Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17477 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 12/11/2019, dep. 18/06/2021), n.17477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23882/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

ITALCEMENTI SPA (C.F.), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. MASSIMO

BASILAVECCHIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Prof. PIERO SANDULLI, in Roma, Via F. Paolucci dè Calboli n. 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 355/1/16, depositata il 10 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente ha impugnato diniego di rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica corrisposta per il periodo compreso tra gennaio 2010 e ottobre 2011, deducendo la legittimazione al rimborso dell’imposta e sostenendo la natura indebita del pagamento delle addizionali per contrasto con la Dir. n. 2008/118/CE, ritenuta self executing;

che il ricorso è stato accolto in primo grado dalla CTP di Alessandria e che l’appello dell’Ufficio è stato rigettato con sentenza della CTR del Piemonte in data 10 marzo 2016, ritenendosi che:

– il consumatore finale di energia sia legittimato a richiedere il rimborso dell’imposta versata a titolo di rivalsa nei confronti del fornitore, non essendovi nel D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14, comma 2, alcuna limitazione in tal senso;

– le addizionali provinciali sono prive di finalità specifica a termini della Dir. n. 2008/118/CE, art. 3, par. 2, la quale costituisce normativa self executing in quanto incondizionatamente e sufficientemente precisa;

– è irrilevante che il contribuente non abbia provato l’effettivo versamento del tributo, essendo l’onere della prova della traslazione del peso economico dell’imposta, a termini della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29, comma 2, a carico dell’Ufficio quale circostanza impeditiva del diritto al rimborso;

che propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso parte contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce violazione del D.L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, e dell’art. 14 TUA, comma 2, nonchè falsa applicazione del D.L. n. 688 del 1982, ritenendo che il consumatore sia estraneo al rapporto di imposta, essendo legittimato alla domanda di rimborso il solo debitore dell’imposta; rileva come in una imposta come l’accisa e come le relative addizionali l’unico debitore di imposta sia il fornitore dell’energia, laddove il consumatore è legato unicamente da un rapporto di rivalsa, in base al quale il fornitore procede alla traslazione del costo economico dell’imposta sul consumatore-cessionario; rileva, in particolare, la pregnanza in tal senso della novella occorsa all’art. 14 TUA, comma 2, per effetto del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in materia di pagamento indebito dell’accisa, che consente al soggetto obbligato al pagamento l’azione di rimborso conseguente esito vittorioso dell’azione di restituzione proposta dal consumatore nei suoi confronti;

che con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione al D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, in combinato disposto con La Dir. n. 2008/118/CE, art. 1, comma 2, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso che le addizionali provinciali abbiano una finalità specifica che consenta di superare il contrasto con la disciplina unionale, in quanto imposte che hanno un legamè con il territorio o, comunque, destinate a creare risorse a favore degli enti territoriali per finalità istituzionali degli stessi;

che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della Dir. n. 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui si la sentenza impugnata ha riconosciuto efficacia self executing alla suddetta direttiva;

che con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, nonchè dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non spettante al contribuente la prova della traslazione del pagamento dell’imposta sul consumatore, ritenendo che l’Ufficio abbia censurato la valutazione da parte della CTP di Alessandria dell’eccezione relativa alla mancanza di prova dell’effettivo versamento all’Erario dell’addizionale di cui si è chiesto il rimborso;

che va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso articolata dal controricorrente, essendo chiaramente individuabile la parte intimata (indicata anche con il codice fiscale), società, del resto, correttamente denominata nel corpo del ricorso; per cui deve darsi continuità all’indirizzo secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile solo ove manchi o vi sia incertezza assoluta sull’identificazione delle parti contro cui esso è diretto, essendo sufficiente che l’indicazione della parte risulti in modo chiaro e inequivoco, anche se implicitamente, dal contesto del ricorso o da atti del giudizio di merito (Cass., Sez. II, 7 settembre 2009, n. 19286; Cass., Sez. VI, 26 settembre 2013, n. 22046; Cass., Sez. VI, 7 novembre 2017, n. 26313);

che è infondata l’ulteriore eccezione preliminare introdotta in memoria, facendo parte della causa petendi i profili della legittimazione attiva della società contribuente e della titolarità del diritto di credito nei confronti dell’ente impositore, anche in considerazione del fatto che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2017, n. 30545; conf. Cass., Sez. VI, 12 febbraio 2021, n. 3765);

che, con riferimento al primo motivo, lo stesso risulta fondato, essendosi questa Corte recentemente pronunciata – come il controricorrente non manca di osservare in memoria ex art. 378 c.p.c. – ritenendo che in tema di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, conv. dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20, indebitamente corrisposte al fornitore dell’energia, il consumatore finale è privo della legittimazione a presentare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria, potendo il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, rivolgersi nei confronti di quest’ultimo con l’ordinaria azione di ripetizione dell’indebito e, solo ove dimostri l’eccessiva onerosità di tale azione, può chiedere direttamente il rimborso all’Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. V, 24 maggio 2019, n. 14200; conf. Cass., Sez. V, 24 luglio 2019, n. 20018; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27100; Cass., Sez. V. 30 ottobre 2019, nn. 22791 e 22972);

che non vi è luogo a rimessione della causa alle Sezioni Unite, non essendovi contrasto nella giurisprudenza di legittimità;

che è inammissibile la questione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, dedotta con memoria ex art. 378 c.p.c., stante l’insussistenza della efficacia orizzontale della Dir. n. 2008/118/CE, nei confronti del fornitore ai fini della disapplicazione della disciplina di diritto interno quale presupposto dell’insorgenza dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., della accisa corrisposta in epoca successiva all’entrata in vigore della suddetta direttiva; detta legittimazione (configurando una azione diretta del consumatore nei confronti dell’Erario in applicazione del principio unionale di effettività) è questione attinente a un fatto costitutivo relativo alla titolarità attiva (citata Cass., Sez. U., 16 febbraio 2016, n. 2951), che va tempestivamente allegato e provato dalla parte e non tardivamente allegato in memoria ex art. 378 c.p.c. (citata Cass., n. 14200/2019);

questione, in ogni caso, infondata, posto che impossibilità o eccessiva difficoltà sono correlate alla situazione del soggetto passivo e non già a quella del consumatore finale e rilevano in tema di modalità procedurali di presentazione delle domande di rimborso, ovvero qualora l’insolvenza del soggetto passivo renda il rimborso al destinatario dei servizi impossibile o eccessivamente difficile (Cass., nn. 27791/2019, 27792/2019, citt., Cass., Sez. VI, 3 luglio 2020, nn. 13700 e 13702);

che l’accoglimento della questione preliminare di cui al primo motivo rende assorbito l’esame degli ulteriori motivi;

che il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, decidendosi la causa nel merito, rigettandosi la domanda del contribuente per difetto di legittimazione attiva all’azione di rimborso; sussistono giusti motivi, attesa la parziale novità della questione, per compensare le spese processuali dei due gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda del contribuente; dichiara integralmente compensate le spese processuali dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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