Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17483 del 01/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14810/2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VENEZIA
11, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PENNELLA, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 7305/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 18/11/2014, depositata il 04/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;
udito l’Avvocato Nicola difensore del ricorrente che si riporta agli
scritti.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
M.M. ricorre, con unico motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 7305/4/14, depositata il 4 dicembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente.
La CTR, in particolare, ha affermato che nel caso di specie il contribuente, nei cui confronti era stato emesso avviso di accertamento per maggior reddito da partecipazione a due srl, non aveva sollevato alcuna contestazione all’avviso di accertamento dal quale era stato raggiunto, limitandosi a dedurre profili di illegittimità degli avvisi di accertamento notificati alle società ed affermando dunque che i rilievi da costui proposti dovevano ritenersi non conferenti in relazione alle illegittimità dell’atto impugnato.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la sentenza impugnata per contrasto tra affermazioni tra loro inconciliabili.
Il motivo appare fondato.
Appare infatti ravvisabile la nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Cass. Ss.Uu. 8053/2014), riconducibile, unitamente alla “motivazione c.d. apparente” o a quella “perplessa”, alla assoluta mancanza di motivazione.
Nel caso di specie, avente ad oggetto l’accertamento di un maggior reddito da partecipazione di due srl da parte di un socio, la CTR, infatti, dopo aver affermato che il socio di una società, a fronte di un’imputazione di ricavi conseguiti dalla società, può eccepire di non aver mai ricevuto i presunti utili oppure rilevare che non sussiste la prova che la società abbia conseguito il maggior reddito che l’amministrazione finanziaria ha accertato, ha poi contraddittoriamente ritenuto che i rilievi del socio, relativi a profili di illegittimità degli avvisi di accertamento notificati alle società delle quali era socio, risultavano “non conferenti in relazione alla legittimità dell’atto impugnato (thema decidendum), anche perchè in ordine a questi il giudice tributario non ha titolo per pronunciarsi”.
Orbene, ferma la legittimità della presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili, ove sussista a carico della società partecipata dal contribuente un valido accertamento di utili non contabilizzati, il contribuente ben può sollevare contestazioni afferenti l’accertamento nei confronti della società, salvo che ciò non sia precluso dalla definitività dello stesso, posto che l’accertamento a carico della società costituisce il presupposto della percezione di un maggior reddito da partecipazione da parte del socio, con conseguente rapporto di pregiudizialità tra i giudizi ex art. 295 c.p.c. (Cass. 5581/2015).
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della CTR del Lazio, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016