Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17470 del 23/07/2010

Cassazione civile sez. VI, 23/07/2010, (ud. 05/07/2010, dep. 23/07/2010), n.17470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25654/2009 proposto da:

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BIANCO GAETANO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F., N.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2700/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9.7.09, depositata il 16/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. D.S.A. ha proposto ricorso per cassazione contro N.S. e G.F. avverso la sentenza del 16 settembre 2009, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Napoli l’aveva condannato al risarcimento di danni sofferti dai predetti all’appartamento di loro proprietà per effetto di lavori eseguiti nel sovrastante appartamento di proprietà di esso ricorrente.

Non v’è stata resistenza degli intimati al ricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state svolte le seguenti testuali considerazioni:

“(…) 2. – Il ricorso è soggetto alle disposizioni introdotte dalla L. n. 69 del 2009 e si presta ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., perchè appare inammissibile per le ragioni esposte al punto successivo, onde si rientra nell’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., n. 1.

3. – La ragione di inammissibilità del ricorso sembra risiedere nella inammissibilità di tutti e tre i motivi su cui si fonda.

In particolare:

a) nel primo motivo si deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia; art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., adducendosi:

a1) che nell’atto di citazione in appello era stata lamentata dal ricorrente la mancata conoscenza del giudizio di primo grado e si era fatta riserva di dedurre in proposito, perchè avendo gli attori ritirato la loro produzione nel giudizio di primo grado, non era stato possibile esaminare l’atto introduttivo del giudizio; a2) che nella conclusionale d’appello, presa visione della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, depositata nel giudizio di appello, il ricorrente aveva svolto eccezioni in ordine alla ritualità della notificazione della detta citazione, chiedendo la rimessione al primo giudice; a3) che la Corte Territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione di nullità, onde per tale ragione il ricorrente reitera in questa sede di legittimità le eccezioni, che passa ad illustrare, facendo riferimento alla documentazione in atti;

b) il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto non riproduce le argomentazioni con cui, prima nell’atto di appello, poi nella conclusionale, il ricorrente avrebbe formulato la sua doglianza, dapprima genericamente, e, quindi, specificandola nei termini che poi ripropone nel ricorso, onde è violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, che esigendo l’indicazione specifica dei documenti e degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, rappresenta il precipitato del principio di autosufficienza ed esige che il contenuto di essi, su cui il motivo è fondato, sia riprodotto, perchè appunto tale riproduzione assolve all’onere di indicazione specifica, là dove nella specie il ricorso si limita a rimandare, quanto alla citazione, genericamente alle sue pagine 1, 8 e 9 dell’atto di appello e, per la conclusionale, alla pagina 2;

c) la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si configura, inoltre, anche perchè non si indica se e dove la citazione in appello e la conclusionale siano stati depositati in una con il ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che si fa riferimento in chiusura del ricorso alla esibizione e deposito di tutti gli atti e i documenti su cui si fonda il presente ricorso … ed il fascicolo di parte con i documenti elencati, ma tale indicazione, non essendo stata fornita, alcuna modalità di individuazione di ciascun atto nelle produzioni genericamente enunciate come effettuate, ivi compresi quelli relativi alla relata di notifica della citazione di primo grado e alla notifica dell’interrogatorio formale (che pure si dice non conosciuto), non risulta specifica nel senso di cui all’art. 366, n. 6, di modo che la Corte dovrebbe individuare di sua iniziativa le eventuali produzioni attraverso una ricerca che comporta un’attività estranea alla lettura del ricorso;

d) la giurisprudenza che sorregge le affermazioni suesposte a proposito dell’art. 366, n. 6, è la seguente: Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; con specifica riferimento agli atti processuali: Cass. (ord.) n. 26266 del 2008; da ultimo, Cass. n. 4201 del 2010, pronuncia su ricorso soggetto al regime antecedente al D.Lgs. n. 40 del 2006, ma che svolge rilievi anche in ordine ad esso; inoltre, sulle modalità di deduzione dell’omessa pronuncia in relazione al principio di autosufficienza anteriormente all’art. 366 c.p.c., n. 6, sostanzialmente coincidenti con quelle la cui mancanza si riscontra nel ricorso, si veda Cass. n. 6361 del 2007);

e) non va, poi, sottaciuto che la deduzione del vizio di norma sul procedimento nella specie, se non sussistesse l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, apparirebbe anche e comunque dedotta in modo che i suoi presupposti non risulterebbero prospettati in guisa idonea a giustificare il farla valere in questa sede: non si dice, infatti, perchè solo nella conclusionale sia stata specificata l’eccezione e non lo sia stata invece prima, atteso che non si dice quando nel giudizio di appello venne introdotta la citazione di primo grado (nonchè la notifica dell’interrogatorio formale), onde non risulta enunciato un presupposto necessario perchè le allegazioni in ipotesi sviluppate nella conclusionale dovessero essere prese in considerazione dalla Corte d’Appello: infatti, se detti atti fossero stati introdotti prima del momento in cui era scattato l’onere di deposito della conclusionale, la specificazione del motivo di appello avrebbe dovuto farsi – ammesso che fosse possibile – immediatamente;

f) d’altro canto, in relazione a quanto appena osservato, nel ricorso nulla si dice sul se il ricorrente abbia sollecitato la Corte territoriale ad invitare gli appellati alla produzione, per il caso che essa non fosse stata fatta con la costituzione in giudizio;

g) il secondo motivo – deducente omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso; violazione di norme di diritto, artt. 115, 116 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 4; art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è inammissibile nuovamente per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che si duole della valutazione di una prova testimoniale di cui non riproduce il contenuto e nemmeno indica l’udienza di assunzione, nonchè omette di individuare se sia stata prodotta – evidentemente in copia estratta dal verbale – in questa sede fra le indistinte produzioni di cui si è detto (sull’autosufficienza risguardo alla valutazione delle prove testimoniali, si veda, fra le tante, Cass. n. 6679 del 2006);

g) il terzo motivo – deducente violazione e falsa applicazione di norme di diritto; omessa ed insufficiente motivazione; art. 2051 c.c., art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – è parimenti inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che si fonda su non meglio specificate risultanze degli atti di causa e della prova testimoniale”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione in ordine all’inammissibilità del ricorso, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2010

 

 

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