Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17478 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 18/06/2021), n.17478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20698-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

DANTONE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DON LUIGI

STURZO 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI NAPPI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2352/2014 della COMM. TRIB. REG. della

Lombaria, depositata il 08/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la controversia ha ad oggetto la cartella di pagamento n. (OMISSIS), per un importo complessivo di Euro 402.134,04, comprensivo di sanzioni e interessi, emessa dall’agenzia delle entrate a seguito di controllo automatizzato (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis) della dichiarazione IVA modello Unico relativa all’anno di imposta 2007 presentata dalla Dantone Srl (di seguito, la contribuente o la ricorrente), con cui veniva contestato alla società un maggior debito Iva di Euro 156.148,00 e disconosciuto un credito Iva di Euro 116.543,00;

– nel proprio ricorso, proposto anche nei confronti di Equitalia, per vizi attinenti alla notifica, la società aveva affermato di essere incorsa nella compilazione della dichiarazione Iva in errori, dai quali non era derivato nessun danno all’erario;

– la Commissione tributaria provinciale di Milano, esclusi i vizi di notificazione della cartella, aveva accolto il ricorso della società, accogliendo la tesi difensiva secondo cui “la dichiarazione integrativa presentata in allegato delle quali le convenute nulla eccepivano, conse(n)tiva di ritenere superati i rilievi sottostanti alla emissione della cartella e derivanti da errori di compilazione”;

– la decisione di primo grado è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale (CTR);

– il giudice d’appello ha premesso che:

– il credito Iva, regolarmente contabilizzato nella situazione patrimoniale, era sorto in capo alla società Dantone SNC;

– in seguito al conferimento dell’azienda a titolo di aumento di capitale da parte della SNC nella Dantone Srl (la contribuente), nel modello Iva 2006 le società avevano presentato le relative dichiarazioni: la Dantone SNC aveva esposto un credito Iva per Euro 225.708,00, mentre la Srl aveva esposto un credito per Euro 198,00;

– per l’anno di imposta 2007, dopo il conferimento dell’azienda, la ricorrente aveva riportato un credito al 31/12/2007 pari ad Euro 116.543,00;

– il 6/10/2010, l’agenzia delle entrate aveva notificato alla società una comunicazione di irregolarità per l’anno di imposta 2007 recuperando a tassazione il maggior debito Iva e disconoscendo il credito Iva, nei termini di cui sopra;

– rimasta infruttuosa l’istanza di riesame in autotutela formulata dalla contribuente, il 13/7/2011 quest’ultima aveva presentato la dichiarazione integrativa Iva per l’anno di imposta 2007 rettificando in Euro 230.063,00 il credito Iva ceduto dalla SNC.

– La CTR, a sostegno della decisione, ha osservato che entrambe le società avevano regolarmente dichiarato gli importi Iva a credito e che, nel momento in cui l’agenzia aveva comunicato la pretesa fiscale, esse avevano proceduto alla rettifica delle dichiarazioni originarie inviando dichiarazioni integrative;

– i crediti Iva non erano mai stati contestati ed il disconoscimento della detraibilità era conseguente al mancato rispetto dei termini “a favore del contribuente” per presentare la dichiarazione integrativa;

– tuttavia, dette dichiarazioni non erano relative “ad errori reddituali in favore delle società contribuenti, ma sono riferite esclusivamente al riporto di un credito Iva spettante. Credito Iva risultante dalle dichiarazioni precedenti non contestate e non rettificate”;

– l’agenzia delle entrate ha presentato ricorso per la cassazione della decisione della CTR, sulla base di un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso, accompagnato da memoria conclusiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il motivo di ricorso, in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, in relazione al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, lamentando che la CTR non abbia rilevato la tardività, e quindi l’inefficacia, delle dichiarazioni integrative presentate dalla società, dirette a far valere un credito Iva maggiore rispetto a quello in origine indicato nella dichiarazione, presentata in contrasto con la normativa su richiamata, secondo cui per il periodo d’imposta in questione il limite temporale era fissato “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo”;

– irrilevante, secondo l’ufficio, era la circostanza che il credito derivasse dal conferimento dell’azienda da parte della SNC, siccome non idonea a modificare la natura della dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente, dal momento che produceva un maggior credito per il dichiarante;

– la censura è fondata;

– non è in contestazione, come rilevato dal giudice di appello, che la contribuente avesse diritto alla detrazione del credito Iva, ma solo il mancato rispetto del termine per farlo valere;

– invero, risulta dalla sentenza impugnata che la società, dopo aver presentato il mod. Unico per l’anno 2007, successivamente, nel 2011, presentava una dichiarazione integrativa per sanare gli errori nei versamenti commessi nella presentazione della dichiarazione per l’anno 2007, ben oltre il termine posto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis;

– questa Corte, a Sezioni unite, con sentenza resa in data successiva alla decisione impugnata, ha espresso il principio per cui, in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa, può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01);

– in particolare, per quanto rileva in questa sede, la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante;

– quanto, tuttavia, alla applicabilità all’IVA del principio espresso dalle Sezioni Unite circa la possibilità, comunque, del contribuente di opporsi, in sede contenziosa, “alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”, va precisato che le Sezioni Unite (Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01) hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo 11 contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”;

– fermo, quindi, che il decorso del termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis, esclude la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa a favore, è necessario che la CTR, al fine della verifica del rispetto dei presupposti sostanziali per la detraibilità dell’imposta, chiarisca se la fattispecie in esame costituisca una ipotesi di utilizzazione (in detrazione o compensazione) del credito Iva e sia stata rispettata la cornice biennale di decadenza; in proposito, non appare significativa la circostanza, evidenziata nella sentenza, secondo cui il credito derivasse dal conferimento dell’azienda Dantone s.n.c., in quanto, in ogni caso, per effetto della dichiarazione integrativa, il credito Iva è risultato maggiore rispetto a quello indicato nella dichiarazione presentata nei termini, ragione per cui la dichiarazione integrativa rientra tra quelle a favore;

– sussiste la dedotta violazione di legge, per cuì la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per l’applicazione dei principi di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

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