Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17478 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 01/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28390/2010 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DONATELLO 75,

presso lo studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATRA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 28/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’accoglimento del 2 e 3

motivo di ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate, avendo verificato presso il Comune di Roma che nell’anno 2003 B.E. aveva ceduto la licenza per l’esercizio del servizio di taxi, emetteva a carico del contribuente un avviso di accertamento con il quale, ritenuta la natura onerosa della cessione, ne determinava il corrispettivo in Euro 122.713; quindi procedeva alla rettifica del reddito dichiarato, che veniva rideterminato in relazione alla plusvalenza da cessione di licenza taxi, con applicazione della maggiore Irpef calcolata in Euro 50.136, oltre sanzioni e interessi.

Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo accoglieva con sentenza n. 662 del 2007, sul rilievo che “l’Ufficio non aveva dedotto prove inconfutabili del maggior accertamento”.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello e il contribuente si costituiva proponendo appello incidentale (secondo l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata). Con sentenza del 28.9.2010 la Commissione tributaria regionale accoglieva appello dell’Ufficio, confermando l’avviso di accertamento impugnato.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per tre motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7,D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, nonchè del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha affermato che l’Ufficio non avrebbe avuto l’obbligo di allegare all’avviso di accertamento la relazione dell’Università della Tuscia sulla quale l’avviso si basava.

Il primo motivo è infondato. Il giudice di appello non ha teorizzato l’insussistenza dell’obbligo di allegazione degli atti richiamati, invece previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2. Ben diversamente, il giudice di appello ha affermato l’irrilevanza della mancata allegazione della relazione dell’Università della Tuscia “del cui uso, ai fini della valutazione operata, non c’è traccia nell’avviso di accertamento in questione”.

2. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sulla pretesa motivazione dell’avviso di accertamento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto motivato l’avviso di accertamento, essendo stata provata l’avvenuta cessione della licenza di taxi ed essendo stati indicati gli elementi di valutazione che hanno condotto alla determinazione del valore accertato.

3. Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sull’attribuzione dell’onere della prova; violazione di norme di diritto in tema di ripartizione dell’onere della prova (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, 39 e 42, nonchè art. 2697 c.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: la Commissione tributaria regionale ha ingiustamente attribuito al contribuente l’onere della prova circa la quantificazione della plusvalenza.

Il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente, sono fondati sotto il profilo della insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della entità della plusvalenza accertata. La Commissione tributaria regionale dà atto nella motivazione che l’esatta quantificazione della plusvalenza in questione (Euro 122.713) è stata calcolata “sulla base di uno studio condotto dall’Università della Tuscia, mediante consegna di questionari, che aveva determinato l’andamento del valore delle licenze tenuto conto del mercato e dell’assegnazione di nuove licenze nel Comune di Roma” (pag. 1 sentenza); contraddittoriamente, nella parte finale della motivazione, afferma che l’avviso di accertamento non è in alcun modo basato sulla utilizzazione della relazione dell’Università della Tuscia (non allegata all’avviso) ai fini della determinazione del quantum della pretesa impositiva. In tal modo l’assunto conclusivo che “nelle motivazioni dell’avviso sono indicati gli elementi di valutazione che hanno condotto alla determinazione del valore accertato” (pag. 3 sentenza) risulta viziato da genericità ed insufficiente contenuto argomentativo, dovendosi ribadire che spetta sempre all’Ufficio impositore l’onere di provare sia l'”an” che il “quantum” della pretesa tributaria, anche nelle ipotesi in cui sia ammesso l’uso delle presunzioni non qualificate a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2.

La sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il primo motivo; accoglie il secondo ed il terzo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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