Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1748 del 27/01/2010

Cassazione civile sez. lav., 27/01/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 27/01/2010), n.1748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente

della Regione, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLONNA 355

(UFFICIO DISTACCATO REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA), presso lo studio

dell’avvocato CRUCIL ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA, QUARANTA FRANCO,

che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine del

controricorso;

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 01/12/2005 R.G.N. 24/04;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato CRUCIL ROBERTO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega PIGNATARO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 29 settembre 1994 La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia convenne in giudizio l’INAIL chiedendo che venisse accertata la insussistenza del suo obbligo di pagare i contributi assicurativi per l’attivita’ di formazione professionale posta in essere a favore degli apprendisti artigiani, in quanto l’obbligo contributivo era a carico dello Stato. Nella controversia intervenne anche il Ministero del lavoro, aderendo alla tesi negativa sostenuta, nel costituirsi, dall’INAIL. Dopo molti rinvii in attesa di una soluzione a livello legislativo, la causa venne decisa dal Tribunale di Trieste, che rigetto’ il ricorso. La Regione propose appello e la Corte d’Appello di Trieste con sentenza pubblicata il 1 dicembre 2005 lo respinse. La Regione ricorre contro tale decisione e chiede la “cassazione della sentenza impugnata, accertando che l’amministrazione regionale FVG non e’ obbligata al pagamento degli oneri contributivi come preteso dall’INAIL per la previdenza degli apprendisti artigiani che accedono ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione”.

Tanto l’INAIL che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno depositato controricorso, il primo chiedendo che sia dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva e che comunque il ricorso sia respinto, il secondo chiedendo il rigetto del ricorso. La Regione ricorrente ha anche depositato una memoria per l’udienza.

Con il primo motivo di ricorso si sostiene che la sentenza sarebbe “erroneamente motivata” perche’ riconosce la posizione di debitrice alla Regione Friuli Venezia Giulia in punto di pagamento degli oneri contributivi per la formazione professionale degli apprendisti artigiani e fa cio’ pur non essendo mai intervenuto un atto normativo che abbia posto questo obbligo a suo carico della Regione Friuli:

tale obbligo e’ stato posto a carico delle regioni a statuto ordinario, “viceversa per le regioni a statuto speciale non e’ mai intervenuto un atto normativo, ne’ di trasferimento di funzione, ne’ di delega in tal senso”.

La tesi per cui le posizioni sarebbero differenziate non e’ fondata:

la Regione Friuli Venezia Giulia ha gli stessi obblighi delle regioni a statuto ordinario. Il D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 28 (adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli – Venezia Giulia), ha disposto: “le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli – Venezia Giulia”.

Con il secondo motivo si denunzia violazione ed erronea applicazione dell’art. 117 Cost., sostenendo che tale norma attribuisce alla Regioni a statuto ordinario la competenza concorrente in materia di “istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica” e che analoga competenza e’ prevista dallo Statuto del Friuli Venezia Giulia), mentre in materia di previdenza sociale la competenza e’ dello Stato, sicche’ la Corte avrebbe errato nell’affermare che le regioni a statuto speciale hanno in questa materia competenze che le regioni ordinarie non hanno: “errore giuridico che appare essere la motivazione principale e forse unica che ha portato alla soccombenza della Regione”. In realta’ il ricorso attribuisce alla sentenza della Corte di Trieste una tesi che non ha mai sostenuto, avendo questa invece affermato (come del resto si riconosce nel primo motivo) che il trattamento giuridico della Regione ricorrete era stato equiparato a quello delle regioni a statuto ordinario.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione dell’art. 118 Cost. e dell’art. 8 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia. La ricorrente afferma che la norma costituzionale statuisce che spettano alle regioni (ordinarie) le funzioni amministrative per le materie indicate nell’art. 117 Cost. e che analoga previsione e’ contenuta nello Statuto della Regione Friuli, traendone la conseguenza che non e’ possibile che funzioni amministrative relative a competenze legislative statuali vengano trasferite; al massimo possono essere delegate a norma del secondo comma dell’art. 118 (vecchio testo). Pertanto, il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 314 del 1990 per cui l’onere di pagare i contributi rientra in una materia che esula dalle competenze regionali, sebbene riferito dalla Corte alle regioni ordinarie, vale allo stesso modo per le ragioni a statuto speciale. Questo motivo si basa su di una lettura parziale della sentenza della Corte costituzionale richiamata. Infatti, se e’ vero che la Corte parte dalla premessa che la funzione inerente alla materia previdenziale e’ statuale e che puo’ essere solo delegata alle regioni, tuttavia ritiene che tale delega sia intervenuta e che le regioni siano state gravate di “un obbligo di contribuzione non derogabile”. L’intervento della Corte parte proprio da questo presupposto per approdare alla declaratoria di incostituzionalita’ della norma che, a fronte di tale spostamento di funzioni amministrative, prevedeva per le regioni a statuto ordinario una provvista di mezzi finanziari inadeguata.

Il quarto motivo e’ rubricato: “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 469 del 1987, art 8 e dell’art. 10 dello statuto regionale”. Si premette che il D.P.R. n. 10 del 1972 ha trasferito alle regioni ordinarie le funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale, senza nulla dire a proposito del pagamento delle assicurazioni per gli apprendisti artigiani. Per il Friuli Venezia Giulia il trasferimento delle competenze amministrative e’ avvenuto con il D.P.R. n. 902 del 1975, art. 28 che nulla toglie o aggiunge rispetto a quanto disposto al D.P.R. n. 10 del 1972. Tale trasferimento non rileva pero’ ai fini del pagamento dei contributi perche’, come ha spiegato la Corte costituzionale, il pagamento dei contributi rientra nella materia della previdenza e assistenza obbligatoria e non nella materia della formazione professionale. Infine sarebbe errata l’affermazione per cui la L. n. 457 del 1984 avrebbe finanziato le regioni in relazione alle funzioni ad esse trasferite, perche’ “la funzione del pagamento delle assicurazioni obbligatorie non e’ stata trasferita”, essendo la materia della previdenza di competenza dello Stato. Ancora una volta si ritorna sulla affermazione per cui non vi sarebbe stato per la Regione Friuli trasferimento di funzioni in materia di contributi previdenziali perche’ l’art. 28 ha esteso alla Regione Friuli quanto previsto per le regioni a statuto ordinario dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, e tale normativa originaria non riguardava gli oneri contributivi. Ma l’affermazione non e’ condivisibile perche’ l’ampia dizione utilizzata dal legislatore non permette di escludere dal novero delle funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale il compito di regolarizzare sul piano assicurativo i soggetti in formazione. Sul punto non si puo’ non concordare con la Corte costituzionale che, come si e’ visto, nella decisione in cui ha dichiarato illegittima la previsione in materia di provvista per l’assolvimento di tale obbligo da parte delle regioni a statuto ordinario, ha riconosciuto che tale e’ stato posto a carico delle regioni. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. La regione ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore degli intimati, liquidandole, per ciascuno, in 16,00 Euro, oltre 3.000,00 Euro per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2010

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