Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17470 del 31/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 17470 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 9147-2012 proposto da:
VITALE MARIA VTLMRA34A48B963T, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEL PODERE ROSA 133, presso lo studio
dell’avvocato CORRADO BIBBO’, rappresentata e difesa dall’avvocato
BARTOLO GUIDA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società
di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 31/07/2014

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO
giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente con mandato contro

-intimata avverso la sentenza n. 1753/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 4/03/2011, depositata il 07/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato ESTER SCIPLINO (delega avvocato ANTONINO
SGROI) difensore del resistente che si riporta alla relazione.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
<>.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata
giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalle deduzioni di
parte ricorrente di cui alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., dovendosi
al riguardo evidenziare che la trascrizione, in sede di ricorso per
cassazione, di uno stralcio della motivazione della sentenza n.
3447/2007, posta a base delle doglianze, non consente di ritenere che il
giudizio asseritamente intercorso tra le stesse parti avesse riguardato il
medesimo anno solare 1999 né comunque di superare gli altri rilievi
ostativi all’accoglimento del ricorso e cioè la mancata prova del
passaggio in giudicato di tale sentenza e della formale sollecitazione dei
poteri d’ufficio (si vedano, a tale ultimo riguardo, ex ~kis, Cass. 26
giugno 2006, n. 14731: “Nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto
dagli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., l’uso dei poteri istruttori da parte del
Ric. 2012 n. 09147 sez. ML – ud. 09-06-2014
-4-

discende il diritto alle prestazioni previdenziali, egualmente dalla

giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere-dovere
del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto;
tuttavia, per idoneamente censurare in sede di ricorso per cassazione
l’inesistenza o la lacunosità della motivazione sul punto della mancata
attivazione di tali poteri, occorre dimostrare di averne sollecitato

sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a
quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito”; Cass. 12 marzo 2009,
n. 6023: “Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte
del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al
superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio
fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per
cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una
specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi
mezzi istruttori”).
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
3 – Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
4 – Infine, considerato che l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva
motivatamente diretta a contrastare l’accoglimento del ricorso – il
procuratore dell’intimato si è limitato a depositare procura speciale per il
giudizio di cassazione ed a riportarsi, all’udienza camerale, alla relazione
-, non è dovuta pronuncia sulle spese.
Nulla va disposto anche per le spese di Equitalia Polis, rimasta solo
intimata.

P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2014.

l’esercizio, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in

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