Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17480 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 18/06/2021), n.17480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1073-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

15, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE DELL’ALI, rappresentato

e difeso dall’avvocato STEFANIA MALAGODI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1635/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 22/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 1635/12/17 della CTR dell’Emilia Romagna che, confermando la sentenza del primo giudice, ha respinto l’appello dell’Ufficio contro l’annullamento dell’avviso di liquidazione della imposta di registro applicata, in misura proporzionale, a norma dell’art. 8 TUR, lett. b), ad un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato di pagare la caparra confirmatoria, in relazione ad un contratto preliminare di compravendita immobiliare, in seguito risolto, in virtù della clausola risolutiva ivi espressa, per inadempimento del venditore.

La CTR, confermando l’annullamento dell’avviso di liquidazione, ha chiarito che l’applicazione della tassazione in misura proporzionale è stata conseguente all’enunciazione contenuta, in tal senso letterale, nel contratto preliminare ma che, sulla scorta dell’esame del contratto preliminare di compravendita e degli atti prodotti, era d’uopo convenire con la decisione del primo giudice, secondo cui la caparra era stata versata a titolo di acconto sul prezzo di vendita, regolarmente assoggettata ad IVA ed era stata chiesta in restituzione, a seguito della risoluzione del contratto preliminare in virtù della clausola risolutiva espressa, inerente allo stesso contratto, con conseguente tassazione del decreto ingiuntivo in misura fissa, a norma dell’art. 40 TUR, ed al principio dell’alternatività registro/IVA, accedendo la tassazione ad un contratto di compravendita soggetta ad IVA.

Il contribuente ha controdedotto anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Ufficio lamenta la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2,5,37 e 40, e della Tariffa allegata, artt. 8 e 10, avendo l’Ufficio correttamente tassato detto decreto in misura proporzionale, a norma della tariffa, art. 8 lett. b, riguardando il decreto ingiuntivo la condanna al pagamento di somma di denaro, atto autonomo sia rispetto al contratto preliminare sia rispetto al definitivo, e non essendo per nulla conferente alla fattispecie in esame la giurisprudenza di legittimità citata dalla CTR.

Il motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte, in un caso del tutto analogo a quello qui all’esame, ha già deciso che “Per stabilire quale sia il regime fiscale applicabile alle somme versate a titolo di caparra confirmatoria, quando detta clausola sia contenuta in un contratto preliminare di vendita di beni, il cui definitivo sia soggetto ad I.V.A., occorre valutare – con accertamento che costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito se la caparra medesima abbia la funzione di anticipo sul prezzo, unitamente a quella di rafforzamento della garanzia o costituisca, invece, un elemento accidentale del contratto; nel primo caso la dazione di denaro, corrispondente alla caparra, rivestendo la stessa natura della corresponsione del prezzo, è assoggettata ad I.V.A. ed all’imposta di registro in misura fissa, in ossequio al principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40; nel secondo caso, invece, avendo autonomia contrattuale rispetto al preliminare in cui è inserita, è assoggettabile D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 21, comma 1, all’imposta di registro in misura proporzionale.”(cass. n. 24570 del 2010).

Nel caso in esame entrambi i giudici del merito hanno proceduto alla valutazione del materiale probatorio, in particolare, del regolamento contrattuale, traendone la convinzione, correttamente motivata, che la dazione del denaro denominata caparra confirmatoria, abbia, in realtà, avuto natura, oltre che di garanzia dell’adempimento, anche di acconto sul prezzo pattuito e, pertanto, assoggettata ad IVA. (trattandosi tra l’altro di somma di importo sostanzialmente coincidente con quello pattuito a titolo di prezzo). Conformemente all’indirizzo giurisprudenziale su richiamato, secondo cui “il pagamento di somme di denaro effettuato a titolo di caparra confirmatoria di un contratto di compravendita di bene immobile, qualora costituisca anche parte integrante del corrispettivo pattuito, è soggetto ad IVA ed all’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra imposta di registro ed imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40”, la CTR, procedendo dalla valutazione, nel merito, del contratto preliminare di compravendita e degli altri atti acquisiti, con una valutazione interpretativa non censurabile in sede di legittimità, perchè correttamente motivata, ha individuato il regime di tassazione dell’imposta di registro da applicare al decreto ingiuntivo in questione, nella misura fissa, nel rispetto del principio dell’alternatività IVA/Registro, collimando tale valutazione con la natura di “prezzo” attribuita dal giudice di merito alla prestazione in esame.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in Euro 2300,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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