Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1748 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 24/01/2017, (ud. 17/11/2016, dep.24/01/2017),  n. 1748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12139-2015 proposto da:

REGIONE CALABRIA C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO PUNGI’, rappresentata e

difeso dall’avvocato ROBERTA VENTRICI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.S. C.E. SCRSVR45TO9C352F, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato ANNAISA

GARCEA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE SARDANELLI,

RAIMONDO GARCEA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 17/02/2015 R.G.N. 324/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/11/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato VENTRICI ROBERTA;

udito l’Avvocato GARCEA RAIMONDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La L.R. Calabria n. 8 del 2005, art. 7, comma 1, al fine di realizzare il contenimento della spesa corrente e per accelerare il processo di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, aveva previsto che, in deroga a quanto previsto dall’art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell’Autonoma area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali sottoscritto il 23 dicembre 1999 (prevedente l’erogazione di una indennità supplementare in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro), ai dirigenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato che prestavano la loro attività per l’amministrazione regionale da almeno due anni, e che avessero, nel termine previsto dalla legge, presentato alla Regione una proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro, sarebbe stata erogata una indennità supplementare.

2. Analoga possibilità di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro fu prevista dal medesimo art. 7, comma 6 per i dipendenti titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato, aventi anzianità di servizio pari almeno a due anni, che avessero presentato istanza di cessazione dal servizio nei termini e con le scadenze previsti dall’art. 7, commi 1 e 2. Fu previsto che la misura della indennità sarebbe stata determinata sulla base della retribuzione mensile lorda spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sarebbe stata corrisposta alle scadenze di cui ai commi 3 e 4.

3. Il comma 7 autorizzò la Giunta regionale ad emanare, nel rispetto del termine di cui al comma 2, ove necessarie, apposite direttive per l’applicazione di detta disposizione.

4. La Giunta Regionale con la Delib. 30 maggio 2005, n. 532 specificò, i criteri applicativi della L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7.

5. Infine, la L.R. 13 giugno 2008, n. 15, art. 44, recante interpretazione autentica L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7 ha disposto che la L.R. 2 marzo 2005, n. 8, art. 7, comma 6 deve essere inteso nel senso che la retribuzione lorda spettante alla data di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, utile ai fini della definizione della indennità supplementare prevista nella medesima legge, è quella individuata, per il personale in posizione non dirigenziale alla cessazione volontaria dal servizio, all’art. 52, lett. c), del CCNL 1999 e successive modifiche con esclusione nella determinazione della citata indennità del rateo di tredicesima mensilità e retribuzione di risultato.

6. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 271 del 2011 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 44 appena richiamato, sul rilievo che sia il dato normativo costituito dalla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6 sia la delibera attuativa del 30.5.2005 n. 532 orientavano nel senso che nella nozione di retribuzione lorda rientrasse anche la tredicesima mensilità.

7. In questo contesto normativo si inserisce la vicenda dedotta in giudizio: S.S. aveva presentato la proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ma, ottenuto il pagamento della indennità di incentivazione all’esodo, si era avveduto che nel calcolo della medesima non era stata computata la tredicesima mensilità.

8. Adì, pertanto, il Tribunale di Catanzaro per chiedere l’accertamento del diritto all’inserimento della tredicesima mensilità nella base di calcolo della indennità di esodo e per chiedere la condanna della Regione Calabria al pagamento delle correlate differenze.

9. La Regione, costituitasi, contestò il fondamento della domanda ed invocò la disposizione di interpretazione autentica contenuta nella L.R. Calabria n. 15 del 2008, art. 44, comma 2 che aveva escluso la tredicesima mensilità dalla base di computo della indennità di esodo.

10. Il Tribunale accolse la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, che, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della L.R. n. 15 del 2008, art. 44, comma 2 ha ritenuto che:

11. l’azione proposta dallo S. aveva ad oggetto il corretto adempimento da parte della Regione dell’obbligo di corrispondere l’indennità prevista dalla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6.

12. la clausola n. 5 della pattuizione individuale di risoluzione del rapporto, ai fini della quantificazione dell’indennità di esodo, aveva fatto rinvio alla L.R. n. 8 del 2005, art. 7 ed alla Delib. Giunta Regionale n. 532 del 2005.

13. la scheda di calcolo allegata al contratto si limitava a riportare il dato della retribuzione mensile, lorda e netta, e, sulla base di tale dato e dell’età anagrica e di servizio, aveva indicato il totale lordo dovuto dalla Regione, senza altra specificazione delle voci retributive computate nella base di calcolo della indennità.

14. la genericità del conteggio impediva di attribuire alla sottoscrizione dell’accordo il significato di volontaria accettazione da parte del lavoratore di una indennità di incentivo all’esodo in misura inferiore a quella spettante sulla base delle disposizioni richiamate nello stesso contratto di risoluzione consensuale.

15. la diversa interpretazione prospettata dalla Regione contrastava sia con il dato letterale della clausola negoziale sia con il principio di interpretazione del contratto secondo buona fede.

16. La Regione Calabria chiede la cassazione di questa sentenza per tre motivi al quale resiste con controricorso S.S., il quale ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

17. La Regione Calabria, sulla premessa che il credito azionato dallo S. trova titolo e fonte nel contratto individuale di risoluzione del rapporto di lavoro e non nella legge regionale, deduce l’irrilevanza della sentenza n. 271 del 2011 della Corte Costituzionale (primo e secondo motivo) e denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. (primo motivo), dell’art. 1372 c.c. (secondo motivo), dell’art. 11 disp. gen. e della L. Cost. n. 87 del 1953, art. 30 (terzo motivo).

18. Assume, in particolare, che, in violazione del principio di autonomia contrattuale, la Corte territoriale non avrebbe considerato che lo S. aveva accettato, senza alcuna riserva, il pagamento della indennità di incentivo all’esodo nell’importo indicato nel contratto ed nella allegata scheda di computo. Precisa che il calcolo dell’indennità di esodo era stato effettuato sulla scorta di quanto previsto dalla L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6 e della Delib. G.R. n. 532 del 2005, e avuto riguardo alla nozione di retribuzione individuale mensile contenuta nella lett. c) dell’art. 52 del CCNL Regioni ed autonomie locali. Asserisce che la sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011 non avrebbe alcun effetto sui rapporti esauriti alla data della pronuncia, deducendo che tra questi ultimi dovrebbe essere considerato quello dedotto in giudizio, avuto riguardo all’avvenuta sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

19. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

20. Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 c.c., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (ex multis Cass.. 8293/2007, 11536/2006, 20156/2004, 9497/2001). E’ stato affermato, nelle pronunce innanzi richiamate, che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato.

21. Tanto precisato, va rilevato, che nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta del dato letterale contenuto nell’art. 5 del contratto di risoluzione individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che non vi era stata alcuna pattuizione in relazione alla modalità di computo della indennità incentivante, prevedente l’esclusione nella relativa base di calcolo della 13^ mensilità e che, pertanto, alla sua sottoscrizione non poteva attribuirsi il significato negoziale dì accettazione dei criteri dì computo della somma indicata nell’accordo stesso.

22. Nella sentenza impugnata è stato, al riguardo, rilevato che le parti si erano limitate a pattuire che l’indennità incentivante sarebbe stata calcolata con applicazione della L.R. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6 e dei criteri indicati dalla Giunta regionale nella Delib. n. 532 del 2005, la quale nell’elencare le voci utili per il computo dell’indennità, aveva fatto riferimento allo stipendio tabellare, di cui la 13^ mensilità costituiva componente necessaria.

23. Il riferimento fatto dalla Corte territoriale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011 ed alla L. n. 8 del 2005 non infirma la correttezza della decisione, che ha esaminato la pattuizione individuale escludendo, in definitiva, che alla sottoscrizione della pattuizione sulla risoluzione consensuale potesse attribuirsi il valore di atto di rinuncia alla indennità incentivante nella misura prevista dalla Delib. G.R. n. 232 del 2005 e dalla L.R. n. 8 del 2005, da leggersi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011.

24. La puntuale interpretazione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto, condotta alla luce del tenore letterale della pattuizione e dell’allegato prospetto contabile, non è infirmata dalle censure formulate dalla ricorrente, posto che, per quanto osservato, la Corte territoriale non ha affatto superato la volontà delle parti manifestata nel contratto che, come sopra evidenziato, quanto alla misura ed alla indennità di esodo richiamarono espressamente sia la L. n. 8 del 2005, art. 7, comma 6 sia la Delib. Giunta n. 532 del 2005.

25. Il terzo motivo è infondato.

26. Il Collegio ritiene di ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perchè l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità. (tra le più recenti, Cass.321/2016, 20100/2015, 289/2014, 355/2013).

27. Nella fattispecie in esame l’effetto preclusivo non opera, atteso che la sentenza è intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità incentivante, nei termini indicati dalla L. n. 8 del 2005 e successivamente illegittimamente, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, modificati dalla L.R. n.8 del 2015, art. 44, comma 2.

28. Le spese seguono la soccombenza.

29. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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