Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17483 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 20/08/2020), n.17483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28771/2014 proposto da:

V.I.TRE. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso

lo studio dell’Avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato FRANCESCO ROCCO DI TORREPADULA.

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’,

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rapp.te pt.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 369/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 23/09/2014 R.G.N. 132/2014;

il P.M., ha depositato conclusioni scritte, chiedendo

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 369 del 2014, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 19.9.2013, che aveva accolto, solo limitatamente ad un periodo coperto da prescrizione e al regime sanzionatorio, qualificato come semplice omissione, l’opposizione proposta da V.I.TRE. srl contro la cartella esattoriale emessa da Equitalia Esastri spa per il recupero di contributi pretesi dall’INAIL, a seguito di accertamento ispettivo all’esito del quale era stata disconosciuta la legittimità dell’appalto di lavori al Gruppo Consortile di imprese di (OMISSIS), ritenuto mero appalto di manodopera e somministrazione di manodopera irregolare.

2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno ritenuto dimostrato che il Consorzio era una organizzazione amministrativa e commerciale, per la gestione di rapporti di lavoro facenti capo al Gruppo Consortile o a imprese allo stesso associate per un totale di oltre 2000 lavoratori. Hanno precisato che: a) l’organizzazione e l’attività del consorzio, l’inesistenza di una reale struttura imprenditoriale, l’assenza di un rischio di impresa, l’assenza di personale qualificato che curasse, nelle varie aziende, di impartire direttive alla manodopera inviata, come risultante da circostanze di fatto riportate nei verbali di accertamento e dalle risultanze della documentazione in atti, impedivano di considerare genuino l’appalto, di talchè era fondata la pretesa dell’INAIL di procedere al recupero dei premi; b) la natura subordinata dei rapporti di lavoro non assumeva rilevanza così come l’identificazione esatta dei lavoratori che erano andati a lavorare presso V.I.TRE. srl sebbene dagli allegati al verbale era possibile ricavare tali dati; c) l’INAIL aveva calcolato correttamente i premi sulla base della documentazione contabile e del numero di ore lavorative; d) le sanzioni erano dovute atteso che l’intera operazione aveva quale finalità, attraverso la intermediazione illecita, quella di sottrarsi agli obblighi assicurativi ed erano state quantificate in modo esatto.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la V.I.TRE. srl affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

4. Ha resistito con controricorso l’INAIL, mentre Equitalia Nord spa non ha svolto attività difensiva.

5. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto idoneo il verbale di accertamento dell’INPS del 28.2.2007 (da cui poi era scaturito il controllo dell’INAIL) a provare l’illiceità dell’attività svolta dal Gruppo Consortile Imprese Associate, nel periodo oggetto della contestazione compreso tra il settembre 2002 ed il dicembre 2006, con organizzazione analoga a quella di società di somministrazione di lavoro. In particolare, si deduce che erroneamente era stato attribuito valore probatorio privilegiato ai due verbali ispettivi che ne erano chiaramente sforniti, tenuto conto del loro rilevato contenuto essenzialmente valutativo e che erroneamente era stato negato ingiustificatamente, così violando i principi dettati dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione dei due requisiti fondamentali, per la liceità dell’appalto, costituiti dall’esercizio del potere direttivo, da parte dell’appaltatore, sui lavoratori impiegati nell’appalto, e dall’assunzione del rischi di impresa, in capo all’appaltatore medesimo.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10,29 e 30 nonchè art. 28, comma 2, art. 41 e art. 44, comma 1, nonchè dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la Corte di merito: a) ritenuto la carenza di identificazione e prova del credito; b) considerato rilevante, ai fini del rigetto della pretesa dell’INAIL, la mancata indicazione dei nominativi dei lavoratori cui si riferiscono i premi richiesti nonchè delle mansioni, dell’inquadramento e delle retribuzioni individualmente percepite. Ciò, secondo la ricorrente, determinava la impossibilità di una corretta imputazione dei contributi di pertinenza di ciascun lavoratore e la inammissibilità della pretesa contributiva per carenza degli indispensabili requisiti necessari alla insorgenza di un valido rapporto contributivo ed assicurativo.

3. Con il terzo motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione della L. n. 153 del 1969, art. 12, come modificato dal D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 3 e 6, nonchè del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 28,29 e 30, nonchè dell’art. 48 (ora art. 51) TUIR e del D.L. n. 338 del 1989, art. 1, conv. in L. n. 389 del 1989, per avere ritenuto la Corte di merito imponibili, da un punto di vita contributivo, fatture emesse dal Consorzio a V.I.TRE. srl “detratto il 25% da considerarsi quota a ricarico della ditta utilizzatrice”; l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto comprovati i compensi di ciascun lavoratore. Si sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha affermato che i contributi potevano essere conteggiati su imponibili, costituiti non dalle retribuzioni (compensi percepiti dai dipendenti), ma dai corrispettivi pagati al datore di lavoro dalle aziende suoi clienti, a saldo e a tacitazione di fatture comprensive non solo del profitto, ma anche di tutte le spese sostenute e di altri oneri accessori.

4. Il primo motivo è infondato.

5. La Corte territoriale, infatti, non ha ritenuto illecita l’attività svolta dal Gruppo Consortile Imprese Associate, per avere una organizzazione analoga a quella di una società di somministrazione di lavoro, sulla base soltanto del verbale ispettivo dell’INPS del 28.2.2007, ma ha fondato la propria decisione non solo sulle risultanze degli accertamenti condotti dai verbalizzanti, ma anche sull’esame dei documenti, trovati presso la sede legale e presso le sedi secondarie, dai quali sono state desunte l’organizzazione della struttura consortile, la consistenza dei beni, l’assenza di rischio e conseguentemente è giunta alla conclusione che l’attività effettiva svolta che era quella del mero invio dei lavoratori presso le aziende richiedenti.

6. L’analisi dei giudici del merito non è stata limitata, pertanto, alle sole circostanze emerse dai verbali ispettivi, accertate direttamente dai verbalizzanti, ma ha trovato ulteriore riscontro, relativamente alla posizione della V.I.TRE. srl, nei documenti relativi alle trattative e ai contratti di appalto stipulati con il Gruppo Consortile, con incarichi una volta alla consorziata Inter Service scarl e una volta alla Articolo Uno scarl.

7. Anche il secondo motivo è infondato.

8. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto irrilevante la identificazione dei lavoratori che di volta in volta erano stati comandati a lavorare presso le varie imprese e, in particolare, presso l’odierna ricorrente, rivestendo, invece, importanza l’entità del “monte salari”, che costituisce la base di calcolo del premio assicurativo (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 9 e 41) e la natura del rischio, rapportata alla tipologia delle lavorazioni svolte ai fini del corretto inquadramento tariffario (D.P.R. n. 1124 del 1995, artt. 12 e 40).

9. Le componenti che rilevano, quindi, ai fini della determinazione del premio assicurativo sono costituite dal rischio assicurato (proporzionale all’attività svolta) determinato in base allo specifico tasso, e dalla quantità di lavoro (desunta dal monte ore salari), restando escluso quindi il requisito della indicazione delle esatte generalità dei lavoratori impiegati.

10. Infine, anche il terzo motivo non è meritevole di pregio.

11. In ipotesi di calcolo del premio evaso, a seguito di accertamento ispettivo, la Corte di merito ha fatto proprio il computo operato dai verbalizzanti in via deduttiva.

12. In particolare, i giudici del merito hanno condiviso la ricostruzione in virtù della quale il monte ore retributivo è stato ricavato dall’ammontare del corrispettivo, al netto di IVA, riportato in fattura, diviso per la tariffa oraria applicata ai clienti, risultanti dai tariffari reperiti presso la sede del Gruppo Consortile e messo in relazione ad un orario di quaranta ore settimanali.

13. E’ stato, poi, evidenziato, da un lato, che la contestazione sui dati contabili era stata meramente di stile e, dall’altro, che in ordine all’eventuale scomputo degli importi corrisposti dalle cooperative consorziate, dell’ammontare e del versamento di questi, non era stata alcuna prova.

14. Si tratta, come è agevole rilevare, di un accertamento di natura presuntiva, svolto dalla Corte di appello, congruamente motivato sia sotto l’aspetto processuale che sotto quello sostanziale.

15. Al riguardo, va precisato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento in fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 101 del 2015).

16. Inoltre, deve specificarsi che la censura per vizio di motivazione, in questa sede peraltro inammissibile vertendosi in una ipotesi di cd. “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., u.c., in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di punto decisivo (Cass. n. 8023 del 2009).

17. Nella specie, pertanto, è ravvisabile un iter decisionale correttamente espletato – attraverso una valutazione dei vari elementi acquisiti considerati nel loro complesso – e processualmente conforme ai principi di non contestazione e dell’onere della prova che pongono sul soggetto obbligato l’allegazione e la prova che deduce fatti estintivi, totali o parziali, della propria obbligazione.

18. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Istituto controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA