Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1748 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1748 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12502-2012 proposto da:
VALLUCCI DANIELE, VALLUCCI LORELLA, VALLUCCI
PIERO, VALLUCCI LORENZO in proprio e nelle loro qualità di
legali rappresentanti e soci illimitatamente responsabili delle società
Sma Torino Snc di Vallucci Daniele e C., nonché di Spendibene 46 Snc
di Vallucci Piero e C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato PROSPERI
MANGILI STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato
CUTRONA ANNALISA, giusta mandato alle liti in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
SMA SPA – già Punto Franchising Sri (per atto di fusione per
incorporazione) in persona del procuratore speciale, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L. MAGALOTTI 15, presso lo studio

Data pubblicazione: 28/01/2014

dell’avvocato MIOLI BARBARA, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MASTANDREA ANGELO,
ALESSANDRINI ANDREA, giusta procura speciale in calce al
controricorso;

nonché contro
CURATELA DEL FALLIMENTO SPENDIBENE 46 DI
VALLUCCI PIERO E S. SNC,
RECANATINI RICCARDO;

intimati

avverm la 8Critenza. n. 224/2012 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA DEL 21.2.2012, depositata il 15/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Mioli Barbara che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 12502 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

– controricorrente –

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 12502/12 proposto dalla SMA
Torino di Vallucci Daniele e C. s.n.c. nei confronti di Curatela
Fallimento Spendibene 46 di Vallucci Piero e S. s.n.c. e S.M.A.

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, osserva quanto
segue.

La SMA Torino di Vallucci Daniele e C. s.n.c. ha proposto ricorso
per Cassazione affidato a tre motivi avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Ancona n.1289/11 con cui veniva rigettato il
reclamo dalla medesima proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Ancona n. 103/11 che ne aveva dichiarato il
fallimento.
La S.M.A. s.p.a. si è difesa con controricorso mentre l’altro
intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
• Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la
competenza del tribunale di Ancona per la dichiarazione di
fallimento asserendo che detta competenza compete al tribunale di

s.p.a. il Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Fermo. La sede principale della società doveva infatti ritenersi non
già in Osimo ove si trovava la sede legale bensì in Fermo.
Con il secondo motivo lamenta che il vizio di motivazione della

rapporti intercorrenti tra essa ricorrente e la Spendibene 46snc ed il
gruppo Migliarini e non ha tenuto conto del coinvolgimento della
Sma spa nel fallimento di essa ricorrente non ricorrendo nel caso di
specie l’ipotesi di una holding con una società capogruppo bensì il
caso di un socio tiranno per cui il fallimento doveva essere
revocato non essendo riconducibile alla cattiva gestione dei soci.
Con il terzo motivo lamenta sotto il profilo del vizio motivazionale
che la sentenza non ha tenuto conto che i soci della società fallita
erano in realtà dei semplici lavoratori e che quindi andavano
esentati dal fallimento.
Il primo motivo è manifestamente infondato sulla base del suo
– stesso contenuto.

La ricorrente non solo dà per pacifico che la sede legale era in
Osimo ma riconosce espressamente che il centro amministrativo e
decisionale era in questa Città ( ” In Osimo vi era la sede sociale

sentenza impugnata laddove non ha debitamente valutato i

della società fallita , via Edison 2 …vi erano gli uffici
amministrativi del gruppo e la sede della Seam sas che svolgeva
tutte le attività di gestione amministrativa e contabile delle società

46 snc).
E’ appena il caso di rammentare che secondo una pluridecennale
giurisprudenza di questa Corte , la competenza per la
dichiarazione di fallimento spetta al tribunale ove si trova il centro
decisionale ed amministrativo della società che si presume
coincidere con la sede locale.
La circostanza dedotta che siano state altre entità a decidere
sull’amministrazione della fallita non riveste sotto tale profilo
alcuna rilevanza.
Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha ampiamente e correttamente motivato sul
– punto osservando in primo luogo che la responsabilità di altri
– soggetti nella gestione della società consentiva di esperire nei
confronti di costoro l’azione ex art 2497 c.c ma non valeva ad
escludere il fallimento della società.

legate al gruppo e quindi della Sma Torino snc e della Spendibene

Quanto al rapporto di collegamento e dipendenza dalla società
capogruppo e ha ribadito il principio più volte affermato da questa
Corte secondo cui “al fine della dichiarazione di fallimento di una

effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica
della societa’ medesima, anche quando essa sia inserita in un
gruppo, cioe’ in una pluralita’ di societa’ collegate o controllate
da un ‘unica societa’ holding, giacchè nonostante tale
collegamento o controllo, ciascuna di detto societa’ conserva
distinta la propria personalita’ giuridica ed autonoma qualita’
d’imprenditore, rispondendo, con il proprio patrimonio, soltanto
dei propri debiti (si vedano, tra le altre, Cass. n. 4550 del 1992,
Cass. n. 9704 del 1990 e Cass. n. 795 del 1989).”.

La Corte d’appello ha poi ulteriormente osservato che nel caso di
specie doveva essere esclusa anche l’ipotesi della “holding persona
fisica” che presuppone comunque una pluralità di società
controllate da una autonoma impresa individuale – quella del
socio tiranno, assoggettato a fallimento in proprio in quanto
titolare di autonoma impresa – affiancata a quella collettiva: in

societa’, l’accertamento dello stato d’insolvenza dev ‘essere

ognuno di queste ipotesi si ha a che fare con una pluralità di
soggetti.
Inoltre, nel caso di specie: 1) non risulta alcuna spendita di una

le ditte appaiono ben distinte (vedi ad esempio i rapporti bancari
di cui parlano reclamanti con riferimento alle due ditte fallite);2)
la relazione in atti redatta dal Dott. Maranesi su incarico della
SMA e della Spendibene parla di direzione unitaria ed
eterodirezione (con asserite, ed al momento non verificabili da
questa Corte, connotazioni vessatorie) /ha non prospetta
l’esistenza di un’unica azienda; 3) la SMA Torino si costituisce nel
gennaio del 1995 (vedi (a visura in atti) e la Spendibene 46 nel
1990 (così nel reclamo) mentre l’affitto di azienda risale soltanto
al 23.12.1998; 4) si rileva in atti una fideiussione rilasciata in
favore della SMAFIN in data 11.04.2001 dalla SMA Torino e poi
confermata nel 2004 a favore della Punto Franchising (poi SMA
s.pa) subentrata alla SMAF1N, garanzia che risulta totalmente
incompatibile con l’asserita confusione aziendale; 5) parimenti
incompatibile con la confusione di cui si è detto è anche la

impresa unitaria nei confronti dei terzi ma anzi, nei loro riguardi,

successione delle due diverse ditte che hanno concesso in affitto il
ramo di azienda”.
Trattasi di motivazione ampia ed adeguata che ha correttamente

base delle emergenze processuali , il fondamento e che ,come tale,
non appare suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità.
Le censure che la società ricorre a tale motivazione sono infondate
in punto di diritto poiché il fatto che nella gestione di una società
abbiano interferito altri soggetti non può escludere la dichiarazione
di fallimento di detta società che avendo operato nei confronti di
terzi ha contratto debiti. Ciò costituirebbe una evidente ed
inammissibile disparità di trattamento nei confronti degli altri
imprenditori, oltre a costituire una situazione franca suscettibile di
prestarsi ad ogni sorta di abusi ed illeciti.
Lo stesso deve dirsi per quanto concerne la fallibilità di una società
• inserita in un gruppo d’imprese essendo la motivazione del giudice
di seconde cure del tutto conforme alla giurisprudenza di questa
Corte.

esaminato tutte le doglianze della ricorrente escludendone, sulla

Per il resto le censure tendono a fornire una diversa valutazione
degli elementi di fatto in tal modo investendo inammissibilmente il
merito della decisione.

Sulla questione dedotta la Corte d’appello ha motivato come segue.
“Quanto agli asseriti contratti di lavoro dipendente che
dovrebbero escludere la qualifica di socio si deve osservare che,
all’infuori di controlli ed ingerenze asseritamente vessatori
nell’ambito di scelte gestionali societarie, non risultano né allegati
né sono ravvisabili quegli elementi che sostanziano i sintomi tipici
di una rapporto di lavoro subordinato tra i soci persone fisiche e
la SMA o la SMA Torino: in particolare — stante la natura non
elementare della prestazione (si pensi ai rapporti bancari diretti,
agli ordinativi di forniture cui si è detto e, che è più, alla gestione
operativa del supermercato)- non risulta affatto emergere il

criterio non sussidiario rappresentato dall’assoggettamento del
prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e
disciplinare nell’ambito della prestazione.

Inammissibile appare anche il terzo motivo.

Nulla è, invero, detto in ordine ad eventuali disposizioni
dell’asserito datore di lavoro in ordine alla divisione dei compiti
tra i singoli soggetti che assumono di essere prestatori di lavoro o

sulle scelte operative di natura esecutiva o complementare„ nulla
su eventuali sanzioni disciplinari (vedi, da ultimo, Cassazione
civile,sez. lay. 04/10/2011 n. 20265).”

Anche in questo caso trattasi di motivazione esaustiva basata su un
attento esame delle risultanze processuali e su una corretta
applicazione di principi di diritto non suscettibile quindi si di
sindacato in questa sede.
Le censure che la ricorrente muove ,oltre ad essere generiche,
investono il merito della decisione e non sono pertanto scrutinabili.
Il ricorso può in conclusione essere trattato in camera di consiglio
ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in
Camera di Consiglio
Roma 28.07.2013

alla concreta declinazione delle singole attività lavorative, nulla

Il Cons. relatore”

portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella
relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va
rigettato con condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore della
controricorrente costituita come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in favore della SMA spa in
euro 2500,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre
accessori di legge.

Considerato che non emergono elementi che possano

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA