Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1748 del 27/01/2020
Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1748
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1192-2017 proposto da:
ING BANK NV, in persona dei procuratori speciali Dott. M.M.
e dell’Avv. Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
G. MAZZINI, 55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA ZAGLIO,
AUGUSTO AZZINI;
– ricorrente –
e contro
F. SRL, P.A., ZO.LO.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 522/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;
udito l’Avvocato CORRADO CIRILLO e AUGUSTO AZZINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che, successivamente all’udienza pubblica del 12 settembre 2019, in forza di ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, della Prima Sezione civile di questa Corte, nonchè di successivo provvedimento del Primo Presidente, è stata rimessa alle Sezioni Unite civili la “questione riguardante la riferibilità della disciplina antiusura anche agl’interessi moratori, dovendosi in particolare valutare, anche alla stregua del tenore letterale dell’art. 644 c.p. e della L. n. 108 del 1996, art. 2 e delle indicazioni emergenti dai lavori preparatori di quest’ultima legge, nonchè delle critiche mosse alla soluzione affermativa”, se il cd. “principio di simmetria” (in base al quale, per la determinazione del cd. “tasso-soglia”, è prevista un’operazione di rilevazione del tasso globale medio comprensivo di commissioni e remunerazioni “a qualsiasi titolo e spese”, escludendo, così, gli interessi moratori), “consenta o meno di escludere l’assoggettamento degli interessi di mora alla predetta disciplina, in quanto non costituenti oggetto di rilevazione ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio”.
ritenuto, pertanto, che ai fini della decisione del presente ricorso appare opportuno attendere l’arresto delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020