Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17483 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 18/06/2021), n.17483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22919-2018 proposto da:

SAFIN SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Safin SpA ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Campania, n. 372/23/2018 che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, ha rigettato l’appello incidentale della contribuente, confermando l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, con riguardo tanto al decreto ingiuntivo n. (OMISSIS) emesso dal Giudice di pace di Caserta con cui si ingiungeva il pagamento ad D.A., in relazione ad un contratto di finanziamento, da quest’ultimo ottenuto e non pagato, quanto alla tassa di titolo relativa alla cessione del credito alla Safin SpA, enunciata in decreto, statuendo che l’imposta era stata liquidata in misura fissa per entrambi gli atti e che l’obbligo di motivazione dell’avviso era stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma degli artt. 8 e 37 TUIR. che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi anche con riguardo all’enunciato rapporto sottostante;

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, ribadito da memoria, la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e dell’art. 24 Cost, per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle. Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell’avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.

Con il secondo motivo, ribadito da memoria, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 22 e 41, e dell’art. 24 Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della società contribuente sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso di liquidazione.

Le censure, che sono suscettibili di trattazione unitaria per l’evidente connessione, sono fondate e vanno accolte.

Questa Corte si è già pronunciata, ripetutamente, su analoghi ricorsi, di volta in volta proposti, a secondo della soccombenza, ora dall’Ufficio ora dalla contribuente, in relazione ad avvisi di liquidazione dell’imposta di registro relativa a decreti ingiuntivi promossi dalla stessa società, cessionaria di credito da finanziamento, la cui restituzione era rimasta inadempiuta. La motivazione degli avvisi di liquidazione è la medesima qui riproposta, constando dell’indicazione del solo decreto ingiuntivo, individuato nei dati identificativi e nell’importo dell’imposta ad esso relativa, senza riferimento alcuno alla c.d.. tassa. di titolo, relativa all’atto enunciato in decreto.

La L. n. 212 del 2002, art. 7 (“Chiarezza e motivazione degli atti”) stabilisce, al comma 1 che “Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”. Nell’avviso di cui qui si discute non vi è alcun esplicito riferimento all’atto enunciato, nè alle norme che ne giustificano l’imposizione, nè, tantomeno, all’aliquota dell’imposta applicata.

Tale tecnica redazionale della motivazione, correttamente documentata dalla ricorrente (ai fini dell’autosufficienza) con l’inserimento nel ricorso degli atti relativi all’attività dell’Ufficio, riguardanti l’atto impositivo, in aggiunta al fatto che nell’avviso di liquidazione e nel modulo per il pagamento dell’imposta compare una incomprensibile dicitura “prop” (riferito ad importo non corrispondente alla misura proporzionale dell’imposta), è fonte di facile fraintendimento circa la natura, la causa e l’entità dell’imposizione, ponendo in crisi il diritto di difesa del contribuente. Il solo riferimento al D.P.R. n. 131 del 1986, senza precisa indicazione dell’articolo applicato, non basta a soddisfare l’obbligo motivazione perchè il riferimento non consente di individuare con chiarezza in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata: d’altra parte è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’avviso di accertamento, sia con riguardo alle imposte dirette che alle indirette deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota applicata e dell’imposta liquidata, nonchè dei criteri richiamati ai fini della rettifica. (cfr. ex pluribus, le sentenze n. 1107 del 4 febbraio 1998, n. 10812 del 4 dicembre 1996, n. 11 del 3 gennaio 1997; cass. n. 11314/2000; cass. n. 15381/2008; cass. n. 11623/2017; cass. n. 18389/2018; cass. n. 3388/2019).

Nella specie la CTR, ritendo correttamente motivato l’avviso di liquidazione ed affermando che “nel caso di specie – come osservato – sono state applicate due imposte in misura fissa, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo fa riferimento al rapporto contrattuale sottostante, la cessione di credito di cui al decreto (nei confronti dell’ingiunto D.M.A.) alla Sofin medesima (cessionaria) da parte di Fiditalia s.p.a.(cedente)…”, non si è attenuta al principio su indicato posto che nulla di quanto richiamato nella motivazione della sentenza della CTR si rinviene nell’avviso di liquidazione e la Commissione, al vizio formale della carenza di motivazione dell’avviso ha contrapposto una sostitutiva determinazione di merito, del tutto estranea all’avviso impugnato, sul quantum della imposta effettivamente dovuta. Tale operazione ermeneutica è del tutto illegittima e, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata. Non essendovi necessità di accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente in punto di atto enunciato. Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’evolversi della vicenda processuale; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla integralmente l’avviso di liquidazione. Compensa le spese del merito. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 500,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge, se dovuti, disponendo la distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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