Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17473 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 26/07/2010), n.17473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14705-2009 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA – Società per Azioni (già Ferrovie dello

Stato – Società di Trasporti e Servizi p.a.), in persona

dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 221,

presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1337/2008 del TRIBUNALE di NOLA del 21/05/08,

depositata il 20/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Nola, decidendo quale giudice di rinvio a seguito della sentenza rescindente di questa Corte n. 1289/99, con pronuncia depositata il 20 giugno 2008 ha riconosciuto il diritto di R. B., già dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., alla rendita per malattia professionale (artrosi lombosacrale con ernia del disco), in misura pari ad una inabilità permanente del venticinque per cento.

Il Tribunale è pervenuto a questa conclusione, avendo prestato adesione al parere del consulente tecnico di ufficio nominato nel grado, e dopo aver disatteso il difetto di legittimazione eccepito dalla società, nel frattempo denominata Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.:

questa aveva sostenuto il trasferimento all’INAIL di tutti i rapporti assicurativi del personale ferroviario in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1996, nonchè di tutte le rendite e delle altre prestazioni, comprese quelle relative alle malattie professionali e ad eventi infortunistici verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non liquidati a tale data.

Riguardo a tali eventi il medesimo giudice ha affermato il “consequenziale coinvolgimento diretto della società nei relativi giudizi previdenziali”.

La cassazione della sentenza è ora richiesta dalla società Rete Ferroviaria Italiana con ricorso basato su un motivo, cui il lavoratore resiste con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo.

Ravvisati i presupposti per la decisione dei ricorsi in camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzi tutto i due ricorsi, principale e incidentale, devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

L’unico motivo del ricorso principale denuncia, unitamente a vizio di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 cod. proc. civ. in relazione alla L. n. 608 del 1996, art. 2, commi 13 e 14 nonchè dell’art. 101 c.p.c.. Deduce che la normativa sopravvenuta ha trasferito all’INAIL, a far tempo dal 1 gennaio 1996, la titolarità dei rapporti concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato, e che il predetto Istituto è titolare dell’interesse a contraddire le domande proposte dai lavoratori che richiedano le prestazioni per tali eventi, a nulla rilevando il meccanismo della cd. riserva matematica, comportante solo un interesse di fatto o economico della società in relazione ai giudizi promossi dai lavoratori che rivendichino prestazioni previdenziali, giudizi rispetto a quali la società datrice di lavoro è estranea.

L’unico motivo del ricorso incidentale critica la sentenza impugnata, sostenendo che avrebbe dovuto rigettare l’eccezione sollevata dalla società facendo riferimento alla disposizione di cui all’art. 111 cod. proc. civ..

Il ricorso principale è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., il trasferimento all’INAIL o all’IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dipendenti della società Ferrovie dello Stato – disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1996, dal D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 2, commi 13, 14 e 15, convertito nella L. n. 608 del 1996 – non incide nei giudizi in corso, in relazione ad eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e ancora non definiti entro tale data, sulla preesistente legittimazione processuale della suddetta società, dovendosi ritenere realizzata una ipotesi di successione ex lege nel diritto controverso analoga a quella prevista dall’art. 111 cod. proc. civ., implicante la prosecuzione del processo tra le parti originarie, salva la possibilità dell’intervento in causa dell’INAIL o dell’IPSEMA (cfr. Cass. 17 agosto 2000 n. 10916 e numerose altre successive).

Condividendo il Collegio questi principi e considerato che la presente controversia era stata instaurata dall’odierno resistente nel 1991, va affermata la legittimazione passiva della società ricorrente.

Relativamente al ricorso incidentale, come si è osservato nella relazione, esso, concernendo soltanto una modificazione della motivazione non è giustificato da un interesse che abbia per presupposto una situazione sfavorevole al ricorrente, cioè la soccombenza (v. fra le tante Cass. 29 marzo 2005 n. 6601).

Del resto, tenuto conto della legittimazione della società affermata dal giudice di merito in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio dal lavoratore, non ha rilievo che il medesimo giudice a tale proposito non abbia fatto riferimento alla disposizione dettata dall’art. 111 cod. proc. civ..

In conclusione, va rigettato il ricorso principale e va dichiarata l’inammissibilità di quello incidentale.

In considerazione dell’esito della lite e della totale soccombenza della società, questa va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l’incidentale; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del resistente, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., e da attribuirsi direttamente agli avv.ti Leopoldo Spedaliere e Fabio Fabbrini, distrattari.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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