Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17470 del 17/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 17/06/2021), n.17470
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5632-2021 proposto da:
TISCO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA n. 88, presso lo
studio dell’avvocato VINTI STEFANO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CURTI MASSIMO ed COSTA ALMO;
– ricorrente –
contro
R.A.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 1849/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 28/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con istanza ex art. 391-bis c.p.c. la società ricorrente invoca la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 1849/2021 di questa Corte di Cassazione, nella parte in cui la stessa, dopo aver accolto il ricorso, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di Firenze, anzichè alla Corte di Appello di Genova, in differente composizione.
Con atto notificato il 6.4.2021 la parte istante ha rinunciato al ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia notificata dalla parte ricorrente, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di correzione dell’errore materiale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il procedimento di correzione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021