Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17477 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 02/03/2017, dep.14/07/2017),  n. 17477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28387/2010 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO

75, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO STENDARDI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA (OMISSIS);

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 40/2010 della COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO,

depositata il 19/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2017 dal consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’accoglimento del 2^ e

3^ motivo di ricorso;

udito per il resistente L’AVVOCATO CASELLI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di D.N. un avviso di accertamento con il quale, verificato che nell’anno 2003 il contribuente aveva ceduto la licenza per l’esercizio del servizio di taxi, riteneva la natura onerosa della cessione determinandone il corrispettivo in Euro 122.713; poichè il ricorrente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate procedeva d’ufficio all’accertamento della plusvalenza assoggettata ad Irpef calcolata in Euro 28.224, oltre sanzioni e interessi.

Contro l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che lo rigettava con sentenza n. 342 del 2008.

Il contribuente proponeva appello, rigettato dalla Commissione tributaria regionale con sentenza del 19.4.2010.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per quattro motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di della eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui il giudice ha omesso l’esame della “prospettazione-doglianza articolata dal contribuente appellante”, in ragione del “richiamo implicito, svolto in tutte le difese di primo e secondo grado, alla violazione dell’obbligo di allegazione degli atti richiamati”.

Il primo motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. La sentenza impugnata, nella parte in cui riporta il contenuto dell’atto di appello, non fa menzione della esistenza di uno specifico motivo di impugnazione attinente alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento per violazione dell’obbligo di allegazione degli atti richiamati. La mancata riproduzione nel corpo del presente ricorso, dello specifico motivo di appello che si assume non esaminato, non consente lo scrutinio della censura proposta.

2. Omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, con motivazione apparente, ha rigettato la censura dell’appellante che lamentava l’assoluta genericità della motivazione dell’avviso di accertamento.

3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37, 38, 39,41 e 42, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la Commissione tributaria regionale ha ingiustamente attribuito al contribuente l’onere della prova circa la quantificazione della plusvalenza; le presunzioni fatte proprie dall’Ufficio sono prive dei caratteri della gravità precisione e concordanza richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

4. Omessa o insufficienza motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sull’attribuzione dell’onere della prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il giudice di appello, dal presunto mancato assolvimento dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, con evidente salto logico,ha reputato di poter trarre conferma della sussistenza, invero del tutto indimostrata, della onerosità del negozio di cessione della licenza in questione, invece trasferita a titolo gratuito.

Il secondo ed il quarto motivo, attinenti al vizio di motivazione, sono fondati ed assorbono il terzo motivo. A fronte della censura del contribuente che deduceva l’infondatezza dell’avviso di accertamento poichè basato su elementi probatori inidonei, costituito da un astratto studio teorico sul valore economico del trasferimento a terzi delle licenze di taxi, il giudice di appello si è limitato ad affermare che il contribuente “non ha dato alcuna prova volta ad invalidare l’atto impugnato” (sottintendendo una erronea inversione dell’onere della prova, gravante invece sull’Ufficio quanto alla esistenza del fatto costitutivo della pretesa impositiva); inoltre ha osservato che il contribuente aveva omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, circostanza questa rilevante ai fine della legittimazione dell’Ufficio alla utilizzazione di elementi probatori costituiti da presunzioni non qualificate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2, ma ininfluente ai fini della attribuzione dell’onere probatorio, che permane in capo all’ente impositore quanto alla prova della sussistenza del fatto produttivo dell’obbligazione tributaria.

In accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Dichiara inammissibile il primo motivo, assorbito il terzo; accoglie il secondo e quarto motivo, cassa in relazione e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA