Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17479 del 23/08/2011
Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 23/08/2011), n.17479
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CALDIA MARMI S.N.C. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore e
Legale rappresentante D.A.O., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato
PETRETTI ALESSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE MURTAS
PICINELLI GHERARDO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ ESCAVAZIONE MARMI (S.E.M.) S.R.L. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig. Rag. F.
A., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 5,
presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI RANIERO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato BARATTA MARIO giusta delega a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 766/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA –
SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa l’8/5/2008, depositata il 21/06/2008,
R.G.N. 975/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato GHERARDO DE MURTAS PICINELLI; udito l’Avvocato
RANIERO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per la inammissibilità del
ricorso ex art. 366 bis 367 c.p.c. e condanna aggravata alle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 giugno 2008 la Corte di appello di Genova, respinta la richiesta della s.n.c. Caldia Marmi di cessazione della materia del contendere per contestazione della s.r.l. Escavazione Marmi del documento prodotto, rigettava l’appello della s.n.c. Caldia Marmi sul rigetto dell’istanza di sospensione del giudizio non ravvisando la pregiudizialità giuridica della controversia amministrativa sulla delibera della Giunta del Comune di Massa del 2001 di autorizzazione alla cessione della concessione livellare sull’agro marmifero denominato Caldia dalla società F.lli Giorgini alla società Escavazione Marmi per mancanza di presupposti non vertendo il giudizio amministrativo sull’accertamento di diritti soggettivi, ed accoglieva parzialmente l’appello incidentale della s.r.l. Escavazione Marmi sulle spese di primo grado.
Ricorre per cassazione la s.n.c. Caldia Marmi cui resiste la s.r.l.
Escavazione Marmi. Le parti hanno depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Omessa applicazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa motivazione”, lamentando, infine che la valutazione delle prove è censurabile in cassazione attraverso la motivazione.
Il motivo è inammissibile per carenza di qualsiasi indicazione in modo sintetico, evidente ed autonomo – art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile -del fatto controverso, che deve costituire un “quid pluris” rispetto all’illustrazione di esso, in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali là dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2.- Con il secondo motivo deduce:” Omessa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; omessa motivazione” lamentando che il giudice ha omesso di pronunciarsi sull’inapplicabilità dell’art. 1602 cod. civ..
Il motivo è inammissibile perchè privo di qualsiasi collegamento con la fattispecie e via “ratio decidendi” della sentenza impugnata e della necessaria proposta di una diversa regula iuris da applicare al caso concreto.
3.- Con il terzo motivo deduce:” Omessa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2; motivazione illogica e contraddittoria”.
Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni indicate nell’esame dei motivi che precedono.
Concludendo il ricorso va dichiarato inammissibile.
La complessità della vicenda sostanziale induce alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011