Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17484 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17484

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15272/-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARILENA RIGGIRELLO, giusta procura speciale su foglio separato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3810/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 28/04/2014, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti del contribuente B.A., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 3810/25/14, depositata l’11 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente affermando la nullità dell’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, per mancanza del preventivo invito al contraddittorio.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento ex art. 38, comma 4), per la mancata preventiva instaurazione del contraddittorio.

Il motivo appare fondato.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/ 2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/ 2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed Irap, che sia configurabile un obbligo di generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame innanzi ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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