Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1748 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11405/2006 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO

ANTONINO, rappresentato e difeso dall’avvocato RIZZO Gaetano giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMMERCIO E FINANZA S.P.A. LEASING E FACTORING (già B.N. COMMERCIO E

FINANZA S.P.A.) (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

Legale Rappresentante Dr. C.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 49, presso lo studio dell’avvocato

HOYEK PAOLA, rappresentata e difesa dall’Avvocato Prof. MARTORANO

FEDERICO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3574/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

Sezione Seconda Civile, emessa il 19/10/2005, depositata il

20/12/2005, R.G.N. 462/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GAETANO RIZZO;

udito l’Avvocato FEDERICO MARTORANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per rimessione alle SS.UU. in

subordine accoglimento p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 19 ottobre-20 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma delle due decisioni del locale Tribunale dell’1-22 marzo 1999 e 12-22 marzo 2001 (sentenza parziale e definitiva) condannava M.M. al pagamento in favore della B.N. Commercio e Finanza s.p.a. della somma di L. 85.987.242 (corrispondenti ad Euro 44.408,70) e di L. 118.025.709 (pari ad Euro 60.955,19) per rate non pagate e indennità di risoluzione del contratto di leasing finanziario stipulato con la Basket Viola Reggio Calabria S. S.p.a. riguardante la fornitura di un impianto di condizionamento: contratto a garanzia del cui adempimento il M., unitamente ad altri soggetti, aveva prestato fideiussione fino ad un importo di L. 719.000.000.

Osservava la Corte territoriale:

– che al contratto di leasing in esame non si applicavano le disposizioni di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91 (art. 12) che prevedono la necessità di una espressa autorizzazione da parte degli organi di controllo per i contratti stipulati da società sportive – tra le quali deve annoverarsi la Basket Viola Reggio Calabria;

– che nel contratto in oggetto si rinveniva una serie di elementi che portavano ad affermare che le parti avevano inteso concludere un leasing di godimento infatti, i beni forniti (gruppo refrigeratore di acqua con condensazione ad aria ed elementi ad esso connessi) costituivano un insieme di beni che, con l’uso, il passare del tempo e la introduzione di nuove tecnologie erano destinati a non avere – alla scadenza del contratto (nella specie cinque anni) un apprezzabile valore residuale;

-il consulente tecnico nominato dall’ufficio aveva fissato la vita utile dei cespiti, tenendo conto di questi elementi di obsolescenza operativa, appunto in cinque anni, circostanza – questa – confermata dal corrispettivo esiguo, pari al valore dell’1% del valore della intera operazione, previsto in caso di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore alla fine del contratto;

– trattandosi di leasing di godimento non poteva trovare applicazione l’art. 1526 c.c., e dunque non poteva trovare ingresso la domanda di restituzione dei canoni corrisposti;

– dalla documentazione prodotta risultava che non erano stati pagati canoni mensili per complessive L. 85.987.242;

– il giudice di primo grado – continuavano ancora i giudici di appello – aveva omesso ogni pronuncia in ordine alla richiesta di riduzione della penale e sulla domanda di applicazione della disciplina correttiva di cui agli artt. 1526 e 1384 c.c.;

– la Corte territoriale ha ritenuto che la indennità di risoluzione calcolata dal consulente tecnico di ufficio in L. 173.677.872 (corrispondente al valore residuo dei beni maggiorato del 50% dei canoni ancora non scaduti) fosse sicuramente eccessiva, considerato che il locatore, in caso di inadempimento, ha il diritto di richiedere anche la restituzione dei beni;

– peraltro, doveva tenersi conto – ai fini di una corretta valutazione degli interessi delle parti – che i beni oggetto della locazione costituivano macchinari particolari, comprati apposta per le necessità della conduttrice e che, di conseguenza, proprio per questa ragione, gli stessi potevano essere nuovamente immessi nel mercato – per una nuova locazione – con maggiore difficoltà;

– in considerazione di ciò, i giudici di appello determinavano la indennità di risoluzione nella somma di L. 118.025.709 (corrispondenti ad Euro 60.955,19).

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi, cui resiste la B.N. Commercio e Finanza s.p.a. – Leasing e Factoring – con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 37 c.p.c.. Il M. ha prodotto alcune decisioni riguardanti analoghe domande proposte dalla B.N. Commercio e Finanza nei confronti degli altri fideiussori.

L’udienza del 7 luglio 2010 è stata rinviata alla data odierna, su richiesta del difensore del M., avv. Rizzo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della legge 91 del 1981 e dell’art. 1418 c.c., invalidità della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c., in conseguenza della nullità e/o inefficacia del contratto garantito.

L’art. 12 della legge richiamata – la quale stabilisce la necessità della approvazione delle federazioni sportive per tutti atti di straordinaria amministrazione compiuti dalle società sportive – riguarda unicamente gli atti relativi alla costituzione del rapporto di prestazione sportiva e non anche gli altri contratti posti in essere da tali società (Cass. 12 ottobre 1999 n. 11462; cfr. anche Cass. 27 gennaio 2010 n. 1713).

Donde la infondatezza delle censure proposte con questo mezzo.

Con il secondo motivo si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (qualificazione del contratto di leasing garantito).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di principi di diritto in tema di qualificazione del contratto di leasing finanziario in relazione all’art. 1526 c.c..

I due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro sono inammissibili.

La qualificazione del contratto di leasing come contratto di godimento sfugge a qualsiasi censura, in quanto logicamente motivata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “Ricorre la figura del leasing di godimento allorquando:

– l’insieme dei canoni di cui il contratto prevede il pagamento per l’arco della sua durata è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in godimento del bene e lascia non coperta una non irrilevante parte di questo capitale, il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente altezza, è prevista un’alternativa all’opzione sotto forma di rinnovazione del contratto.

Al contrario, se l’insieme dei canoni che devono essere pagati dal conduttore remunera interamente il capitale impiegato nell’operazione e il prezzo di opzione è in rapporto a quell’insieme sostanzialmente irrilevante, in questo caso per accertare se si è in presenza di un leasing traslativo ovvero di un leasing di godimento occorre porre a raffronto, non l’insieme dei canoni e il prezzo d’opzione, ma il prevedibile valore residuo del bene alla scadenza del contratto e il prezzo d’opzione, perchè se il primo sopravanza in modo non indifferente il secondo, ciò sta a significare che i canoni hanno incluso per una parte il corrispettivo del valore d’uso e per un’altra il corrispettivo del valore d’appartenenza” (Cass. 18 novembre 1998 n. 11614).

La distinzione del leasing di godimento da quello c.d. traslativo è contenuta in altre decisioni di questa Corte, le quali hanno indicato anche i limiti di sindacabilità di tale qualificazione attribuita dai giudici di merito.

In questo senso è stato precisato (Cass. 12 luglio 2001 n. 9417) che: “La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell’utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458 cod. civ., comma 1, in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi.

La risoluzione si sottrae, invece, a dette previsioni, e resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 cod. civ., con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto al quale la concessione in godimento assume valore strumentale.

Ne consegue che l’indagine, rimessa al giudice del merito, in ordine alla intenzione delle parti tradottasi nell’accordo negoziale, deve mirare ad accertare se, nella fattispecie, i beni concessi in leasing, abbiano esaurito le potenzialità di cui erano capaci nel periodo di durata del contratto; a verificare il rilievo del patto di opzione per le parti; stabilire se i canoni versati abbiano costituito il corrispettivo del godimento dei beni e siano stati corrispondenti al valore di consumazione economica degli stessi, ovvero abbiano compreso anche una frazione del prezzo”.

La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che il contratto in esame rientrasse, a pieno titolo, nella categoria del leasing di godimento.

Dopo analitica descrizione dei cespiti locati, i giudici di appello hanno osservato che si trattava di attrezzature destinate per loro natura, anche per la costante evoluzione tecnologica che le contraddistingue, ad una rapida obsolescenza.

La Corte napoletana ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica di ufficio e gli elementi del “maxicanone” iniziale, la entità del canone, ed il prezzo di riscatto stabilito in misura di ridotta entità, nell’ordine dell’1% del valore complessivo della operazione, dopo aver sottolineato che al termine del contratto, il valore residuo del bene doveva essere considerato pari a zero.

L’accertamento compiuto dai giudici di appello sfugge a qualsiasi censura, in quanto logicamente motivato.

Il ricorrente ha prodotto, con memoria ex artt. 372 e 378 c.p.c., alcune decisioni, passate in giudicato, rese dalla Corte di appello di Napoli, con le quali sono state rigettate analoghe domande nei confronti di alcuni degli altri fideiussori.

E ne chiede la estensione in suo favore, in quanto condebitore solidale, ai sensi dell’art. 1306 cod. civ., comma 2, non essendo intervenuto nei confronti del ricorrente alcun giudicato diretto di segno diverso.

Anche questi rilievi non colgono nel segno.

A prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla possibilità di chiedere la estensione del giudicato in sede di legittimità a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite (sulla quale, cfr.

rispettivamente, Cass. 3 febbraio 2006 n. 2382, 25 giugno 2003 n. 10082, 15 febbraio 2000 n. 1681 e 5 aprile 1996 n. 3201 e Cass. S.U. 16 giugno 2006 n. 13916) occorre precisare che il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando esso contenga un’affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento; tuttavia, tali effetti riflessi, oltre che dagli ordinari limiti soggettivi, sono impediti tutte le volte in cui il terzo vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile che ne possa ricevere un pregiudizio giuridico.

Per quanto riguarda il caso in esame, i rapporti giuridici e i documenti interpretati dalle pronunce sopra riportate sono del tutto autonomi e diversi da quello esaminato, nel caso di specie, dal Presidente del Tribunale di Napoli, il quale ha emesso decreto ingiuntivo a carico del M. sulla base fideiussione dallo stesso sottoscritta.

Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che sono stati sottoscritti autonomi atti di fideiussione (nè si hanno elementi per stabilire se gli stessi fossero da qualificare con fideiussioni o fideiussioni cumulative, con obbligo per ciascuno di pagare l’intero debito con vincolo di solidarietà, ovvero come fideiussioni plurime, cioè distinte fideiussioni prestate da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra fideiussori o al contrario con espressa convenzione con il creditore di mantenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri).

In ogni caso, deve escludersi che alla base delle varie pronunce di merito vi fosse lo stesso rapporto giuridico.

Tanto basta per escludere la estensione all’attuale ricorrente, in quanto condebitore solidale, del giudicato intervenuto in favore degli altri condebitori avente ad oggetto diversi rapporti giuridici, seppure di analogo contenuto.

Con il quarto motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (data di risoluzione del contratto), violazione di norme di diritto, erroneo calcolo degli interessi moratori ed applicazione di interessi anatocistici.

I limiti imposti dalla L. n. 108 del 1996, si riferiscono anche agli interessi moratori.

Erroneamente i giudici di appello avevano rilevato che essendosi il contratto risolto prima della entrata in vigore della L. 7 marzo 1996, n. 108, la previsione contrattuale doveva ritenersi perfettamente valida.

Infatti, il contratto di leasing era stato risolto in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge.

Nel caso in esame non poteva neppure trovare applicazione la norma di interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, convertito nella L. n. 24 del 2001, secondo la quale, ai fini della applicazione della disposizione di cui all’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabiliti nel momento in cui essi sono promessi.

Tale disposizione, infatti, si riferirebbe esclusivamente al contratto di mutuo.

Tutte le censure proposte con il quarto motivo sono prive di fondamento. La norma richiamata prescinde dalla qualificazione del rapporto in cui siano convenuti interessi usurari e il generale richiamo all’art. 644 c.p., ne estende il campo di applicazione a tutte le fattispecie negoziali in concreto penalmente sanzionatali.

Secondo le supreme magistrature, il tasso-soglia di cui alla citata L. n. 108 del 1996, riguarda anche gli interessi moratori (Cass. 17 novembre 2000 n. 14899, Cass. 4 aprile 2003 n. 5324 e Corte Cost. 25 febbraio 2002 n. 29) ma, nella specie, siffatta normativa non trova applicazione, trattandosi di tassi convenuti prima della data della sua entrata in vigore mentre, d’altro canto, a tale data il rapporto si era completamente esaurito (conf. Cass. 2 febbraio 2000 n. 1126 e 17 novembre 2000 n. 14899; cfr. anche Cass. 15621 del 12 luglio 2007).

La disciplina relativa ai tassi di interesse introdotta dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura – e quindi anche quella dettata dal D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, convertito in L. 28 febbraio 2001, n. 24, di interpretazione autentica della precedente – non può essere applicata a rapporti, quale quello portato all’esame della Corte, completamente esauriti prima della sua entrata in vigore.

Nè quest’affermazione è contraddetta dalla pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito (cfr. Cass. nn. 15497/2005, 2140/2006, 22 aprile 2010 n. 9532).

Ne deriva, pertanto, che all’esclusione dell’applicabilità (retroattiva) della L. n. 108 del 1996, non si perviene in forza della legge di interpretazione autentica n. 24/2001, bensì della piena applicazione della successione delle leggi nel tempo.

Nella specie, è pacifico che il rapporto in questione, iniziato nel 1993, fu chiuso nel giugno 1996, vale a dire in data pressochè coincidente con l’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996.

Con il quinto motivo si denuncia violazione del divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c..

La società B.N. Commercio e Finanza aveva chiesto il pagamento degli interessi moratori sull’intero ammontare delle rate scadute e cioè tanto sulla quota capitale, quanto su quella di interessi già incorporati in ogni rata.

Anche questo ultimo mezzo di impugnazione è inammissibile, trattandosi di censure sollevate per la prima volta in questa sede.

Il ricorrente introduce, infatti, in sede di legittimità, una questione nuova, necessitante di accertamenti di fatto.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi, in relazione alle questioni dibattute ed alle alterne pronunce dei giudici di merito adottate nella presente controversia, per disporre la compensazione integrale delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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