Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17474 del 17/06/2021

Cassazione civile sez. I, 17/06/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 17/06/2021), n.17474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1159/2019 proposto da:

M.H., elettivamente domiciliato in Roma, viale Manzoni n.

81, presso lo studio dell’Avvocato Emanuele Giudice, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 4/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/5/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto del 4 dicembre 2018, rigettava il ricorso proposto da M.H., cittadino del Pakistan proveniente dalla regione del Punjab, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso M.H. affidandosi a quattro motivi di impugnazione.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso in esame, poichè risulta viziata la procura alle liti all’uopo conferita.

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente (Cass., Sez. U., 15177/2021).

Facendo applicazione di questo principio al caso di specie il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente risulta inammissibile.

La procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto indica, infatti, soltanto la data di rilascio (28.12.2018), risalente a epoca successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l’autenticazione della firma con la formula “la firma è autentica”.

4. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle doglianze presentate.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

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