Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17478 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 23/08/2011), n.17478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ INIZIATIVE SARDEGNA – IN.SAR. P.A. (OMISSIS), in persona

del suo legale rappresentante pro tempore amministratore delegato

Sig. Z.G.B., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GUIDO RENI 56, presso lo studio dell’avvocato IMBERGAMO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dagli avvocati CASSANELLO SERGIO, GARAU

ANTONELLO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.C.I.E.S. INDUSTRIA COSTRUZIONI INSTALLAZIONI ELETTRICHE

SPECIALIZZATE S.R.L., (OMISSIS), in persona del suo

Amministratore Unico, pro tempore Sig.ra B.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI N. 2B, presso lo

studio dell’avvocato DE MARTINI CORRADO, che la rappresenta e

difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ROMA, Sezione Settima

Civile, emessa il 13/06/2006, depositata il 26/06/2006,

n.r.g.18135/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato SERGIO CASSANELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 26 giugno 2006 il Tribunale di Roma, con ordinanza riservata alla prima udienza di comparizione sulla causa introdotta con opposizione della società I.C.I.E.S. al decreto ingiuntivo emesso il 2 marzo 2002 n. 3405 nei suoi confronti e a favore dalla società I.N.S.A.R. s.p.a., rilevato che il decreto era stato depositato per la notifica presso l’ufficio postale di Cagliari senza essere ritirato e che a decorrere dal 1996 la sede della società I.C.I.E.S. era trasferita a Roma, dichiarata l’inesistenza della notifica, dichiarava inefficace il decreto.

Ricorre per cassazione l’I.N.S.A.R. s.p.a. cui resiste la I.C.I.E.S. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Premesso che il controricorso è ammissibile avendo l’avv. Corrado De Martini autenticato la procura speciale rilasciatagli a margine e sottoscritto l’atto, con il primo motivo la ricorrente lamenta: “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, art. 47 c.c. e art. 141 c.p.c. avendo la I.C.I.E.S. eletto nel contratto di finanziamento di cui è causa il domicilio presso la sua sede in (OMISSIS), in via esclusiva stante il richiamo, in mancanza, dell’art. 143 c.p.c. sì che il notificante aveva l’obbligo di notifica in esso e la I.C.I.E.S. l’onere di comunicarne la variazione e conclude con il seguente quesito di diritto: “Se l’elezione di domicilio effettuata da una società di capitali in un contratto redatto per atto pubblico prevedendosi che in mancanza della parte eleggente in siffatto domicilio, esso si intende eletto presso il Comune della rispettiva città ai sensi dell’art. 143 c.p.c., debba ritenersi, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari (relativi o connessi al – o presupposti dal- detto contratto in forma pubblica) come inequivocabilmente esclusiva e pertanto la notifica lì effettuata a mezzo posta e per compiuta giacenza debba considerarsi esistente valida ed efficace, anche qualora la società eleggente abbia nel frattempo trasferito la propria sede legale dal domicilio così eletto, altrove; ovvero se, nell’identica fattispecie, essa notifica debba ritenersi esistente, ma nulla”.

Con la terza censura lamenta “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” per non avere il tribunale considerato l’elezione di domicilio con le modalità ed i limiti fissati nell’art. 12 dei contratti di finanziamento e l’esclusività di tale elezione anche in relazione al successivo trasferimento della sede da Cagliari a Roma mantenendo un collegamento con la precedente sede. Le censure, connesse, sono inammissibili.

Ed infatti a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, il quesito deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Coordinato tale principio con quelli secondo cui quando è denunciata la violazione dell’interpretazione di una clausola negoziale è necessario specificare quali norme ermeneutiche siano state in concreto violate e in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato, nonchè trascrivere integralmente il contenuto della clausola contestata e di quelle connesse per individuare il senso che emerge dal loro complesso (art. 1363 cod. civ.) e per l’autosufficienza del ricorso per cassazione, la formulazione del quesito va dichiarata inammissibile non rispettando nessuna di tali prescrizioni.

2.- In via subordinata la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 160 e 188, 115 e 116 c.p.c., lamentando che, poichè il domicilio eletto coincideva con sede legale della I.C.I.E.S., e comunque ivi erano elementi rivelatori della presenza della società – ed infatti ivi il 12 luglio 2001 la società I.C.I.E.S. aveva ricevuto la raccomandata di diffida ad adempiere il debito di cui poi era stato ingiunto il pagamento e lì il rappresentante legale di detta società aveva ricevuto il D.I. n. 3404 del 2002 e l’agente postale aveva depositato l’atto da notificare presso l’ufficio postale in temporanea assenza di persone addette alla sua ricezione – tutt’ al più poteva esser ritenuta la nullità della notifica che consente soltanto l’opposizione tardiva e non determina l’inefficacia del decreto. Quindi conclude con il seguente quèsito di diritto: “Se la notifica di atto giudiziario effettuata a mezzo posta e per compiuta giacenza nel luogo ove la società di capitali destinataria di esso già aveva la sede legale, ove la società medesima risultava (dalla sottoscrizione degli avvisi di ricevimento di raccomandate) aver ricevuto precedente corrispondenza inviata dal soggetto notificante, conservare insegne e/o altri segni evidenti della sua presenza – tali da giustificare la consegna da parte dell’operatore postale, della corrispondenza stessa: perciò non restituita al mittente per irreperibilità del destinatario in parola -debba considerarsi nulla ma non inesistente qualora la società destinataria abbia, prima della ricezione della detta corrispondenza e dell’effettuazione della notifica stessa, trasferito la propria sede legale altrove, non potendosi negare che un certo collegamento fosse pur sempre ravvisabile tra il luogo di ricezione della (unitamente alla persona ricevente la) corrispondenza e la società inducente l’operatore postale al deposito del plico, in corso di notifica, per assenza del destinatario anzichè alla sua restituzione al notificante per irreperibilità dello stesso.

Il motivo è fondato.

Va infatti ribadito che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione (Cass. 7219/2002, 9989/2008). E poichè non può esser pronunciata l’inefficacia del decreto ingiuntivo se non è inesistente la notifica di esso perchè se la notifica è eseguita nel termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ., la nullità può essere fatta valere con opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. e poichè detta notificazione, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso (Cass. 18791/2009), conseguentemente va esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all’art. 644 cod. proc. civ..

Pertanto, pacifico che la notifica del decreto è stata effettuata nella precedente sede legale della società I.C.I.E.S. il provvedimento del Tribunale di Roma ha violato detti principi e perciò in accoglimento del ricorso va cassato e la causa rinviata a detto organo giudiziario per l’esame di merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, condizione necessaria per l’ammissibilità della medesima (Cass. 18791/2009, cit.).

Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA