Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17472 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/08/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 22/08/2011), n.17472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dalla Corte

d’Appello di Reggio Calabria, con ordinanza n. V.G. 277/08 del

18.11.2010, depositata il 19.11.2010, nel procedimento pendente fra:

G.L., C.S.;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- C.S., G.L. e T.F. hanno proposto alla corte d’appello di Messina una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo di merito a suo tempo iniziato davanti al tribunale amministrativo regionale della Calabria – Sezione distaccata di Reggio Calabria.

La corte d’appello di Messina ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio indicando come competente la Corte di appello di Reggio Calabria, che a sua volta ha chiesto il regolamento di ufficio della competenza alla luce del mutato quadro giurisprudenziale delle Sezioni unite della S.C., posto che, applicando il criterio indicato dall’art. 11 c.p.p., la competenza per territorio apparterrebbe alla Corte di appello di Catanzaro.

2.- La richiesta di regolamento d’ufficio della competenza deve essere decisa nel senso che la competenza per territorio appartiene alla Corte di appello di Catanzaro.

Con ordinanza del 17 marzo 2010 n. 6306 le Sezioni unite della S.C. hanno ritenuto che la competenza nei giudizi di cui alla L. n. 89 del 2001, secondo un’interpretazione che considera in modo unitario il giudizio presupposto nel quale si è determinato il superamento della durata ragionevole e assumendo a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato, il luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 c.p.p. ed è richiamato nell’art. 3, comma 1 della Legge.

Diversamente da quanto pure si è ritenuto in precedenza, tutto ciò non può trovare ostacolo sul piano lessicale nel fatto che la disposizione faccia uso di un termine (distretto), che è proprio della distribuzione sul territorio delle corti di appello.

E’ agevole osservare che il termine distretto appartiene alla descrizione del criterio di collegamento, che il legislatore importa dalla disposizione processuale penale e che la sua valenza di delimitare un certo ambito territoriale può funzionare in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario davanti al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, perchè dell’ufficio giudiziario viene in rilievo la sede e non l’ambito territoriale di competenza.

3.- E’ stato rilevato – sia nella dottrina che nella giurisprudenza di merito, ma prima che intervenissero le Sezioni unite con la pronuncia innanzi richiamata – che in materia di giustizia amministrativa esistono sezioni la cui collocazione non coincide con distretti di Corti d’appello, per le quali si realizza piena coincidenza fra riferibilità della pendenza del giudizio alla sede regionale ed identificazione della Corte competente così come esistono anche sezioni staccate che operano in territori corrispondenti a distretti di corte d’appello diversi da quello della sede regionale (come avviene per la sezione di Brescia del TAR Lombardia, la sezione di Lecce del TAR Puglia e la Sezione di Catania del TAR Sicilia).

Il ricorso al criterio del distretto in astratto coinvolto – quantunque non coincidente con l’ambito regionale – consente in ogni caso di individuare nella corte ex art. 11 c.p.p. quella competente.

Nell’esempio ora riportato, dunque, il procedimento iscritto dinanzi alla Sezione di Pescara del Tar Abruzzo consente comunque di individuare il distretto di L’Aquila come quello interessato e il procedimento riparatorio dovrà essere instaurato dinanzi alla corte di appello di Campobasso.

Nel secondo gruppo di esempi, invece, se il procedimento pendente o concluso dinanzi al Tar Lombardia – sezione di Brescia – determina la competenza della Corte di appello di Venezia, non sembra che si verifichi una soluzione priva di logica.

4.- L’unico precedente in materia è costituito da Sez. 1, Ordinanza n. 9933/2010, ed è proprio nel senso innanzi spiegato, perchè, decidendo in merito alla competenza a decidere di domanda di equa riparazione in relazione a giudizio amministrativo presupposto svoltosi dinanzi al TAR Puglia – sezione di Lecce – la Cassazione ha affermato la competenza della Corte di appello di Potenza.

La decisione ha fatto applicazione puntuale della tabella A allegata alle disposizioni di attuazione richiamate dall’art. 11 c.p.c..

Dalla predetta tabella si evince che in relazione al distretto di Reggio Calabria la competenza appartiene al distretto di Catanzaro.

5.- La decisione sul regolamento di ufficio chiesto dalla corte di appello dovrebbe essere nel senso che la competenza a decidere sulla domanda spetti alla medesima Corte di appello di Catanzaro.

Tanto può essere affermato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano.

La competenza per territorio a decidere sulla domanda del ricorrente appartiene, quindi, alla Corte di appello di Catanzaro dinanzi alla quale vanno rimesse le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte di appello di Catanzaro, dinanzi alla quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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