Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17474 del 14/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 28/02/2017, dep.14/07/2017),  n. 17474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4886/12, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

Contro

P.E., elett.te domic. in Roma, alla via F. Corridoni n.

23, presso l’avv. Folco Trabalza, rappres. e difeso dall’avv.

Vincenzo Manciocchi, con procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1120/39/10 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 27/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/2/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. P. Garofoli;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. P. Centola per

delega dell’avv. Manciocchi;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.E. impugnò, innanzi alla CTP di Frosinone, un avviso d’accertamento afferente all’accertamento di maggior reddito d’impresa, per l’anno 2003, nell’ambito di procedura di applicazione degli studi di settore, con contraddittorio.

Si costituì l’ufficio, resistendo al ricorso.

La CTP rigettò il ricorso con sentenza appellata dal contribuente; l’ufficio si costituì, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’appello.

La CTR accolse l’appello, escludendo l’applicabilità degli studi di settore, a fronte dei fatti specifici addotti dal contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo, con cui è stata denunziata l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Resiste il contribuente con il deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità sollevata dal contribuente, in ordine alla tardività del ricorso perchè proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 2009 che s’applica alle cause promosse dal 4 luglio 2009, mentre il giudizio in esame fu introdotto nel 2008 come si evince dalla sentenza impugnata.

Ne consegue che nel caso concreto è applicabile il termine annuale d’impugnazione, in conformità del testo previgente dell’art. 327 c.p.c.; pertanto, il ricorso è tempestivo in quanto notificato entro tale termine, applicata la sospensione feriale.

Con l’unico motivo, l’Agenzia delle entrate ha denunziato il vizio dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza della CTR, in ordine alla ritenuta giustificazione dello scostamento tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello risultante dagli studi di settore, evidenziando che il contribuente aveva partecipato alla fase del contraddittorio senza allegare fatti giustificativi, avendo solo contestato genericamente l’accertamento induttivo. Al riguardo, occorre premettere che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest’ultimo ha la facoltà di contestare l’applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l’ufficio – ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte – ad integrare la motivazione dell’atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Tuttavia, ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito (Cass., n. 17646 del 6.8.2014).

Nel caso concreto, la motivazione adottata dalla CTR in ordine alla giustificazione del suddetto scostamento è carente e lacunosa, avendo omesso l’esame di concreti elementi di prova che pur erano emersi nel corso del giudizio di merito e posti in evidenza nella sentenza di primo grado.

In particolare, il giudice d’appello ha rimarcato erroneamente che l’ufficio non avrebbe allegato alcun elemento probatorio, in quanto la stessa sentenza della CTP recepì vari rilievi posti a sostegno dell’avviso impugnato, quali: l’utilizzazione, seppure parziale, del magazzino; l’inadeguatezza dei documenti prodotti dal contribuente circa i periodi oggetto delle certificazioni mediche.

Pertanto, sussiste un chiaro nesso di causalità tra i fatti controversi omessi dal giudice di merito e il vizio oggetto di denuncia, essendo dunque da escludere la fondatezza dell’eccezione sollevata dal contribuente secondo cui il motivo formulato sarebbe diretto ad un mero riesame del merito.

Ne consegue altresì che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria nella parte in cui, senza dar conto del fatto che il P. aveva partecipato alla procedura in contraddittorio senza allegare elementi giustificativi del contestato scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello risultante dall’applicazione dello studio di settore, è stato affermato che l’ufficio era gravato da un onere probatorio che la mera applicazione dei parametri rende in linea di principio superfluo (Cass., n. 17646/14).

Come esposto, gli elementi di valutazione forniti dal contribuente sono generici ed inidonei ad infirmare le risultanze dello studio di settore.

Pertanto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR per una nuova valutazione dei fatti di causa, anche per le spese.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA