Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17483 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 23/08/2011), n.17483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P., PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE MERCEDARIE;

– intimati –

sul ricorso 33600-2006 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO ORBITELLI

31, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CARACCIOLO DI SARNO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

G.L., PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE MERCEDARIE;

– intimati –

sul ricorso 34519-2006 proposto da:

PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO SUORE MERCEDIARIE PROPRIETARIA CASA CURA

NOSTRA SIGNORA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO EDUARDO, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

e contro

C.P., G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3810/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 06/07/05, depositata il 15/09/2005

R.G.N. 2991/1998 e 3117/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARTUCCELLI CARLO;

udito l’Avvocato CARACCIOLO FRANCESCO;

udito l’Avvocato MARULLO EGIDIO (per delega dell’Avv. BRUNO EDUARDO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso con il rigetto del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.P. convenne in giudizio L. dinanzi al tribunale di Roma il medico chirurgo G.L. (che, nel costituirsi,chiamò a sua volta in causa la propria assicurazione Lloyd Nazionale) e la Casa di Cura Nostra Signora della Mercede, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad un intervento di appendicectomia cui erano seguite gravi complicanze non tempestivamente diagnosticate.

Il tribunale dichiarò improponibile la domanda nei confronti dell’assicurazione, condannando il G. e l’Istituto al risarcimento del danno.

Gli appelli, principale e incidentale, proposti rispettivamente tanto dal C. quanto dal G. e dalla casa di cura, vennero hinc et inde accolti, sia pur parzialmente, dalla corte di appello di Roma.

La sentenza è stata impugnata dinanzi a questa corte dal G. con ricorso affidato a 2 motivi.

Resistono con controricorso corredato da ricorso incidentale la Casa di cura delle Suore Mercedarie e C.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti. Essi sono infondati.

Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2236 c.c.;

omessa, insufficiente, illogica erronea e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale, con motivazione ampia, esaustiva ed immune da vizi logico-giuridici ha, difatti posto l’accento sui profili di colpa del sanitario, sub specie dell’unitarietà della prestazione medica (f. 12 della sentenza), evidenziandone correttamente gli aspetti più rilevanti quanto alla carenza di indicazioni di controlli medici nell’immediato post-operatorio, al ritardo di diagnosi della complicanza emorragica, all’omissione di diagnosi dell’ascesso subfrenico: ciò che, al di là della rarità dell’evento, non poteva dirsi trascendere i limiti della preparazione professionale media, anche in considerazione dell’allarmante quadro clinico presentato dal paziente.

La motivazione, che il collegio interamente condivide, si sottrae, pertanto, alle censure mossele.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente, illogica erronea a econtraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio rilevabile dal testo della sentenza impugnata e dalla relazione del CTU C.. Il motivo lamenta la erroneità della pronuncia di responsabilità solidale così come predicata in sentenza, chiedendone la cassazione sia sotto il profilo della speculare indipendenza delle obbligazioni gravanti sul medico e sulla casa di cura, sia sotto quello dell’omissione di distribuzione in ragione percentuale delle rispettive responsabilità.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. La natura solidale della responsabilità in parola (peraltro, del tutto correttamente e condivisibilmente predicata dalla sentenza della corte territoriale, in ossequio ad una più che consolidata giurisprudenza di questa corte regolatrice) era stata, difatti, già affermata dal primo giudice, sì che (al di là ed a prescindere dalla correttezza e condivisibilità in punto di diritto della ricostruzione del rapporto interno in termini di obbligazione plurisoggettiva ex latere debitoris di natura complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta) sarebbe stato preciso onere del ricorrente riportare, in seno al motivo in esame, il contenuto delle censure tempestivamente mosse, in sede di appello, con riguardo al decisum di primo. grado, onde provare a questa corte la tempestività della doglianza e la illegittimità della sua pretermissione.

Ciò che è del tutto mancato nel corpo del motivo in esame, colto conseguentemente dalla inevitabile scure dell’inammissibilità.

Infondato appare altresì il ricorso incidentale della Casa di cura, che lamenta, del tutto inammissibilmente, un preteso error iuris sul piano motivazionale della sentenza impugnata in punto di mancata affermazione di responsabilità esclusiva del solo medico: la richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze ormai definitivamente (quanto correttamente ed esaustivamente) accertati in sede di giudizio di merito esula del tutto, difatti, dai limiti del presente giudizio di legittimità.

Infondato, infine si appalesa il ricorso incidentale C., il quale, al pari del precedente, pone a questa corte questioni di fatto (il mancato riconoscimento dell’aggravamento dell’invalidità) già affrontate e risolte, sul piano motivazionale, senza alcun vizio logico-giuridico, dal giudice territoriale il cui decisum va, sul punto, integralmente condiviso e confermato. I ricorsi sono pertanto rigettati.

P.Q.M.

La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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