Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17473 del 31/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17473 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 9246-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE
ROSE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
VURCHIO MARIA TERESA;
– intimata avverso la sentenza n. 1949/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 20/3/2012, depositata il 30/03/2012;

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Data pubblicazione: 31/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito per il ricorrente l’Avvocato ESTER SCIPLINO (per delega avv.
ANTONINO SGROI) che si riporta al ricorso e chiede la decisione.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

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2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Per quanto sopra considerato, il ricorso dell’I.N.P.S. va accolto,
con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari
ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la
causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’azionata domanda.
4 – Infine, visto il diverso esito dei giudizi di merito rispetto al
presente di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese dell’intero giudizio.

P. Q. M.

Ric. 2013 n. 09246 sez. ML – ud. 09-06-2014
-4-

fondamento del diritto all’iscrizione e di ogni altro diritto

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa tra le parti
le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2014.

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