggetto è diretta, di non ostacolare l’esercizio della ordinaria attività d’impresa (Cass. n.24923 del 2011).

3.Terzo motivo: “insufficiente e contraddittoria motivazione, in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito all’eccepita violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10 e art. 12, comma 5 circa l’eccessiva durata delle verifiche, considerato che le stesse dopo il periodo di permanenza presso i locali della ditta, sono comunque proseguite presso i locali della Guardia di Finanza.

Il motivo è infondato. Non sussiste il denunciato difetto di motivazione poichè la Commissione tributaria regionale ha correttamente distinto tra verifica svolta nei locali della impresa (durata 21 giorni) e la prosecuzione della verifica “a tavolino” presso i locali della Guardia di Finanza (non cumulabile con la durata della verifica “in loco”).

4.Quarto motivo:”omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5. Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3″, in riferimento alla mancata allegazione agli avvisi notificati alla ditta ricorrente degli atti di accertamento compiuti nei confronti della società Movimento srl.

Il motivo è inammissibile per mescolanza e sovrapposizione di ragioni d’impugnazione eterogenee, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. E’ ulteriormente inammissibile per violazione del principio di autosufficienza ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, difettando la “localizzazione” (mediante specifica indicazione o trascrizione) della parte dell’atto di appello contenente la reiterazione della eccezione di nullità degli avvisi impugnati per mancata allegazione degli accertamenti svolti nei confronti di un terzo, eccezione che si assume rigettata dal giudice di appello con motivazione insufficiente.

5.Quinto motivo: “omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52 in materia di accesso, ispezioni e verifiche, nonchè degli artt. 157 e 158 c.p.p., oltre all’art. 126 c.p.c. inerente la redazione del processo verbale”, in relazione al processo verbale di constatazione ed ai singoli verbali giornalieri redatti dalla Guardia di Finanza.

6.Sesto motivo: “omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1 circa la modalità di acquisizione della dichiarazioni di B. e sua valenza”.

Entrambi i motivi sono inammissibili perchè non articolano alcuna concreta denuncia di vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma formulano direttamente censure di illegittimità con riguardo alle modalità di svolgimento della attività amministrativa di verifica compiuta dalla Guardia di Finanza.

7. Settimo motivo: “infondatezza della pretesa erariale – violazione dell’art. 2697 c.c. e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, e quindi motivazione insufficiente illogica e contraddittoria circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Erronea interpretazione delle risultanze probatorie in ordine al mancato esame comparativo dei “files” rinvenuti con la contabilità”.

Il motivo è inammissibile poichè contiene una mescolanza inestricabile di ragioni eterogenee di ricorso e deduzioni di censure in fatto non ammesse in sede di legittimità.

8.Ottavo motivo: “omessa e insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in merito alla impossibile individuazione della ratio decidendi della pronuncia data la mera adesione alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado”.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata contiene autonome e dettagliate argomentazioni che danno adeguatamente conto della ratio decidendi seguita dal giudice di appello.

9. Nono motivo:”insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al mancato riconoscimento di maggiori costi a fronte di maggiori ricavi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 109 e art. 53 Cost..

Il motivo è inammissibile. Con esso il ricorrente non denuncia un vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto provata l’esistenza di costi maggiori di quelli già riconosciuti dal giudice di primo grado, ma propone direttamente in questa sede un riesame nel merito della risultanze della attività amministrativa di verifica della Guardia di Finanza, alla quale contesta di non avere estratto i files del gruppo B contenente gli oneri assunti dalla azienda ed i costi connessi alla vendita delle autovetture.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro seimiladuecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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