Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17470 del 22/08/2011
Cassazione civile sez. VI, 22/08/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 22/08/2011), n.17470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15713/2010 proposto da:
PIANETA AUTO SRL (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 142, presso lo
studio dell’avvocato CAPPELLI SILVIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARDOSI Ugo, giusta delega in calce al ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 828/1999 del TRIBUNALE di FROSINONE del
30.4.2010, depositata il 13/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
– che nell’ambito del processo instaurato dinanzi al Tribunale di Frosinone dalla Pianeta Auto s.r.l. nei confronti della Banca Intesa San Paolo s.p.a., avente ad oggetto la ripetizione di indebito per varie operazioni, contestate come illegittime, sul conto corrente n. (OMISSIS), la banca eccepiva la litispendenza, o continenza con un precedente processo instaurato dinanzi al Tribunale di Latina, in cui la Pianeta Auto s.r.l aveva pure richiesto la ripetizione di indebito, ex art. 2033 cod. civ., con contrapposta domanda riconvenzionale di condanna al pagamento del debito risultante dal diverso conto corrente n. (OMISSIS), sul quale era confluito anche il saldo passivo del conto corrente (OMISSIS).
– che con ordinanza 13 maggio 2010 il Tribunale monocratico di Frosinone, pur rilevando l’effettivo rapporto di continenza tra i due processi, rigettava l’istanza di rimessione, rilevando l’incompetenza territoriale del primo giudice adito (Tribunale di Latina) e sospendeva, ex art. 295 cod. proc. civ., il giudizio pendente dinanzi a sè, fino alla definizione dell’altro;
– che avverso l’ordinanza proponeva regolamento di competenza la Pianeta Auto s.r.l., deducendo la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., dal momento che tra le due fattispecie sussisteva una mera pregiudizialità logica, insuscettibile di tradursi in un conflitto di giudicati;
– che la Banca Intesa San Paolo s.p.a. non svolgeva attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che tra le due cause sussiste obbietti va mente un rapporto di continenza, dal momento che in un caso è subjudice l’intero rapporto di dare e avere tra la Pianeta Auto s.r.l. e l’Intesa San Paolo s.p.a. e nell’altro le operazioni eseguite su uno specifico conto corrente, n. (OMISSIS), le cui risultanze hanno concorso a formare il saldo passivo totale, oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Latina;
– che quindi appare conforme all’art. 295 cod. proc. civ., l’ordinanza di sospensione assunta dal Tribunale di Frosinone, nell’impossibilità di disporre i provvedimenti di cui all’art. 39 cod. proc. civ., per ragioni di competenza territoriale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011