Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17474 del 31/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 17474 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 31/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 26360-2008 proposto da:
BILANCE VANDONI SALUS SRL, IN PERSONA DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMM.NE P.I.00700180151,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25,
presso lo studio dell’avvocato IERADI ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI
2014

LUCIA UGO;
– ricorrente –

1057

contro

RIMAN SRL 04160610882, IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

1/4,1

OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato BIANCO
GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato FERRARIS CAROLA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1012/2008 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/04/2014 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Ieradi Antonio difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Bianco Giuseppe difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2008;

Ritenuto in fatto
1. –

impugnata la sentenza della Corte d’appello di Mi-

lano, notificata il 28 agosto 2008, che, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Milano, ha dichiarato risolto

s.r.l. (ora Bilance Vandoni-Salus) e Riman s.r.1., per inadempimento di Bilance Salus s.r.1., e ha condannato quest’ultima
a pagare alla controparte l’importo di 23.300,00 euro, oltre
interessi dal 10 luglio 2002 al saldo e rifusione delle spese
di lite di entrambi i giudizi di merito.
1.1. – Nel 2006 la Riman s.r.l. aveva agito per la risoluzione del contratto di agenzia sopra indicato, chiedendo altresì la condanna di Bilance Salus al risarcimento del danno e
al pagamento delle

royalties maturate nel periodo l ° luglio

2000-30 aprile 2001.
1.2. – L’attrice aveva dedotto che il contratto inter partes prevedeva che essa vendesse in esclusiva, nel territorio
della Calabria e della Sicilia, gli articoli farmaceutici prodotti dalla società tedesca GAKO e, senza esclusiva, quelli
prodotti dalla società olandese Pieters Vegpacking. I prodotti
erano acquistati dai fornitori esteri da Bilance Salus. Era
prevista la corresponsione di

royalties

sulle vendite effet-

tuate nelle Regioni diverse dalla Calabria e dalla Sicilia.
Era accaduto che, a partire dal mese di febbraio 2001, Bilance Salus non aveva più fornito il materiale oggetto di ven-

il contratto stipulato il l ° giugno 1995 tra Bilance Salus

dita in esclusiva, e dal mese di luglio dello stesso anno non
aveva corrisposto le royalties,

non aveva comunicato i fattu-

rati né trasmesso i listini, rendendosi, in definitiva, inadempiente.

convenzionale la risoluzione, del contratto per inadempimento
di Riman, la restituzione delle

royalties

corrisposte, per

l’importo di euro 65.790,00, e la condanna di Riman al risarcimento dei danni da concorrenza sleale, da liquidarsi in separata sede, deducendo che Riman si era sostituita a Balance
Salus nel rapporto con il produttore tedesco.
1.4.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda

dell’attrice e accolto la riconvenzionale, limitatamente alla
declaratoria di risoluzione del contratto per effetto della
clausola risolutiva espressa ivi prevista, al punto n. 8.
Avverso la sentenza del Tribunale Riman s.r.l. proponeva
appello principale. L’appellata Bilance Salus s.r.l. resisteva
e proponeva appello incidentale, con il quale insisteva per la
condanna della controparte al risarcimento dei danni da concorrenza sleale e alla restituzione delle royaltíes versate.
2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello accoglieva il gravame principale, dichiarando risolto il contratto per inadempimento di Bilance Salus.
2.1. – La Corte distrettuale osservava che erano inammissibili, in quanto tardive, sia l’eccezione di risoluzione del

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1.3. – La convenuta Bilance Salus aveva chiesto in via ri-

contratto per clausola risolutiva espressa, formulata da Bilance Salus nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo
grado, sia l’eccezione di avveramento della condizione risolutiva, formulata da Bilance Salus in appello, entrambe basate

porti tra Bilance Salus e il produttore tedesco GAKO.
Secondo la Corte distrettuale, Bilance Salus cercava di
sottrarsi alle pretese avanzate dalla controparte per le prestazioni maturate dal 1 ° luglio 2000 al 30 aprile 2001, come
emergeva dall’avvenuto riconoscimento da parte di Bilance Salus delle difficoltà finanziarie in cui si trovava, nonché
dalla mancata contestazione della contabilizzazione
dell’importo di 23.300,00 euro, vantato da Riman a titolo di
royaltíes.
Sussisteva dunque l’inadempimento di Bilance Salus, mentre
era infondata la domanda riconvenzionale proposta da
quest’ultima.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la Bilance Vandoni-Salus s.r.1., sulla base di
cinque motivi.
Resiste con controricorso la Riman s.r.l.
Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità
dell’udienza.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso è infondato.

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sul collegamento tra le sorti del contratto in esame e i rap-

1.1.- Con il primo motivo è dedotto vizio di motivazione
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Si contesta l’interpretazione offerta dalla Corte

natura della previsione contenuta al punto n. 8 del contratto.
Secondo la società ricorrente, il Tribunale avrebbe utilizzato in modo improprio l’espressione clausola risolutiva
espressa, volendo riferirsi in realtà alla condizione risolutiva, sicché la Corte d’appello avrebbe dovuto qualificare la
fattispecie, prescindendo dalla prospettazione delle parti, e
solo all’esito di tale processo ermeneutico, avrebbe dovuto
valutare la tempestività dell’eccezione di risoluzione per
clausola risolutiva espressa – peraltro non sollevata da Bilance Salus -, ovvero di risoluzione per avveramento della
condizione risolutiva, effettivamente sollevata in appello
dalla stessa società.
In ossequio al disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ.,
applicabile ratione temporis,

la ricorrente formula il quesito

di diritto nei seguenti termini: «[se] può il giudice del gravame ridefinire liberamente la motivazione della sentenza di
primo grado, adottando una diversa qualificazione giuridica
del rapporto, ancorché non prospettata dalle parti, nel rispetto degli obiettivi elementi di fatto dell’azione proposta».

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d’appello della sentenza del Tribunale, avuto riguardo alla

1.3 – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di
motivazione in ordine alla natura dell’eccezione da essa proposta in appello e, di nuovo, violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., per omessa pronuncia su eccezione rilevabile

Il quesito di diritto, a corredo del motivo, è formulato
nei seguenti termini: «[se] può legittimamente ritenersi che
la condizione risolutiva di un contratto costituisca oggetto
di una eccezione in senso improprio o lato, come tale rilevabile d’ufficio».
2. – Entrambi i motivi, che debbono essere esaminati congiuntamente perché connessi, prospettano doglianze prive di
fondamento.
2.1. – In disparte l’evidente astrattezza del quesito di
diritto e l’assenza del momento di sintesi che segnano la formulazione del primo motivo, va osservato che la Corte
d’appello ha ritenuto in ogni caso tardiva l’eccezione di risoluzione del contratto fondata sulla previsione di cui al
punto n. 8 del contratto, tanto se finalizzata a far valere la
clausola risolutiva espressa, quanto se finalizzata a prospettare l’avveramento della condizione risolutiva.
La ratio decidendi espressa dal giudice d’appello rende,
pertanto, priva di rilevanza la questione riguardante la qualificazione del contenuto della previsione contrattuale di cui
al punto n. 8.

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d’ufficio.

2.2. – Quanto alla natura dell’eccezione prospettata da
Bilance Salus in appello, di risoluzione per avveramento della
condizione risolutiva, la Corte d’appello correttamente l’ha
qualificata eccezione in senso stretto, non rilevabile

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’eccezione deve essere qualificata come riservata
alla parte quando il fatto che ne integra il contenuto corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in
giudizio da parte del titolare, con efficacia modificativa,
impedltiva o estintiva del rapporto giuridico

(ex plurimis,

Cass., Sez. III, sentenza n. 18602 del 2013). In tali situazioni, l’effetto finale si raggiunge solo attraverso una manifestazione di volontà della parte, cui eventualmente si affianca l’accertamento giudiziale, come avviene nel caso della
declaratoria di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva.
2.3. – Trattandosi di eccezione in senso stretto, la relativa formulazione per la prima volta nell’atto di appello risultava tardiva, ai sensi del disposto di cui all’art. 345,
secondo comma, cod. proc. civ.
3. – Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione e
violazione di legge in riferimento agli artt. 1175, 1375, 1453
e 1460 cod. civ.

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d’ufficio.

In assunto della ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe motivato sull’inadempimento di Riman s.r.1., in particolare
sul comportamento sleale di quest’ultima, consistito nell’aver
contattato direttamente il produttore tedesco GAKO, né avrebbe

dalle due società.
A corredo del motivo, è formulato il seguente quesito di
diritto: «[se] in presenza di un contratto in esclusiva quale
quello intercorso tra la s.r.l. Bilance Vandoni-Salus e la
s.r.l. Riman, è conforme alla legge dichiarare la risoluzione
per colpa di un contraente, omettendo di valutare il comportamento dell’altro; e [se] è conforme alle regole di correttezza
richiamate dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che un contraente sottragga all’altro un rapporto di esclusiva sostituendosi
ad esso in un momento di difficoltà».
3.1. – La doglianza è inammissibile.
Si deve rilevare innanzitutto che il quesito di diritto si
risolve in una petizione di principio, fondandosi su asserzioni di fatto indimostrate.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il quesito di
diritto, «dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella
fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter

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proceduto al confronto comparativo del comportamento tenuto

comprendere, dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene
compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne
consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta
di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della

principio»

(ex plurimis,

Cass., sez. V, sentenza n. 3530 del

2012).
4. – Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione
dell’art. 345 cod. proc. civ. e vizio di motivazione.
Si contesta che la Corte d’appello avrebbe pronunciato
sulla domanda – proposta da Riman per la prima volta nel giudizio di secondo grado – avente ad oggetto il rapporto contrattuale con il produttore olandese Pieters Verpacking. Con
uno dei motivi dell’appello, infatti, Riman aveva lamentato la
mancata considerazione, da parte del Tribunale, della prosecuzione del rapporto tra Bilance Salus e il produttore olandese,
ciò che impediva di ritenere efficace la clausola risolutiva
espressa contenuta al punto 8 del contratto. La Corte
d’appello aveva in proposito risposto con espressione oscura,
affermando, tra l’altro, che la questione era nuova.
A corredo del motivo, la ricorrente formula il quesito di
diritto nei seguenti termini: «[se] può ritenersi nuova la domanda che proponga nel giudizio di appello la rilettura di una
clausola contrattuale allo scopo di ricollegare una condizione

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Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di

risolutiva ad eventi non considerati nel giudizio di primo
grado».
4.1. – La doglianza introduce una questione irrilevante,
per le ragioni già esplicitate a proposito dei primi due moti-

La sentenza d’appello ha pronunciato la risoluzione del
contratto inter partes per inadempimento di Bilance Salus, ritenendo tardive le eccezioni di risoluzione fondate sulla previsione dà cui al punto n. 8 del medesimo contratto, nella duplice possibile qualificazione di clausola risolutiva espressa
ovvero di condizione risolutiva. A ciò consegue che risultano
prive di rilevanza le censure che, come quella in esame, non
sono idonee a mettere in discussione la predetta ratio

deci-

dendl.
5. – Con il quinto motivo la ricorrente deduce vizio di
motivazione e violazione dell’art. 1325 cod. civ.
Si contesta il rigetto dell’appello incidentale, con il
quale Bilance Salus aveva chiesto la restituzione delle royalties

corrisposte a Riman per un importo pari ad euro

65.790,00, assumendosi l’invalidità dell’accordo, successivo
al contratto, con il quale le royaltles erano state estese alla commercializzazione di prodotti non indicati nel contratto
originario.
Il quesito di diritto, a corredo del motivo, è formulato
nei seguenti termini: «[se] può sussistere una obbligazione

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vi del ricorso.

contrattuale priva di una sua legittima causa economicogiuridica, ancorché abbia dato luogo ad adempimenti protratti
nel tempo; e [se] può legittimamente ritenersi che le prestazioni effettuate sine causa debbano essere oggetto di restitu-

5.1. – La doglianza è inammissibile per astrattezza del
quesito di diritto, che risulta privo di riferimenti alla fattispecie concreta.
Secondo l’affermazione costante di questa Corte, nella vigenza dell’art. 366-bis cod. proc. civ., è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si
risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto,
priva di riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da
non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel
senso voluto dal ricorrente

(ex plurinals, Cass., Sez. U., sen-

tenza n. 6420 del 2008).
5.2. – Quanto al dedotto vizio di motivazione, va osservato che la Corte d’appello ha giustificato, con argomentazioni
logicamente congruenti, il rigetto dell’appello incidentale in
punto di restituzione delle royalties corrisposte nel corso di
circa un triennio da Bilance Salus a Riman.
6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio,
liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI

moTrvI
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zione».

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori
di legge.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 aprile
2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

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