Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17480 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 16/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29238/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA VESCOVIO 7,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ISABELLA BRUCCULERI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIERPASQUALE ANTONIO MARIA

MONEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2009 della COMM. TRIB. REG. dell’Emilia

Romagna, depositata il 15/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza del 15 ottobre 2009, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da T.S. avverso l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito imponibile dichiarato ai fini IRPEF, il valore della produzione ai fini IRAP e rettificato l’imponibile IVA in relazione all’annualità 2001;

che a fondamento della decisione la Commissione aveva rilevato che, avendo gli accertatori riscontrato redditi e corrispettivi congrui e allineati agli “studi di settore”, rilevati da scritture contabili regolarmente tenute e prive di rilievi e contestazioni, era onere dell’ufficio fornire la prova della pretesa, mentre, a fronte della corretta e puntuale documentazione contabile, l’Ufficio aveva opposto teoriche disquisizioni basate su presunzioni prive di gravità precisione e concordanza;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

che la T. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e dell’art. 2697 c.c., osservando che il ricorso da parte dell’Amministrazione Finanziaria al c.d. metodo analitico-induttivo era giustificato poichè consentito in caso di incompletezza, falsità e inesattezza della documentazione contabile e fiscale del soggetto verificato, anche nel caso la stessa appaia, come nella specie, formalmente corretta, avendo l’Ufficio evidenziato le ragioni dell’inattendibilità della documentazione contabile e le modalità della ricostruzione dei ricavi non dichiarati;

che con il secondo motivo la ricorrente deduce insufficiente motivazione circa i fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che le argomentazioni a supporto della decisione “non spiegano in modo soddisfacente perchè gli elementi presuntivi copiosamente offerti dall’ufficio non fossero in grado di integrare gli elementi di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge”, pur essendo detti elementi desunti dalla contabilità dell’impresa verificata;

che i motivi, da trattare congiuntamente in ragione dell’intima connessione, meritano accoglimento;

che, specificamente, la commissione, nell’affermare che “grava sull’ufficio l’onere di fornire prove a supporto di una pretesa scaturita dall’aver disatteso dati, documenti contabili e gli altri elementi concreti messi a disposizione dalla contribuente, pur avendo riscontrato la congruità e l’allineamento agli studi di settore” ha violato in concreto il principio più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, art. 39,comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (cfr. Cass. n. 20060 del 24/09/2014);

che, inoltre, si evidenzia la carenza motivazionale rilevata, essendosi la Commissione limitata a svalutare i dati offerti dall’Ufficio senza prenderli in esame, per come dedotti nell’atto d’appello riportato in stralcio dalla ricorrente;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che effettuerà l’accertamento in fatto in conformità al principio enunciato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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