Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17481 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 23/08/2011), n.17481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.F. (OMISSIS), domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato NATALE DOMENICO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.I., R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 282/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA, emessa il 10/06/2006, depositata il

24/08/2006 R.G.N. 1098/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso con l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 agosto 2006 la Corte di appello di Catanzaro ha accolto l’appello di R.M. e D.I. ed ha ritenuto esistente, sulla base della scrittura del 7 febbraio 1988, la gravità degli inadempimenti di S.F., affittuario, che aveva ampliato il capannone; l’aveva utilizzato per fini di commercio all’ingrosso di prodotti agricoli, come risultante dalla CCIIAA, diversi da quelli agricoli; aveva costruito, senza concessione, un piazzale antistante, una stradella poderale, un pollaio, sottraendo, secondo gli accertamenti del nuovo C.T.O., mq.

1050 alla coltivazione, pari al 13% della superficie, peggiorando la produttività del terreno e senza aumentarne il valore. Perciò, dichiarato risolto il contratto di affitto agrario con costui, lo aveva condannato alla rimessione in pristino ed al risarcimento dei danni.

Ricorre per cassazione lo S.. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 11 del 1971, art. 23 e della L. n. 203 del 1982, art. 45 e 58, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, e conclude la doglianza: “Ne consegue che la sentenza deve esser annullata perchè basata su una transazione nulla e di cui si sarebbe dovuto comunque accertare la validità e l’efficacia”.

Il motivo, privo dell’indispensabile requisito di forma del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ. – comprendente sia l’indicazione della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (Cass. 24339/2008) e che non investe la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (Cass. 4044/2009) è inammissibile.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, artt. 5, 46, artt. 2135, 2697 c.c., artt. 61 e 116 c.p.c. nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti e rilevabile di ufficio, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e conclude “E’ stata omessa la valutazione della gravità dell’inadempimento con riferimento ai predetti connotati”.

Il motivo è inammissibile in relazione alla censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per le ragioni innanzi richiamate e per la censura di cui all’art. 360, n. 5 per inosservanza dell’onere del requisito della sintesi logico – giuridica imposta dal precitato art. 366 bis cod. proc. civ., poichè manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione della sentenza impugnata la rende inidonea a giustificare la decisione, elementi che non possono esser individuati dalla lettura complessiva del motivo (S.U. 20603/2007).

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione degli artt. 61, 101 e 201 c.p.c. nullità della rinnovazione delle indagini del C.T.U. P. e Pi. per l’inosservanza dell’incarico conferito, violazione del contraddittorio, dei diritti della difesa e nullità della sentenza per aver ritenuto la Corte l’inammissibilità delle osservazioni del perito di parte e relativa documentazione, e quindi per omessa valutazione di detti atti difensivi e prove, nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio, con riferimento agli artt. 360 c.p.c., n. 3 e 5” e conclude: “Ne consegue che certamente la sentenza impugnata è viziata e nulla”.

Il motivo è inammissibile per le ragioni suesposte.

4.- Con il quarto motivo deduce: “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 11 del 1971, artt. 11 e 12, della L. n. 203 del 1982, artt. 16, 17 dell’art. 116 c.p.c.” e conclude “Anche per tali violazioni di legge e motivazionali la sentenza deve esser cassata con ogni conseguente provvedimento”.

Le ragioni suindicate determinano l’inammissibilità del motivo.

Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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