Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17474 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. II, 20/08/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 20/08/2020), n.17474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4149/2016 proposto da:

ALFACARAVAN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 78, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO IELO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GIOVANNA GIGLIA, MASSIMO DELL’UTRI;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO’

TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO SPATARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 224/2015 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/12/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Alfacaravan s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di B.G., in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata in data 11 dicembre 2015, che aveva confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda proposta dalla prima, in relazione al contratto di compravendita concluso fra le parti.

Il B. ha depositato controricorso.

2. In data 5 dicembre 2019 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dalle parti e dai rispettivi di difensori, con previsione di compensazione delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il perfezionamento della fattispecie della rinuncia di cui all’art. 390 c.p.c., comporta la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità. Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, dovendo ritenersi che la rinuncia al controricorso con compensazione delle spese equivalga ad adesione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

Quanto al raddoppio del contributo unificato, va ribadito che, in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v., ad es., Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 190871 del 2018; Cass. n. 11033 del 2019).

PQM

Dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

 

 

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