Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17472 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 12/04/2010, dep. 26/07/2010), n.17472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13603-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentate pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 982/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 30 maggio 2008, la Corte di appello di L’Aquila, accogliendo l’impugnazione di T.M., in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto il diritto di costei all’assegno d’invalidità civile a decorrere dall’8 ottobre 2007, avendo accertato, in base alle risultanze della rinnovata consulenza tecnica di ufficio, la sussistenza del requisito sanitario nel corso del giudizio di appello.

Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, sulla base di un solo motivo.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata quindi redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alla parte costituita e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 13 e 19 deduce che erroneamente il giudice del gravame ha accolto la domanda dell’appellante, in quanto alla data dell’ottobre 2007, epoca da cui il consulente di ufficio aveva ritenuto che era stato raggiunto lo stato d’invalidità previsto dalla legge ai fini della provvidenza richiesta, l’assistibile aveva superato il sessantacinquesimo anno di età, essendo nata il (OMISSIS).

Il ricorso è manifestamente fondato. Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si è evidenziato che il giudice del merito, nel riconoscere il diritto dell’assistibile alla prestazione in questione, non ha considerato la preclusione derivante dal superamento dell’età.

Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la pensione e l’assegno di inabilità civile di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, artt. 12 e 13 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato d’invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l’alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato espressamente confermato dal D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 8 (cfr. Cass. 15 marzo 2006 n. 5640, Cass. 4 agosto 2004 n. 14945, Cass. 21 febbraio 2001 n. 2554).

Il Collegio condivide i suesposti rilievi, i quali del resto non sono contrastati, non avendo l’assistibile, l’unica interessata a contraddirli, espletato alcuna difesa in questa fase del giudizio.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata che ha deciso in modo difforme dal richiamato orientamento, deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda dell’assistibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, per il criterio della soccombenza vanno poste a carico della ricorrente, non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato nel 2005, successivamente cioè all’entrata in vigore della suddetta modifica.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; condanna l’intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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