Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17480 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29866-2017 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANFRANCO MAGNABOSCO, ALESSANDRA MAGNABOSCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1267/9/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 29/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che B.G. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Vicenza. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2008.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a quattro motivi;

che, col primo, il B. invoca “illegittimità della sentenza impugnata nel punto in cui riconosce la sentenza di primo grado chiara e circostanziata anche se in parte ripiegata sugli assunti dell’ufficio”, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: in tal modo, non sarebbe stata offerta alcuna motivazione in ordine alle doglianze espressamente indicate nel ricorso, omettendo l’esame di un fatto decisivo per il giudizio;

che, col secondo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione della statuto diritti del contribuente, art. 7, giacchè l’Agenzia si sarebbe fondata su mere presunzioni, trascurando il fatto che egli non era un professionista, nè un lavoratore autonomo, ma una semplice persona fisica, non obbligata a tenere alcuna contabilità;

che, mediante il terzo, il contribuente deduce “illegittimità della sentenza nel punto in cui asserisce che il B. era una persona fisica, ma anche facente parte di attività commerciale”, sicchè non sarebbe stato possibile computare la somma di 18.798,76 a titolo di reddito imponibile;

che, attraverso, l’ultimo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,giacchè la CTR avrebbe illegittimamente invertito l’onere della prova dell’omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia, costituito dalla mancata ricostruzione della fattispecie;

che l’Agenzia non si è costituita;

che il primo motivo è inammissibile, giacchè si censura un’omessa valutazione dei motivi di gravame, laddove l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, sotto diverso profilo, il predetto rilievo è inammissibile anche perchè, trattandosi di “doppia conforme” – prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012) – il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016), il che non è stato fatto dal ricorrente;

che il secondo ed il terzo motivo – che possono essere scrutinati congiuntamente, per la loro evidente connessione logica – sono infondati;

che, infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 prevede una presunzione legale in base alla quale i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Sez. 6-5, n. 11102 del 05/05/2017);

che il presupposto messo in dubbio dal ricorrente (la sua qualità di esclusiva persona fisica) è stato confermato dalla CTR, nè il B. ha fornito elementi in grado di contestare o escludere tale affermazione;

che il quarto motivo è infondato;

che, in tema di accertamento, resta invariata

la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte cost. n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti (Sez. 5, n. 16697 del 09/08/2016);

che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, stante la mancanza di attività difensiva di quest’ultima;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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