Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17482 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 23/08/2011), n.17482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato TRALICCI

GINA, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA FLASH OVERSEAS LTD, in persona del suo legale rappresentante,

avvocato Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VAL DI LANZO 79, presso lo studio dell’avvocato QUARANTINO GIUSEPPE

IACONO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5103/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 10/11/2008, depositata il 09/12/2008;

R.G.N. 7169/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato Quarantino Giuseppe Iacono;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Roma accolse la domanda di accertamento di mancato versamento degli incassi e di illecita realizzazione di atti di concorrenza sleale da parte di C.L. nei confronti della società “Roma Flash Overseas” in relazione ad un contratto del 6 febbraio 1998 di acquisizione pubblicitaria e di vendita di opuscoli turistici editi dall’attrice.

La corte di appello di Roma, investita del gravame proposto dall’attrice, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata da C.L. con ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Resiste con controricorso corredato da memoria La Roma Flash Overesas.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo alla L. n. 804 del 1971, artt. 2, 4 e 5, Legge Marchi, art. 57, art. 3 Conv. Di Vienna del 1980. Il motivo – che, rivolto alle sezioni unite di questa corte, pone una questione di giurisdizione – è privo di pregio, atteso che la questione della competenza giurisdizionale era stata già decisa in prime cure dal tribunale di Roma senza che tale decisione fosse oggetto, in parte qua, di rituale impugnazione, onde la irredimibile formazione del giudicato, come da ormai costante giurisprudenza di questa corte regolatrice.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 5200, di cui Euro 200 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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