Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17471 del 14/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 22/03/2017, dep.14/07/2017), n. 17471
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19822/2013 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
EMI MUSIC PUBLISHING Ltd., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 2939/16/12, depositata in data 8 giugno 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2017
dal Cons. Lucio Luciotti.
Fatto
PREMESSO
– che la Emi Music Publishing LTD, società estera con sede in (OMISSIS) e senza stabile organizzazione in (OMISSIS), con raccomandata del 18.10.1985 presentava all’Intendenza di Finanza e all’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano istanza di rimborso dell’ILOR e relativa addizionale versate sulle royalties percepite in Italia nel corso del periodo 1983-1984, assumendo trattarsi di imposta non dovuta ai sensi del d.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c);
– che la Commissione tributaria di 1^ grado di Milano, cui la società ricorreva avverso il silenzio rifiuto serbato dall’amministrazione finanziaria, rigettava il ricorso, ma la decisione veniva integralmente riformata dalla Commissione tributaria di secondo grado e la cui decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria Centrale di Milano, che rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate con la sentenza indicata in epigrafe, sostenendo che la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed USA, ancorchè non si riferisca alle imposte locali, quale l’ILOR, ha lo scopo di evitare le doppie imposizioni che si realizzava, invece, con l’assoggettamento delle royalties alla predetta imposta;
– che la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 897 del 1990, artt. 31 e 43 e D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c), cui non replica l’intimata.
Diritto
CONSIDERATO
– che con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 897 del 1990, artt. 31 e 43 e D.P.R. n. 599 del 1973, art. 1, comma 2, lett. c), sostenendo che:
– che va osservato che, nonostante dal contenuto della sentenza impugnata emerga in modo chiaro che la società contribuente ha sede in (OMISSIS) e non negli Stati Uniti d’America e che nel corpo del motivo in esame sia richiamata la convenzione intervenuta tra l’Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord il 12 agosto 1962, n. 1378, il ricorso è interamente fondato sulla contrarietà della statuizione impugnata ai principi giurisprudenziali affermati da questa Corte nella sentenza n. 3637 del 26/03/1993 e nella sentenza delle Sezioni unite n. 17632 del 20/11/2003, in fattispecie riguardanti le “royalties” percepite in Italia da una società con sede negli USA;
– che, pertanto, il motivo per il quale si richiede la cassazione della sentenza impugnata non ha i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (cfr. Cass. n. 20652 del 2009), che devono caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo e, come tale è inammissibile;
– che il motivo è anche infondato alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, che proprio con riguardo a fattispecie esattamente sovrapponibile a quella oggetto di esame ha affermato il principio secondo cui “i redditi da royalties corrisposti da soggetti residenti in Italia a società prive di stabile organizzazione in Italia ed aventi sede nel Regno Unito (ove risultano già sottoposte ad imposizione fiscale), non possono essere contemporaneamente soggette ad I.L.O.R. in Italia, ostandovi la Convenzione contro la doppia imposizione, stipulata tra Italia e Regno Unito del 4 luglio 1969, ratificata con L. 12 agosto 1962, n. 1378, e ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di non discriminazione in materia fiscale di cui all’art. 6 del Trattato FUE, che, pur riferita testualmente alle sole persone fisiche, deve ritenersi estendibile – alla luce della giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia, del 16 aprile 2015, in C. 591/13) – anche alle società” (Cass. n. 11622 del 2015; conf. Cass. n. 1310 del 2016);
– che non vi è necessità di regolazione delle spese di lite, atteso che l’intimata vittoriosa non ha spiegato difese;
– che, risultando soccombente la parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
dichiara inammissibile il motivo di ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017