Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17471 del 22/08/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 22/08/2011), n.17471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Torino, con ordinanza n. R.G. 2/2010 del 15.7.2010, depositata il

16.7.2010, nel procedimento pendente fra:

SOFT 4 WEB SRL;

REGOLAMENTO DI COMPETENZA D’UFFICIO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con sentenza 16 marzo 2010 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava lo stato di insolvenza della Soft 4 Web s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art. 3 (Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza) e contestualmente nominava il commissario giudiziale.

Depositata da quest’ultimo la relazione, contenente una valutazione negativa dell’ammissione alla predetta procedura, il Tribunale di Vibo Valentia, rilevata la natura solo fittizia del trasferimento della sede sociale da (OMISSIS) a (OMISSIS), avvenuto nel (OMISSIS), dichiarava la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti al Tribunale di Torino, L. Fall., ex art. 9, artt. 28 e 38 cod. proc. civ..

Con ordinanza 16 luglio 2010 il Tribunale di Torino, ritenuto che l’unitarietà della procedura, nonostante l’articolazione in due fasi -sentenza di insolvenza e successivo decreto: alternativamente, di ammissione all’amministrazione straordinaria, in presenza di concrete prospettive di risanamento economico, o di fallimento – non consentiva più la rilevazione dell’incompetenza territoriale in sede di decreto di fallimento, richiedeva il regolamento di competenza d’ufficio.

Così riassunti i fatti di causa, appaiono fondati i rilievi del Tribunale di Torino.

Il decreto di cui al D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 30, appare, in effetti, il momento conclusivo di una fase interna della procedura, iniziatasi con la sentenza dichiarativa dallo stato di insolvenza. La stessa forma del decreto (nella specie assunto d’ufficio, senza previo contraddittorio sul punto), in luogo della sentenza (prevista invece dalla L. Fall., art. 16), sta a sottolineare l’intrinseca unità del procedimento: che si snoda senza soluzione di continuità e non consente, pertanto, il riesame officioso della questione di competenza già affrontata e risolta positivamente a contraddittorio pieno.

Indiretta conferma emerge dall’art. 33, comma 3, del D.Lgs citato, secondo cui con il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento non si possono dedurre motivi che si sarebbe potuto far valere con l’opposizione alla sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza:

tra cui deve ritenersi inclusa la stessa incompetenza territoriale inderogabile, soggetta al regime di preclusioni di cui all’art. 38 cod. proc. civ., comma 3.

Si ritiene dunque che l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia vada annullata, con dichiarazione di competenza dello stesso ufficio giudiziario.

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;

– che il ricorso dev’essere dunque cassato senza rinvio e dichiarata la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.

P.Q.M.

– Cassa senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia e dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011

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