Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17483 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28612/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI 2017PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 89/2011 della COMM. TRIB. REG. della

Lombardia, depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, in riforma della decisione del giudice di primo grado, accoglieva il ricorso proposto da F.G., esercente l’attività di medico convenzionato con il SSN e di libero professionista, diretto ad ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2008;

che la Commissione riteneva che la disponibilità di un immobile non costituisse indice utile a concretare presupposto per l’imposizione, rappresentando esigenza assoluta e imprescindibile per l’esercizio dell’attività professionale, rilevando altresì che i costi sostenuti negli anni in contestazione e, specificamente, le spese per compensi a terzi, posti a raffronto con i compensi dichiarati, non valevano a far apprezzare un concomitante apporto di una struttura organizzativa nella produzione del reddito;

che avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo;

che il F. non svolge attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che l’Agenzia delle Entrate deduce violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e artt. 2033 e 2697 c.c., osservando che grava sul contribuente che chieda il rimborso dare la prova dell’assenza delle condizioni per l’applicazione dell’imposta, onere che nella specie non era stato assolto;

che la censura va rigettata, posto che la decisione impugnata si fonda sulla valutazione di un insieme di elementi offerti dal contribuente, dai quali la Commissione regionale ha desunto, conformemente all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. n. 13405 del 30/06/2016), la mancanza in capo al professionista dell’autonoma organizzazione richiesta per l’assoggettamento all’Irap;

che ne discende l’infondatezza di ogni rilievo attinente all’omesso adempimento dell’onere della prova da parte del contribuente;

che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato;

che nulla va disposto riguardo alle spese processuali, in mancanza di espletamento di attività difensiva da parte del contribuente, rimasto intimato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA