Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17473 del 28/06/2019
Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17473
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28614-2017 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA, in persona del Direttore
Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ELENA D’ARGENTO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 198/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,
depositata il 31/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO
MOCCI.
Fatto
RILEVATO
che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna. Quest’ultima aveva solo parzialmente accolto l’impugnazione della contribuente avverso una cartella di pagamento per l’anno 2005;
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Azienda Sanitaria lamenta nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la sentenza impugnata avrebbe riguardato una fattispecie assolutamente diversa, sia per i soggetti, sia per l’oggetto, sia per il petitum;
che l’intimata si è costituita con controricorso;
che il motivo è fondato;
che, nella specie, la parte narrativa e quella dispositiva della decisione impugnata – in palese contrasto con le parti e con l’oggetto (corretti) menzionati in epigrafe – contemplano la fattispecie di “sentenza emessa dalla CTP di Caltanissetta il 15.4.2013, che ha accolto il ricorso del contribuente T.M. avverso avviso di accertamento per IRAP, IVA e IRPEF, anno d’imposta 2006, notificato il 12.1.2012 con il quale, mediante applicazione degli studi di settore, venivano determinati i ricavi di riferimento in Euro 102.927,00 a fronte dei ricavi dichiarati in Euro 77.282,00”;
che, in tal modo, la sentenza della CTR impugnata si riferisce ad una fattispecie evidentemente diversa rispetto a quello oggetto della lite e dello svolgimento del processo;
che, pertanto, la motivazione della predetta sentenza risulta del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione e concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018; Sez. 2, n. 5939 del 12/03/2018);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019