Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17482 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14553-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1395/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO DEL 19/06/2014, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, nei confronti del contribuente B.F. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 1395/31/14, depositata il 28 novembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto parzialmente accolto il ricorso del contribuente, accertando maggiori redditi ai fini Iva ed Irpef per l’anno 2006 in misura di 67.462,09 Euro.

La CTR, in particolare, disattese tutte le eccezioni pregiudiziali, quanto al merito, confermava la ripresa a tassazione dei versamenti sul c/c n. (OMISSIS) intestato al contribuente, per l’ammontare di 67.462,09 Euro.

Quanto agli ulteriori importi, relativi a versamenti su conto correnti bancari intestati ad altri soggetti, il giudice di appello ha escluso l’operatività della presunzione di riferibilità al contribuente delle movimentazioni di conto).” correnti intestati ad altri soggetti a questo ricollegabili in virtù di un rapporto organico, non risultando elementi concreti idonei a fondarla.

Il contribuente non ha resistito.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 1, n. 2), in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), censurando la statuizione della CTR che ha escluso la riferibilità al contribuente di versamenti effettuati su conti correnti (formalmente) intesti a terzi, ritenendo la non operatività della relativa presunzione.

Il motivo non appare fondato.

Conviene premettere che secondo il più recente orientamento di questa Corte, in tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare o, come nel caso di specie, la composizione ristretta del gruppo sociale è sufficiente a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all’attività economica della società sottoposta a verifica, sicchè in assenrza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell’onere della prova contraria sul contribuente (Cass. 428/2015).

Deve dunque ritenersi che la presunzione di riferibilità al contribuente delle somme movimentate su conti intesti a terzi, che trova il suo principale campo di applicazione in ordine alla riferibilità alla società delle somme movimentate su conti intestati ai soci, postula la serietà e gravità dell’elemento indiziario, che unitamente ad altri elementi significativi desunti dalle circostanze del caso concreto, converge alla formazione della prova concludente della condotta evasiva (Cass. 18083/2010).

Orbene, nel caso di specie la CTR ha escluso l’operatività della presunzione di riferibilità delle movimentazioni dei conti correnti al contribuente, in quanto, secondo quanto accertato in fatto dal giudice di merito, sulla base delle fatture, estratti conto e dichiarazioni dei redditi prodotte, con rilievo che si sottrae a sindacato di legittimità e che comunque non risulta specificamente censurato dall’Agenzia delle Entrate, le associazioni in oggetto avevano regolarmente dichiarato i propri ricavi, posto che il totale dei versamenti risultava coerente con i ricavi e volume di affari dichiarati, così superandosi il presupposto della menzionata presunzione, costituito dal mancato svolgimento di attività economiche da parte dei soggetti intestatari.

Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3 lamentando che la CTR abbia preso in considerazione fatture depositate dal contribuente soltanto in sede contenziosa e dunque inutilizzabili, non essendo state regolarmente presentate in sede di contraddittorio nella fase precontenziosa.

Il motivo appare inammissibile per carenza di decisività.

Le risultanze delle fatture della società “Sos Fisco Caf” e degli altri enti collegati e la loro corrispondenza con i versamenti effettuati dall’ente costituiscono, infatti, un ulteriore elemento, utilizzato dalla CTR ad abundantiam, al fine di escludere l’operatività della presunzione di riferibilità, ma non integrano la principale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata, oltre che sulla mancata prova di versamenti o comunque di un collegamento diretto tra patrimonio del B. e quello degli enti, sulla coerenza tra le risultanze dei conti correnti intestati a tali enti ed i redditi risultanti dalla dichiarazione fiscale dei medesimi.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2) censurando la statuizione della CTR, che ha ritenuto superata la presunzione di riferibilità al contribuente dei versamenti effettuati sul conto corrente della società Fisco sos, nonostante che diversi versamenti confluiti su detto conto corrente e le fatture indicate dal contribuente risultassero emesse, per la maggior parte, in periodi successivi alla data di cessazione della società.

Pure tale motivo appare inammissibile, poichè esso, nei termini in cui è formulato, non censura una violazione di legge, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014),,per non avere la CTR valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare le risultanze delle produzioni documentali e degli estratti conto prodotti.

Poichè il contribuente non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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